L’evoluzione della normativa europea tra nuovi inquinanti, standard di qualità ed obblighi per gli Stati membri
Perché nasce la Direttiva (UE) 2026/805
La Direttiva (UE) 2026/805 nasce dalla constatazione che il quadro europeo di tutela delle acque non era più adeguato a fronteggiare le pressioni ambientali attuali. Le pressioni diffuse e la presenza crescente di sostanze emergenti richiedevano un aggiornamento strutturale della normativa.
Secondo il Rapporto Europe’s Environment 2025 dell’EEA, lo stato generale dell’ambiente europeo «non è buono», con ecosistemi in declino e risorse idriche sotto pressione crescente. Lo stress idrico colpisce già un terzo della popolazione europea e i cambiamenti climatici stanno aggravando la vulnerabilità dei corpi idrici.
La Commissione osserva che «oltre la metà dei corpi idrici europei è soggetta a esenzioni» (considerando 4) e che le pressioni diffuse — agricoltura intensiva, alterazioni idromorfologiche, deposizioni atmosferiche, urbanizzazione — continuano a compromettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali (considerando 5).
A questo quadro si aggiunge la presenza crescente di sostanze emergenti come PFAS, farmaci, bisfenoli e TFA, rilevate nel «70% dei punti di misurazione delle acque sotterranee» (considerando 15).
La Direttiva 2000/60/CE non contemplava questi contaminanti, né prevedeva strumenti moderni per monitorarli.
L’EEA segnala inoltre che molte sostanze chimiche — inclusi pesticidi, nutrienti e PFAS — agiscono in miscela e non sono rilevabili con i metodi tradizionali, confermando la necessità di un aggiornamento normativo basato su monitoraggi più avanzati e indicatori biologici.
La direttiva stabilisce inoltre che tutti gli Stati membri — Italia compresa — dovranno recepirla entro il 21 dicembre 2027 (art. 4), aggiornando la normativa nazionale e i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici.
| Criticità rilevata | Riferimento normativo | Come risponde la 2026/805 |
| Pressioni diffuse ancora elevate | Considerando 5 | Rafforzamento misure e monitoraggi |
| PFAS e farmaci non coperti | Considerando 15 | Nuovi SQA e valori soglia |
| Elenchi sostanze obsoleti | Art. 16 WFD | Aggiornamento completo allegati |
| Monitoraggi insufficienti | Allegato V WFD | Nuovi metodi e indicatori |
L’evoluzione degli inquinanti: dalle liste statiche del 2000 alle sostanze emergenti del 2026
La Direttiva 2026/805 aggiorna gli elenchi delle sostanze prioritarie, superando l’approccio statico della WFD del 2000. Introduce gruppi di sostanze come PFAS, farmaci e bisfenoli, con nuovi SQA e criteri di valutazione.
La mappatura normativa è chiara:
- Allegato VI della 2026/805: sostituisce integralmente Allegato I della Direttiva 2008/105/CE (SQA acque superficiali) aggiornando gli SQA-AA, gli SQA-CMA e introducendo SQA per biota e sedimenti;
- Allegato III della 2026/805: sostituisce Allegato I della Direttiva 2006/118/CE (acque sotterranee) introducendo nuove norme di qualità per le acque sotterranee, tra cui la somma di 4 PFAS (0,0044 µg/L) e valori soglia per farmaci come carbamazepina, sulfametossazolo e primidone.
Questa revisione rappresenta un salto di qualità rispetto alla normativa precedente, che non contemplava né PFAS né farmaci né metaboliti non rilevanti dei pesticidi.
Pesticidi
Relativamente ai pesticidi la Direttiva (UE) 2026/805 non ne introduce dei nuovi nelle liste europee, ma interviene su due fronti distinti:
- Pesticidi nelle acque superficiali (nuovi SQA o spostamenti di sostanze)
- Pesticidi nelle acque sotterranee (nuovi valori soglia)
Pesticidi nelle acque sotterranee (allegato III)
La direttiva aggiorna l’Allegato I della Dir. 2006/118/CE e introduce:
a) Valori soglia generali per i pesticidi: Si applica una norma di qualità predefinita di 0,1 µg/L per ogni singolo pesticida e di 0,5 µg/L per la somma. Questi valori sono confermati e rafforzati laddove non vi siano evidenze tossicologiche che giustifichino limiti diversi (Riferimento note 8 e 9).
