Premessa
Dopo il D.Lgs. 31/2001, il quadro normativo italiano dell’acqua potabile ha subito una importante evoluzione.
Attualmente è disciplinato dal D.Lgs. 18/2023 che, recependo la Direttiva (UE) 2020/2184, ha sostituito il precedente D.Lgs. 31/2001. A differenza della normativa passata, focalizzata esclusivamente sull’assenza di contaminanti e microrganismi, il nuovo decreto introduce criteri più rigorosi e un approccio alla sicurezza basato sulla prevenzione e sulla gestione integrata del rischio.
Il DM 14/06/2017 aveva recepito la direttiva UE 2015/1787, modificando il D.Lgs. 31/2001 e definendo nuovi parametri e frequenze di controllo per le acque potabili. Successivamente, il D.Lgs. 18/2023 ha introdotto limiti più rigorosi in linea con la direttiva UE 2020/2184. Infine, il D.Lgs. 102/2025 ha ulteriormente aggiornato i parametri e le scadenze, con decorrenza fissata al 13 gennaio 2026.
D.Lgs. 18/2023
In sintesi, il D.Lgs. 18/2023 amplia l’elenco dei contaminanti da monitorare con nuovi parametri chimici e introduce un metodo basato sulla valutazione del rischio, esteso all’intera filiera idropotabile, per garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano.
La novità principale riguarda la protezione delle risorse idriche da eventi pericolosi di diversa natura, concentrando gli sforzi sui rischi maggiormente significativi. Va sottolineato che il concetto di “valutazione del rischio” era già stato introdotto dal DM 14 giugno 2017 emanato dal Ministero della Salute..
Il decreto richiede, inoltre, una comunicazione più chiara e sistematica al pubblico riguardo ai dati sulla qualità dell’acqua. Garantisce la tutela della salute umana dai rischi di contaminazione delle acque potabili, assicurando sicurezza, pulizia e un accesso migliore alle risorse idriche.
Condizione fondamentale: le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
Secondo i requisiti minimi previsti dalla Direttiva e dal Decreto Legislativo, le acque sono considerate salubri e pulite se soddisfano le seguenti condizioni:
- assenza di microrganismi, parassiti e altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
-
rispetto dei requisiti minimi riguardanti i parametri:
- microbiologici (enterococchi intestinali ed Escherichia coli);
- chimici (es. antiparassitari singoli e totali, PFAS, somma di PFAS, ecc.);
- per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni (Legionella e Piombo);
- rispetto dei valori per parametri supplementari, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana.
D.Lgs. 102/2025
Nel mese di luglio del 2025 è stato emanato il D.Lgs. 102/2025, un provvedimento che reca disposizioni integrative e correttive al precedente D.Lgs. 18/2023. Tale decreto si compone di nove allegati che sostituiscono integralmente quelli della norma precedente.
Il provvedimento rafforza i controlli, incrementa gli obblighi di valutazione del rischio e ridefinisce responsabilità e ruoli all’interno della filiera idropotabile.
Le principali novità includono:
- Introduzione di nuovi parametri chimici: l’attenzione si concentra sui contaminanti emergenti come i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche), con l’aggiunta del TFA (acido trifluoroacetico) come nuovo parametro da monitorare (Vedi l’articolo: acque, alimenti e …PFAS);
- Revisione dei limiti per i PFAS: il limite massimo per la “Somma dei PFAS” (a) regolamentati è stato abbassato da 0,50 μg/l a 0,10 μg/l, con l’obbligo di conformità a partire dal 12/01/2026;
- Monitoraggio del TFA: è stato introdotto il parametro per l’acido trifluoroacetico (TFA) con un valore massimo ammesso di 10 μg/l; la sua ricerca diventerà obbligatoria a partire dal 12/01/2027;
- Modifiche nella misurazione dei PFAS: non compare il parametro “PFAS Totale”. È stato invece mantenuto il parametro “Somma di PFAS” (limite 0,10 μg/l). E’ stato aggiunto il valore per la “Somma di 4 PFAS” (le molecole più critiche) fissato a 0,02 μg/l per ciascuna sostanza.
