Fosetil e nuovi LMR

Variazioni necessarie

Questo articolo si riferisce a un regolamento dell’Unione Europea (UE) che ha introdotto quelle che ho definito le variazioni necessarie dei limiti massimi di residuo (LMR) per alcune sostanze attive.

Sul tema, in passato abbiamo pubblicato un altro articolo: “Metodo di prova per l’analisi dei residui di pesticidi“, in cui abbiamo parlato anche del Fosetil e di come l’UE ha definito il relativo LMR.

La norma in questione è il regolamento 2024/2619 dell’8 ottobre 2024. Ha introdotto una revisione significativa della definizione di “residuo” nel contesto della sicurezza alimentare e del controllo dei contaminanti nei prodotti di origine vegetale e animale.

Questa modifica risponde alla necessità di aggiornare la normativa europea in linea con i più recenti progressi scientifici e tecnologici, nonché con le nuove evidenze sull’impatto dei residui chimici sulla salute umana e sull’ambiente.

Nel caso specifico, in conformità all’art. 43 del Reg. UE 396/2005, la Commissione Europea ha chiesto all’EFSA un parere motivato sul riesame congiunto degli LMR per le tre sostanze attive:

  • fosetil
  • fosfonato di potassio
  • fosfonato disodico

tenendo conto anche dei residui provenienti da utilizzi diversi rispetto a quello fitosanitario.

Rivalutazione dei residui

Fino al 29/04/2025, data di entrata in vigore del Reg. (UE) 2024/2619, la definizione legale di residuo per il Fosetil, reperibile sul sito web della Commissione Europea, era: Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e loro sali, espressa come fosetil).

Figura 1: costruito con l’utilizzo di Perplexity

La revisione normativa si rende necessaria poiché le tre sostanze sopra indicate, pur essendo diverse chimicamente, nella degradazione producono tutte lo stesso composto: l’acido fosfonico. Per valutare correttamente il rischio e stabilire limiti efficaci, è stato quindi deciso di considerarle insieme.

Inoltre, poiché i fosfonati sono presenti anche in altri prodotti di grande rilevanza agricola, come i fertilizzanti, i corroboranti, i concimi e gli ammendanti, durante lo studio effettuato EFSA ha preso in considerazione tutte le possibili fonti di residui.

Questo è importante perché anche l’uso di tali prodotti, con un impiego che definiamo “non fitosanitario”, può contribuire alla presenza di residui di acido fosfonico nei prodotti agricoli destinati al consumo.

Per questo sono fondamentali quelle che ho definito le variazioni necessarie nella definizione del residuo e dei relativi LMR, in linea con la nuova impostazione focalizzata esclusivamente sull’acido fosfonico.

Per rispondere alla richiesta della Commissione Europea, l’EFSA ha presentato un parere motivato sul riesame congiunto degli LMR, per fosetil e fosfonati, su alimenti e mangimi, in conformità all’art. 12, par. 1, e all’art. 43 del Reg. (CE) n. 396/2005.

Ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 396/2005, l’EFSA ha riesaminato i LMR stabiliti a livello europeo per le sostanze attive antiparassitarie: fosfonati di potassio e disodico.

ancora …

Per valutare la presenza di residui di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato disodico nelle piante, nei prodotti trasformati, nelle colture a rotazione e nel bestiame, l’EFSA ha preso in considerazione:

  • le conclusioni tratte nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009;
  • gli LMR stabiliti dalla Commissione del Codex Alimentarius;
  • le autorizzazioni europee comunicate dagli Stati membri (inclusi i dati di supporto sui residui);
  • i dati di monitoraggio provenienti dai controlli ufficiali.

Sulla base della valutazione dei dati disponibili, l’EFSA ha quindi elaborato proposte di LMR ed è stata effettuata una valutazione del rischio per i consumatori.

Nel suo parere, l’EFSA ha proposto di modificare la definizione di residuo per le tre citate sostanze attive in “acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico“, e ha proposto nuovi LMR sulla base di tale definizione di residuo [1].

Nel documento indicato al p.to 2 della bibliografia, a pagina 412, si trova la seguente definizione: “Per la conformità con l’LMR e per la stima dell’esposizione alimentare nelle derrate vegetali: somma di fosetil, acido fosfonico e loro sali, espressa come acido fosfonico. Per la conformità con l’LMR e per la stima dell’esposizione alimentare nelle derrate animali: acido fosfonico. Il residuo non è liposolubile.”