b) Nuovi valori soglia per metaboliti non rilevanti
- 1 µg/L (singolo)
- 5 µg/L o 12,5 µg/L (totale), a seconda della categoria
Nota: Questa è una novità importante: prima non esisteva una soglia armonizzata UE per i metaboliti non rilevanti. Questa categoria si applica solo se lo Stato membro fornisce prove tossicologiche affidabili che giustificano un limite più alto (fino a 5 µg/L) (Riferimento note 8 e 10).
| Categoria | Quando si applica | Limite singolo | Limite totale |
|---|---|---|---|
| 1 – Standard | Nessuna evidenza tossicologica particolare | 1 µg/L | 5 µg/L |
| 2 – Giustificata da prove | Lo Stato dimostra che il metabolita è meno pericoloso | fino a 5 µg/L | 12,5 µg/L |
c) Introduzione dei PFAS come “pesticidi” solo se usati come tali
Non riguarda pesticidi classici, ma è rilevante perché alcuni PFAS sono stati usati in passato in formulati.
Pesticidi nelle acque superficiali (Allegato VI)
La direttiva aggiorna l’Allegato I della Dir. 2008/105/CE (SQA) e interviene su diverse sostanze.
a) Pesticidi che restano nell’elenco con nuovi SQA
- Diuron
- Endosulfan
- Isoproturon
- Clorpirifos
- DDT e metaboliti
- Esaclorobutadiene (solvente ma spesso associato a pressioni agricole)
- Esaclorocicloesano (HCH)
- Pentaclorofenolo
- Benzo(a)pirene equivalenti (IPA, non pesticidi ma spesso correlati a pressioni agricole)
b) Pesticidi spostati nell’Allegato II (non più sostanze prioritarie UE)
Nel testo allegato compaiono note come:
- «La sostanza atrazina è stata spostata nell’allegato II, parte C»
- «La sostanza clorfenvinfos è stata spostata nell’allegato II, parte C»
Questo significa che:
- Atrazina
- Clorfenvinfos
- Tetracloruro di carbonio (non pesticida ma correlato a pressioni agricole)
non sono più sostanze prioritarie UE, ma restano monitorabili come inquinanti specifici dei bacini idrografici.
Perché nasce il concetto di “somma di sostanze”
La “somma di sostanze” risponde alla necessità di valutare gli effetti cumulativi di gruppi di contaminanti, come PFAS, farmaci e bisfenoli, superando l’approccio basato su singoli composti.
La Commissione europea, nel considerando (15) e negli allegati tecnici della Direttiva (UE) 2026/805, riconosce questa evidenza e introduce la valutazione per “somma di sostanze” come nuovo parametro di riferimento.
In pratica, la direttiva passa da un approccio “una sostanza alla volta” a un approccio “di gruppo”, più realistico e protettivo.
| Categoria | Prima del 2026 | Dopo la 2026/805 |
| PFAS | Solo PFOS | Somma PFAS, somma 4 PFAS, PFAS totale |
| Farmaci | Non previsti | Carbamazepina, primidone, sulfametossazolo |
| Bisfenoli | Solo BPA in alcuni contesti | Somma bisfenoli (in valutazione) |
| TFA | Non previsto | Incluso nella somma PFAS e in valutazione per NQ (NQ: non ancora quantificabile con sufficiente affidabilità analitica) |
Gli inquinanti specifici dei bacini idrografici: una risposta alle pressioni locali
La direttiva introduce gli “inquinanti specifici dei bacini idrografici” (art. 8‑quinquies), con metodologia definita nell’Allegato II. La tabella seguente sintetizza gli obblighi per gli Stati membri.
| Cosa dice l’Allegato II | Cosa richiede agli Stati membri |
|---|---|
| L’analisi delle pressioni e degli impatti deve includere sostanze rilevanti a livello locale che non sono coperte dagli SQA europei. | Identificare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici sulla base delle pressioni puntuali, diffuse e industriali presenti nel territorio. |
| La selezione delle sostanze deve basarsi su dati di monitoraggio, evidenze scientifiche e collegamento con pressioni antropiche. | Effettuare un’analisi sistematica delle pressioni (agricole, urbane, industriali, zootecniche, ecc.) per individuare le sostanze che possono compromettere lo stato dei corpi idrici. |
| Gli inquinanti specifici devono essere valutati per il rischio che comportano per lo stato ecologico e chimico. | Valutare la significatività del rischio e decidere se una sostanza richiede uno SQA nazionale. |
| L’Allegato II non fornisce elenchi di sostanze: definisce solo la metodologia. | Stabilire Standard di Qualità Ambientale nazionali (SQA nazionali) per ogni sostanza identificata come rilevante. |
| Gli inquinanti specifici devono essere integrati nella pianificazione dei distretti idrografici. | Inserire tali sostanze nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici, con monitoraggi e misure di riduzione. |
| La valutazione deve essere aggiornata periodicamente. | Riesaminare regolarmente l’elenco degli inquinanti specifici in base a nuovi dati, nuove pressioni e nuove sostanze emergenti. |
Il principio di non deterioramento: da enunciato generale a criterio operativo
La Direttiva 2000/60/CE enunciava il principio di non deterioramento in modo generale. Era formulato come un obbligo generale: “evitare il deterioramento dello stato dei corpi idrici“.