Si precisa che per il parametro “PFAS Totale”, con valore di parametro 0.50 µg/l, nel D.Lgs. 18/2023 all. I (art. 3) parte B – parametri chimici, si legge:
Per «PFAS — totale» si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoroalchiliche. Tale valore di parametro si applica esclusivamente dopo l’elaborazione di orientamenti tecnici per il monitoraggio di tale parametro in conformità dell’art. 12, comma 9. Le regioni e province autonome possono quindi decidere di utilizzare uno o entrambi i parametri «PFAS — totale» o «Somma di PFAS».
Per quanto riguarda i parametri microbiologici previsti dall’Allegato I parte A, il decreto non ha introdotto variazioni.
Altre novità
Il provvedimento introduce inoltre le seguenti novità:
- Requisiti per i materiali a contatto con l’acqua: sono stati stabiliti criteri più stringenti per i materiali impiegati nella filiera idrica, ora disciplinati dal sistema ReMaF (b), che gestisce le autorizzazioni necessarie a garantirne la sicurezza.
- Proroga delle scadenze operative: sono stati posticipati alcuni termini per gli adeguamenti tecnici; in particolare, la prima valutazione del rischio è stata fissata al 12/01/2029. Questo rinvio concede più tempo alle strutture prioritarie per redigere e implementare il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) (c) e per nominare il GIDI (Gestore del sistema idropotabile), figura dotata di poteri decisionali e delega di spesa. Si ricorda che i PSA, introdotti in Italia con il DM del 14 giugno 2017, rappresentano lo strumento più efficace per assicurare una fornitura idrica sicura e di alta qualità.
- Revisione degli allegati tecnici: il decreto prevede la riorganizzazione e la sostituzione integrale degli allegati (da I a IX), aggiornando le linee guida e i requisiti tecnici di riferimento.
- Sistemi informativi e trasparenza: è stata potenziata l’interoperabilità dei sistemi per il monitoraggio e la trasmissione dei dati, al fine di migliorare la trasparenza e la responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti nella gestione delle acque.
- Autocontrollo e sanzioni: sono stati rafforzati gli obblighi di autocontrollo e la gestione del rischio tramite monitoraggi periodici mirati. Per le violazioni dei parametri di qualità o degli obblighi normativi, sono previste sanzioni che possono raggiungere i 30.000 €.
- Strutture prioritarie: è stato previsto un ulteriore rafforzamento dei PSA e degli obblighi di autodisciplina all’interno di strutture sensibili come scuole e ospedali.
I controlli
L’Allegato II del D.Lgs. 18/2023 disciplina i programmi di controllo da attuare lungo l’intera filiera dell’acqua potabile, coprendo ogni fase: dalla captazione alla fonte fino al rubinetto dell’utente.
Tali programmi hanno lo scopo di verificare l’efficacia delle misure adottate per mitigare i rischi sanitari, garantendo che l’acqua distribuita sia salubre e pulita. A tal fine, la normativa specifica i parametri da monitorare e la frequenza minima delle analisi necessarie.
Il sistema dei controlli si basa sulla predisposizione di piani specifici elaborati da entrambi i soggetti competenti:
- le Aziende USL: per i controlli esterni;
- i Gestori acquedottistici: per i controlli interni.
L’obiettivo è duplice: garantire la conformità legislativa e mantenere elevati standard qualitativi, con una particolare attenzione all’analisi dei dati storici e delle criticità pregresse.
Questi programmi di monitoraggio sono focalizzati sulla fornitura e si basano sui risultati dell’identificazione dei pericoli, degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio del sistema idrico. Sono progettati per testare l’efficacia di tutte le misure di controllo applicate durante il prelievo, il trattamento, la distribuzione e lo stoccaggio.
I punti di campionamento vengono selezionati accuratamente affinché siano rappresentativi dell’acqua distribuita e permettano di individuare tempestivamente eventuali criticità. I prelievi sono effettuati direttamente sulla rete in posizioni strategiche lungo il sistema di distribuzione; tali punti risultano fondamentali per valutare la qualità chimica e microbiologica dell’acqua e assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti.