Nel documento indicato al p.to [1] della bibliografia, si afferma che non sono stati individuati rischi evidenti per i consumatori. Tuttavia, questa valutazione è da considerarsi indicativa e alcune proposte di LMR elaborate dall’EFSA necessitano ancora di un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio.

Cenni normativi

Il Fosetil è incluso nell’elenco delle sostanze attive approvate (consultare il sito web della Commissione Europea, database delle sostanze attive). Inizialmente inserito nell’all. I della Direttiva 91/414/CEE, è stato successivamente ri-autorizzato dal Reg. 1107/2009 e dal Reg. 540/2011 che ne ha definito le norme di attuazione.

Il Potassio fosfonato è approvato con il Reg. di esecuzione (UE) n. 369/2013 in conformità al Reg. (CE) n. 1107/2009 come attuato dai Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 e 541/2011.

Il fosfonato disodico è approvato con il Reg. di esecuzione (UE) n. 832/2013 in conformità al Reg. (CE) n. 1107/2009 come attuato dai Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 e 541/2011.

Per le sostanze attive fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato disodico gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A del Reg. CE 396/2005.

Modifica definizione di residuo

La revisione della definizione di residuo è stata motivata principalmente dalla necessità di assicurare uniformità e chiarezza normativa. Il quadro normativo precedente presentava ambiguità nella definizione di residuo, causando difficoltà nell’applicazione e nel controllo da parte delle autorità competenti. La nuova definizione è più chiara e precisa, garantendo un’applicazione coerente in tutti gli Stati membri.

Inoltre, aspetto rilevante e chiaramente indicato nel Reg. UE 2024/2619, in determinate circostanze possono essere rilevati residui della sostanza madre «fosetil» in alcune colture. Se il «fosetil» fosse escluso dalla definizione di residuo per le tre sostanze attive ai fini dell’applicazione della normativa, ne deriverebbe involontariamente l’applicazione di un LMR di base pari a 0,01 mg/kg a tali residui. Per questo motivo, i residui di fosetil rilevati non dovrebbero essere considerati, e non si applica il valore di base di 0,01 mg/kg previsto dall’art. 18, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 396/2005. L’LMR si applica esclusivamente al suo metabolita: l’acido fosfonico.

Conclusione

Con il Reg . UE 2024/2619, la Commissione Europea ha adottato il riesame dei limiti massimi di residuo (LMR) per tre sostanze. La nuova definizione è più chiara e diretta, focalizzandosi sul prodotto finale di degradazione comune a tutte e tre le sostanze.

In sintesi, la modifica della definizione di residuo nel Reg.(UE) 2024/2619 è stata necessaria per rafforzare la sicurezza alimentare mediante un approccio più scientifico, trasparente e aggiornato, con un conseguente adeguamento dei Limiti Massimi di Residuo volto a garantire una protezione efficace sia per i consumatori che per l’ambiente.

Il citato atto normativo ha aggiornato la normativa per adottare un approccio più accurato nella misurazione dei residui, concentrandosi sul metabolita comune, l’acido fosfonico, e tenendo conto di tutte le possibili fonti di contaminazione.

Norme

Le principali norme cui fare riferimento sono:

  • Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
  • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
  • Regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione, dell’8 ottobre 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio in o su determinati prodotti;
  • Regolamento di esecuzione (UE) N. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate;
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1 °giugno 2011 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate; 

Per saperne di più

Consultare i seguenti siti web:

Bibliografia

[1] Reasoned opinion on the joint review of maximum residue levels (MRLs) for fosetyl, disodium phosphonate and potassium phosphonates according to Articles 12 and 43 of Regulation (EC) No 396/2005 [EFSA Journal 2021;19(8):6782], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6782.

[2] CX/PR 25/56/5 September 2025 Original language only Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Committee on pesticide residues, Fifty-sixth Session Santiago, Chile 8-13 September 2025 Maximum residue limits for pesticides in food and feeds at step 7 and 4 compounds for arising from Jmpr regular meeting held in 2024 for consideration by CCPR56

Pubblicato il 27 Settembre 2025

Autore Marco Morelli