Mancavano:
- criteri tecnici per stabilire quando c’è deterioramento;
- soglie operative;
- procedure di valutazione;
- collegamento con monitoraggi e SQA;
- strumenti per contestare o verificare decisioni nazionali.
Il risultato che ne derivava: un principio forte sul piano giuridico, ma debole sul piano operativo. La Direttiva 2026/805 lo rende invece operativo, introducendo:
- aggiornamento degli SQA (Allegati III e VI);
- nuovi gruppi di sostanze;
- inquinanti specifici dei bacini;
- monitoraggi basati sugli effetti (Allegato V).
Perché nasce il “non deterioramento operativo”
Problema precedente: Il principio era troppo generico e applicato in modo disomogeneo.
Perché nasce: Per evitare interpretazioni divergenti tra Stati membri.
Dove nella norma: Art. 4, par. 7 bis e 7 ter.
Il nuovo sistema di monitoraggio: effetti, telerilevamento e liste dinamiche
La direttiva aggiorna profondamente il sistema di monitoraggio, integrando tecniche avanzate e indicatori biologici.
L’Allegato V della Direttiva 2000/60/CE, modificato dalla 2026/805, consente l’uso di telerilevamento, campionamento passivo e monitoraggi basati sugli effetti.
Il telerilevamento rappresenta una delle principali novità introdotte dalla Direttiva 2026/805, che riconosce ufficialmente l’uso di satelliti, droni e sensori remoti nei programmi di monitoraggio dei corpi idrici. La sua integrazione offre un vantaggio evidente: permette osservazioni frequenti e su larga scala, utili per individuare rapidamente pressioni diffuse, fioriture algali o alterazioni morfologiche. Rimane però un limite strutturale: il telerilevamento non sostituisce il monitoraggio chimico in situ, perché non consente di misurare direttamente le concentrazioni degli inquinanti e richiede sempre calibrazione con dati di campo.
Nell’allegato V modificato: introduce test biologici, indicatori di effetti estrogenici e metodi complementari ai monitoraggi chimici.
L’EEA sottolinea che l’inquinamento diffuso proveniente dall’agricoltura, dalle acque reflue e dalle emissioni atmosferiche continua a rappresentare una delle principali cause del mancato raggiungimento del buono stato delle acque.
Che cos’è il monitoraggio basato sugli effetti?
Definizione: Misura gli effetti biologici causati da sostanze chimiche, non solo le concentrazioni.
Molte sostanze:
- agiscono in miscela;
- hanno effetti endocrini;
- non sono rilevabili con metodi tradizionali;
- possono essere presenti sotto i limiti ma comunque dannose.
Perché nasce: Gli interferenti endocrini producono effetti anche a concentrazioni molto basse.
Mappatura normativa: Allegato V WFD modificato; considerando 15.
La direttiva riconosce altresì che il monitoraggio deve includere nuove tecnologie, come:
- telerilevamento satellitare;
- sensori in situ;
- tecniche automatizzate di acquisizione dati.
Perchè questo? Per migliorare:
- la copertura spaziale;
- la frequenza dei dati;
- la capacità di individuare pressioni diffuse e variazioni rapide.
L’articolo 6 bis della Direttiva 2006/118/CE, come modificato, istituisce un “Elenco di controllo” per le sostanze emergenti nelle acque sotterranee, aggiornato ogni tre anni. In altre parole, la direttiva introduce un sistema più flessibile e aggiornabile. Le liste di sostanze:
- possono essere aggiornate più rapidamente;
- includono gruppi (PFAS, bisfenoli, farmaci);
- integrano gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che variano da territorio a territorio.
Tutto questo per superare il limite della WFD originale, che aggiornava gli elenchi ogni 10–15 anni.