Infine, per garantire l’adempimento dei controlli previsti dalla legge, le autorità sanitarie regionali e delle province autonome adottano programmi specifici per il monitoraggio delle filiere idro-potabili. Per la loro attuazione, esse si avvalgono delle autorità sanitarie locali (ASL) competenti per territorio e delle Agenzie del SNPA. Tali programmi sono coordinati con i gestori del servizio idro-potabile, integrando i risultati delle valutazioni del rischio effettuate sulle singole forniture.
I campioni ed i parametri
La norma prevede il prelievo di un numero definito di campioni. La stessa precisa, inoltre, che tale numero deve essere uguale per i controlli interni ed esterni, conferendo priorità alle fonti di approvvigionamento per i controlli interni e al punto di utenza per i controlli esterni.
Entrambe le tipologie di controllo sono distribuite uniformemente durante tutto l’anno, al fine di garantire che i dati raccolti riflettano con accuratezza la qualità dell’acqua fornita o utilizzata nell’arco dell’intero periodo.
I laboratori incaricati delle analisi devono essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008.
Per i parametri microbiologici, la norma definisce chiaramente i metodi di prova che il laboratorio deve adottare. Per quanto riguarda i parametri chimici, i metodi selezionati dal laboratorio devono almeno soddisfare le seguenti specifiche:
- Capacità di misura: misurare concentrazioni uguali al valore dell’indicatore parametrico;
- Limite di quantificazione (LOQ): deve essere ≤ 30% del valore di parametro (come definito dall’art. 74, comma 2, lettera uu-ter, del D.Lgs. 152/2006);
- Incertezza di misura: deve corrispondere a quanto specificato per ciascun analita nell’Allegato III del D.Lgs. 102/2025 (ad esempio: 30% per gli antiparassitari, 50% per la “Somma dei PFAS” e per la “Somma di 4 PFAS”; per tutti i casi la percentuale si riferisce al valore di parametro).
La norma specifica che l’incertezza di misura non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro. Il confronto con il valore di parametro è da effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero di cifre decimali riportato per il valore di parametro di cui alle Parti B e C dell’allegato I del D.Lgs. 18/2023.
Metodi di prova e conformità
I metodi di prova da utilizzare ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della norma sono convalidati e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
I metodi analitici ufficiali per PFAS secondo il D. Lgs. 102/2025 sono specificati nell’art. 12 comma 9 e fanno riferimento alle Linee guida tecniche[12], al Rapporto ISTISAN 19/7 e alla norma UNI EN 17892:2024 (LC-MS/MS).
L’accertamento della conformità dell’acqua potabile ai requisiti normativi presuppone che essa sia salubre e pulita. Pertanto, l’acqua non deve contenere microrganismi, virus o parassiti, né altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.
Inoltre, per quanto concerne i parametri chimici, è necessario il soddisfacimento dei requisiti minimi (Parti A, B e D dell’Allegato I) previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 18/2023.
A partire dal 13 gennaio 2026 diventerà obbligatorio ricercare anche i seguenti parametri con i limiti stabiliti dal D.Lgs. 18/2023:
- Bisfenolo-A: 2,5 µg/l;
- Clorato: 0,25 µg/l;
- HAAs (acidi aloacetici): 60 µg/l;
- Microcistina-LR: 1,0 µg/l;
- Somma di PFAS: intesa come somma di 30 singole sostanze (vedi nota (a): PFAS): 0,10 µg/l;
- Somma di 4 PFAS specifici: (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS): 0,10 µg/l complessivi, con un limite di 0,02 μg/l per ogni singola sostanza;
- Uranio: 30 µg/l.
Fitofarmaci
Nel caso dei fitofarmaci, la pianificazione delle indagini risulta più complessa rispetto ad altri inquinanti, a causa della vasta gamma di prodotti disponibili sul mercato.
Poiché l’analisi di centinaia di sostanze in ogni singolo campione richiederebbe un impegno analitico estremamente oneroso, è necessario selezionare una lista di sostanze attive “rilevanti” o “prioritarie” come sono definite in campo ambientale. Queste, integrate a quelle già previste dalla normativa di settore (d), permettono di definire il profilo di indagine più adeguato allo specifico contesto territoriale.
Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri, la Commissione Europea può istituire una banca dati degli antiparassitari e dei relativi metaboliti, tenendo conto della loro potenziale presenza nelle acque destinate al consumo umano.
Per l’individuazione delle sostanze prioritarie da ricercare — sia nelle acque ambientali che in quelle potabili — il SNPA e l’ISPRA hanno pubblicato nel tempo diverse linee guida, fondamentali per orientare le attività di monitoraggio (si vedano i punti [9], [10] e [11] della bibliografia).
Per saperne di più
- World Health Organization (WHO), https://www.who.int/
- Ministero della Salute, https://www.salute.gov.it/
- Istituto Superiore di Sanità, https://www.iss.it/
- Ispra Ambiente, https://www.isprambiente.gov.it/
- Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, SNPA, https://www.snpambiente.it/
- Regione Emilia Romagna, https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/alimenti/acqua/
- Arpae, https://www.arpae.it/
- Accredia, https://www.accredia.it/
Norme
- Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione);
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; - Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Bibliografia
[1] Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, 27 June 2011, Guideline;
[2] Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua, Rapporti Istisan 22/33;
[3] Alimenti & Salute, Acqua Potabile, https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/alimenti/acqua/;
[4] L’Acqua è preziosa consigli pratici e salutari, Regione Emilia-Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna;
[5] Accredia, Acque destinate al consumo umano: nuovo decreto legislativo correttivo, 29/07/2025
[6] Accredia, Prove sui PFAS: i laboratori per la sicurezza delle acque, 24/10/2024
[7] Ecoscienza, Arpae a supporto dei Piani di sicurezza dell’acqua, Ecoscienza 1/22
[8] ISS, Rapporto ISTISAN 22/33 – Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua. Gruppo Nazionale di lavoro per la redazione delle Linee guida nazionali per l’implementazione dei PSA;
[9] SNPA, Fitofarmaci: linee guida per la progettazione del monitoraggio di acque, sedimenti e biota, Doc.n.29/18, MLG 182/2018
[10] ISPRA – ARPA/APPA – Manuali e Linee Guida 71/ 2011- “Definizione di liste di priorità per i fitofarmaci nella progettazione del monitoraggio delle acque di cui al D. Lgs. 152/2006 e smi”
[11] ISPRA Manuali e Linee Guida 152/2017 – “Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque. Indicazioni per la scelta delle sostanze”
[12] Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Linee guida tecniche sui metodi d’analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano, C/2024/4910
(a): PFAS
Le seguenti sostanze sono da analizzare sulla base delle linee guida tecniche (vedi p.to [12] della bibliografia):
Parte 1:
- acido perfluorobutanoico (PFBA)
- acido perfluoropentanoico (PFPeA)
- acido perfluoroesanoico (PFHxA)
- acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
- acido perfluoroottanoico (PFOA)
- acido perfluorononanoico (PFNA)
- acido perfluorodecanoico (PFDA)
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
- acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
- acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
- acido perfluorobutanosolfonico (PFBS)
- acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
- acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
- acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
- acido perfluoroottansolfonico (PFOS)
- acido perfluorononansolfonico (PFNS)
- acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
- Acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS)
- acido perfluorododecansolfonico (PFTrDA)
- acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS)
Parte 2:
- acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico (HFPO-DA o GenX)
- acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)
- fluorotelomero solfonato (6:2 FTS)
- acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N2 (ADV-N2)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N3 (ADV-N3)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N4 (ADV-N4)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N5 (ADV-N5)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-M3 (ADV-M3)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-M4 (ADV-M4)
Somma di PFAS
Il parametro «somma di PFAS» quale definito nell’allegato I, parte B, della direttiva è un sottoinsieme di 20 singole sostanze PFAS (bersaglio) che destano preoccupazione (parte 1), tra le numerose PFAS possibili («PFAS — totale»), e sono elencate nell’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva.