(Fonte: Art. 8‑quinquies: introduce gli inquinanti specifici dei bacini idrografici; allegato II: definisce la metodologia per identificarli e aggiornarli; allegato V: aggiorna le regole di monitoraggio per sostanze UE a cui aggiungere le sostanze locali).
| Aspetto | Prima | Dopo 2026 |
| Metodi | Campionamento tradizionale | Telerilevamento, passivo, effetti |
| PFAS | Solo PFOS | PFAS totale, somma PFAS |
| Biota | Limitato | Esteso e armonizzato |
| Liste dinamiche | Assenti | Elenco di controllo (art. 6 bis) |
Gli allegati tecnici: una riscrittura completa
Per una consultazione tecnica rapida, ecco come la 2026/805 ridisegna gli allegati:
- II e V: modernizzano la metodologia di monitoraggio;
- III e VI: sono i cuori operativi per acque sotterranee e superficiali (PFAS e Farmaci),
Implicazioni per l’Italia: recepimento, monitoraggi e limiti emissivi
Per l’Italia, il recepimento entro il 21 dicembre 2027 comporterà un aggiornamento significativo del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 30/2009 e del D.Lgs. 219/2010.
Sarà necessario rivedere i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici (Allegato II modificato (punto 1.3.1 e 1.3.2)), aggiornare i monitoraggi ARPA (Allegato II, punti 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4), adeguare i limiti emissivi per settori industriali sensibili e integrare i nuovi parametri PFAS nella gestione delle acque potabili. Si precisa che nella direttiva 2026/805 non ci sono limiti emissivi diretti, ma:
- obbligo di prevenire il deterioramento (art. 4 WFD + Allegato II);
- nuovi SQA per acque superficiali (Allegato VI);
- nuovi valori soglia per acque sotterranee (Allegato III).
Per rispettare i nuovi SQA, i limiti emissivi del D.Lgs. 152/2006 (Tab. 3, 3/A, 5) dovranno essere aggiornati, soprattutto per: PFAS, solventi clorurati, farmaci, pesticidi, IPA e metalli.
L’Italia, secondo l’EEA, deve affrontare pressioni idriche crescenti: stress idrico, inquinamento agricolo, eventi climatici estremi e degrado degli ecosistemi. Queste vulnerabilità rendono particolarmente rilevante l’attuazione della Direttiva 2026/805, soprattutto per la gestione delle acque sotterranee e la protezione dei bacini idrografici.
| Tema | Direttiva 2000/60/CE e correlate | Direttiva (UE) 2026/805 |
| Inquinanti | Elenco statico | PFAS, farmaci, bisfenoli, TFA, somme |
| Monitoraggio | Solo acqua | Biota, sedimenti, effetti, telerilevamento |
| Acque sotterranee | Valori soglia nazionali | Valori soglia UE + registro armonizzato |
| Non deterioramento | Enunciato generale | Regole operative (art. 4, 7 bis e 7 ter) |
| Aggiornamento allegati | Lento | Atti delegati e di esecuzione |
| Governance | Limitata | Dinamica, integrata, scientifica |
PFAS
Con la Direttiva (UE) 2026/805 l’Europa ridisegna la mappa dei controlli sui PFAS, imponendo agli Stati membri un salto di qualità che avrà effetti diretti anche sulla gestione dell’acqua potabile.
Le nuove norme di qualità per le acque sotterranee — dove compaiono per la prima volta la somma dei PFAS e la somma dei 4 PFAS — fissano limiti molto più severi rispetto al passato e introducono un rinvio automatico ai valori della Direttiva (UE) 2020/2184 per le acque potabili.
Parallelamente, gli standard per le acque superficiali vengono aggiornati con nuovi SQA dedicati ai PFAS, inseriti nelle tabelle delle sostanze prioritarie. Questo aggiornamento impone agli Stati membri un adeguamento immediato dei sistemi di monitoraggio e trattamento.
Per l’Italia, dove gran parte dell’acqua potabile proviene da falda, l’impatto sarà immediato: le Regioni e i gestori dovranno aggiornare i Piani di Sicurezza dell’Acqua, rafforzare i controlli analitici e adeguare i sistemi di trattamento per garantire il rispetto dei nuovi valori. Una transizione complessa, ma inevitabile, verso un modello di tutela più moderno e più vicino alle evidenze scientifiche sugli effetti dei PFAS. La tabella 7 seguente ne riassume le variazioni apportate dalla direttiva.
Le PFAS sono definite dall’EEA “sostanze chimiche eterne” per la loro persistenza e capacità di accumulo negli ecosistemi. Il rapporto Segnali 2024 conferma che la loro presenza nelle acque europee è una delle principali preoccupazioni emergenti per la salute pubblica.