Le sostanze che fanno parte della «somma di PFAS» contengono un gruppo perfluoroalchilico con tre o più atomi di
carbonio (vale a dire –CnF2n–, n ≥ 3) o un gruppo perfluoroalchiletere con due o più atomi di carbonio (vale a dire –
CnF2nOCmF2 m–, n e m ≥ 1). La catena è composta in totale da 4 a 13 atomi di carbonio, il che determina 10 acidi
perfluoroalchil carbossilici (PFCAs) e 10 acidi perfluoroalchil solfonici (PFSAs). Nell’elenco riportato si fa riferimento alle prime 20 sostanze PFAS. Il valore di parametro per la somma di tutte le 20 sostanze è di 0,10 μg/l.
Le sostanze PFAS, di cui alla parte 2, non sono indicate nel documento [12] ma sono presenti nel D.Lgs. 102/2025. Tale decreto riporta:
Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per punti di prelievo effettuata in conformità dell’articolo 7, conclude che vi è la probabilità che tali sostanze siano presenti in un determinato sistema di fornitura d’acqua
Le linee guide tecniche riportano: “Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a questi parametri entro il 12 gennaio 2026, ed hanno la facoltà di includere nelle rispettive disposizioni nazionali di recepimento della direttiva valori più rigorosi o parametri aggiuntivi”.
Esclusione dalla Somma dei PFAS
A causa della definizione data dalla direttiva, i composti di PFAS a catena ultracorta con 2 o 3 atomi di carbonio sono
esclusi dalla «somma di PFAS», in particolare:
- acido trifluoroacetico (TFA)
- acido perfluoropropanoico (PFPrA),
- acido trifluorometanosolfonico (TFMS),
- acido perfluoroetanosolfonico (PFEtS)
- acido perfluoropropanosolfonico (PFPrS).
Note
(b): Il sistema ReMaF è un registro nazionale istituito dal decreto legislativo 102/2025, che disciplina l’autorizzazione e il controllo di reagenti chimici, materiali filtranti attivi e passivi impiegati nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. Il suo scopo è prevenire il rilascio di sostanze nocive e garantire la qualità organolettica dell’acqua, imponendo rigorosi processi di certificazione e controllo per produttori e fornitori. Tali materiali devono essere autorizzati dal Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA), previa verifica della conformità da parte di un organismo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. Inoltre, devono essere registrati nel sistema AnTeA per poter essere immessi sul mercato nazionale a partire dal 12 gennaio 2036.
(c): I Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) sono documenti obbligatori previsti dal D.Lgs. 102/2025 per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano, identificando e gestendo rischi lungo l’intera filiera: dalla captazione alle utenze. I primi piani di sicurezza realizzati, anche nella nostra Regione, così come previsto dal DM 14/06/2017 ed applicando i principi riportati nelle linee guida del Rapporto Istisan dapprima 14/2021 poi revisionato e sostituito dal Rapporto Istisan 22/33;
(d): La Direttiva 2000/60/CE ha definito un elenco di sostanze o gruppi su cui intervenire prioritariamente, alcune classificate come “pericolose prioritarie”. È prevista una riduzione progressiva dell’inquinamento da sostanze prioritarie e l’eliminazione delle emissioni di quelle pericolose. La direttiva 2008/105/CE ha stabilito gli standard di qualità ambientale (SQA) per queste sostanze. La direttiva 2013/39/UE ha aggiunto nuove sostanze e aggiornato gli SQA esistenti, includendo quelli per la matrice biota per sostanze poco solubili o bioaccumulabili. In Italia, il D.Lgs. 172/2015 ha recepito gli SQA nella tabella 1/A per le sostanze prioritarie e nella tabella 1/B per alcune non prioritarie, inclusi vari pesticidi.
Nota per immagine articolo:
L’immagine che accompagna la testata dell’articolo è stata generata dal sottoscritto con l’ausilio dell’App Gemini.
Aggiornamento del: 04/01/2026
Pubblicato il: 05/01/2026
Autore: Marco Morelli