Tabella descrittiva
| Ambito | Cosa cambia | Dove nella direttiva | Cosa implica |
|---|---|---|---|
| Acque sotterranee | Introduzione della Somma PFAS | Allegato III – voce 3.1 | Valore allineato alla Dir. 2020/2184 (rinvio dinamico). |
| Introduzione della Somma 4 PFAS (PFHxS, PFOS, PFOA, PFNA) | Allegato III – voce 3.2 | Nuovo limite severo: 0,0044 µg/L. | |
| Nuovi valori soglia per farmaci e solventi correlati | Allegato III | Maggior controllo delle pressioni industriali e urbane. | |
| Acque superficiali | Nuovi SQA PFAS nelle tabelle delle sostanze prioritarie | Allegato VI (SQA acque superficiali) | Standard più rigorosi per PFOS, PFOA e altri PFAS. |
| PFAS inclusi tra le sostanze prioritarie e pericolose prioritarie | Allegato VI | Obbligo di riduzione progressiva e cessazione delle emissioni per alcune sostanze. | |
| Collegamento con acqua potabile | Rinvio automatico ai valori della Dir. 2020/2184 per la Somma PFAS | Allegato III – voce 3.1 | Se l’UE aggiorna i limiti per l’acqua potabile, cambiano automaticamente anche quelli per le falde. |
| Monitoraggio | Obbligo di monitorare PFAS nei programmi di sorveglianza e operativo | Allegato II – punti 1.3.1 e 1.3.2 | ARPA dovrà includere PFAS nei monitoraggi di routine. |
| Inquinanti specifici dei bacini | Possibile classificazione di PFAS come “inquinanti specifici” a livello locale | Allegato II | Le Regioni possono introdurre limiti più severi nei PGDI. |
Acronimo e relativo nome
Relativamente ai 4 PFAS: PFHxS, PFOS, PFOA, PFNA riportiamo in tabella 8 il nome per esteso e che cosa sono
| Acronimo | Nome esteso | Descrizione |
|---|---|---|
| PFHxS | Perfluorohexane sulfonic acid – Acido perfluoroesansolfonico | PFAS a 6 atomi di carbonio, molto persistente, usato in schiume antincendio e trattamenti idrorepellenti. |
| PFOS | Perfluorooctane sulfonic acid – Acido perfluoroottansolfonico | Uno dei PFAS più noti e diffusi; altamente persistente e bioaccumulabile; usato in schiume AFFF e rivestimenti industriali. |
| PFOA | Perfluorooctanoic acid – Acido perfluoroottanoico | PFAS a 8 atomi di carbonio, storicamente usato per produrre Teflon e rivestimenti antiaderenti. |
| PFNA | Perfluorononanoic acid – Acido perfluorononanoico | PFAS a 9 atomi di carbonio, molto persistente; sottoprodotto di processi industriali e di degradazione di altri PFAS. |
Conclusione
La Direttiva (UE) 2026/805 introduce strumenti moderni e un approccio integrato tra ambiente e salute.
Come ricordato dall’EEA, “proteggere la natura non è un costo ma un investimento”: la resilienza idrica è ormai una condizione necessaria per la sicurezza alimentare, la salute pubblica e la competitività economica dell’Europa.
Per l’Italia rappresenta un’occasione per rendere la tutela delle acque più efficace e coerente con le sfide attuali.
Norme:
- Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee;
- Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale e alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Per saperne di più
- EEA, European Environment Agency, https://www.eea.europa.eu/it;
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, https://www.mase.gov.it/portale/home;
- Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, https://www.isprambiente.gov.it/it;
- SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, https://www.snpambiente.it/;
Bibliografia
[1] Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque;
[2] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
[3] Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale e alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
[4] Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee;
[5] EEA Signals 2024 – Towards healthy and resilient waters in Europe, European Environment Agency, 2024.
[6] EEA, Segnali 2024 – Promuovere la salute e la resilienza delle acque in Europa, European Environment Agency, 2024.
[7] EEA, Europe’s Environment 2025 – State and Outlook Report, European Environment Agency, 2025.
Nota:
L’immagine che accompagna l’articolo è stata creata con l’IA Copilot.
Didascalia:
L’immagine contrappone un’Europa segnata dall’inquinamento a un’Europa che ritrova equilibrio e natura. Il contrasto visivo richiama la transizione verso una gestione più sostenibile delle acque e la protezione degli ecosistemi promossa dalle politiche europee.
Descrizione:
L’immagine mostra l’Europa divisa tra due scenari: a sinistra un ambiente degradato, con acque inquinate e attività industriali; a destra un paesaggio sano, ricco di biodiversità e acqua pulita. Lo scudo con la goccia e la bandiera UE simboleggiano l’impegno europeo per la resilienza idrica e la tutela dell’ambiente.
Pubblicato il: 31/07/2026
Autore: Marco Morelli