La Scheda di dati di Sicurezza (SDS)

Cosa è la Scheda di Sicurezza (SDS)

La Scheda di dati di Sicurezza (SDS) è il principale mezzo di comunicazione per diffondere le informazioni relative ai prodotti chimici, siano essi sostanze o miscele, lungo la catena di approvvigionamento onde garantire un loro utilizzo sicuro. Le SDS non sono previste per gli articoli. Le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza corrispondono a quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Le definizioni di sostanza, miscela e articolo si trovano all’Art. 3 del Regolamento REACH:

sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze (corrispondente all’italiano preparato della abrogata Direttiva  1999/45/CE (DPPDirettiva sui preparati pericolosi);

articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

I principali Regolamenti Europei

All’interno della UE, il fondamento normativo della SDS è costituito dai regolamenti REACH (Registration, Evaluation and Authorization of CHemical substances) e CLP (Classification, Labeling and Packaging) per sostanze e miscele:

I progenitori dei regolamenti REACH e CLP.

In sintesi, il complesso dei regolamenti REACH e CLP ha inglobato inizialmente le precedenti normative:

  • Direttiva 67/548 – Sostanze pericolose, con relativi adeguamenti.
  • 1999/45 – Preparati pericolosi-
  • ” 76/769 – Restrizione alla commercializzazione e uso di Sostanze e Preparati pericolosi, con relativi adeguamenti.
  • Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.

Le prescrizioni iniziali del Regolamento REACH relativamente alle SDS hanno subito nel tempo modifiche per tendere all’uniformità con quelle stabilite dal Sistema Globale Armonizzato (GHS, Globally Harmonized System giunto alla ottava edizione – Luglio 2019; [per informazioni: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev00/00files_e.html ]

Quando occorre trasmettere le informazioni per la sicurezza nell’uso di sostanze e miscele – Titolo IV Art. 31 REACH.

La scheda di dati di sicurezza serve per trasmettere le informazioni su sostanze e miscele ed è obbligatoria (Art. 31.1 del CLP) quando:

  • a) una sostanza o una miscela rientri nei criteri di classificazione come pericolosa secondo le norme del regolamento CLP;
  • b) una sostanza, pura o come ingrediente in una miscela, sia Persistente, Bioaccumulabile e Tossica (PBT) oppure Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile (vPvB) secondo i criteri di cui all’allegato XIII del regolamento REACH:
  • c) una sostanza, pura o come ingrediente in una miscela, sia compresa nell’elenco delle sostanze candidate all’Autorizzazione  stabilito secono l’articolo 59, paragrafo 1 (CANDIDATE LIST), per ragioni diverse dalle due precedenti

Il caso di una miscela non classificata pericolosa ma contenente sostanze pericolose.

– Nel caso che una miscela non risponda ai criteri di classificazione come pericolosa (titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008), il fornitore prepara e trasmette al destinatario (dietro sua richiesta), una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell’allegato II se contiene (Articolo 31.3 del CLP):

  • a) in una concentrazione individuale pari o superiore a 1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l’ambiente;
  • b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all’allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII o che è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, (CANDIDATE LIST) per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera
  • c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro. Non è fissato il limite minimo di concentrazione della sostanza per far scattare l’obbligo di fornitura dietro richiesta, ma la sostanza può non essere dichiarata nella sezione 3.2 se presente a concentrazioni inferiori a quelle indicate nella sottosezione 3.2.2 del Regolamento 2015/830 [link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=IT ]
  • Inoltre il fornitore deve indicare nell’etichetta sull’imballaggio: <<Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta>>

Non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza (salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta; un “consumatore” è specificatamente escluso dalla definizione di “utilizzatore e a valle”) quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell’ambiente.

Obbligo di fornire la SDS a richiesta – disposizioni del CLP

L’allegato I del CLP prevede l’obbligo di fornire una SDS a richiesta secondo la nota 1 nelle tabelle 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 e 3.9.4. Tale obbligo riguarda anche le miscele non classificate ma contenenti in quantità superiore alla soglia indicata nelle precedenti tabelle almeno una sostanza classificata come:

  • sensibilizzante della pelle, categoria 1, sottocategoria 1A o 1B;
  • sensibilizzante delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategoria 1A o 1B;
  • cancerogena di categoria 2;
  • tossica per la riproduzione, categoria 1 o 2 o per effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento;
  • con tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 2 (esposizione singola o ripetuta).
    • – L’etichetta deve riportare l’indicazione della disponibilità della SDS dietro richiesta dell’utilizzatore (industriale, professionale o distributore, collettivamente indicati come Downstream Users)

Scheda Informativa di Sicurezza (SIS)

Se la SDS non è prevista dalla norma, ma viene redatta per ottemperare alle disposizioni dell’art. 32 del Reg. REACH, o per altri motivi di natura logistica o commerciale, è molto opportuno indicare chiaramente che il documento è stato redatto in assenza di una base legale oppure utilizzare un formato diverso da quello standardizzato a 16 punti stabilito per la SDS.

Struttura di una SDS

Il formato e i contenuti prescritti per una SDS all’interno degli stati membri della UE in cui è applicato il Regolamento REACH erano definiti fino al 31 maggio 2015 dall’allegato I del Regolamento UE 453/2010 che sarebbe stato sostituito il 1° giugno 2015 dall’Allegato II dello stesso regolamento. In realtà dal 1° giugno 2015 è il Regolamento (UE) 2015/830 della commissione del 28 maggio 2015 che sostituisce l’allegato II del REACH e fornisce i criteri per redigere la SDS, che dev’essere conforme a esso dal 1° giugno 2017.
Questo regolamento definisce le prescrizioni relative alla scheda di dati di sicurezza fornita per una sostanza o un preparato a norma dell’articolo 31 del REACH e stabilisce la sequenza, la denominazione e la numerazione delle sezioni e delle sottosezioni della SDS.

Un esempio di Scheda di Sicurezza.

Di seguito un esempio di come si presenta una SDS di media complessità nel formato standard di sedici sezioni. Ogni pagina deve riportare in intestazione il numero e la data di revisione, i dati di chi immette il prodotto sul mercato e la denominazione dello stesso; inoltre è conveniente fare riferimento all’ultimo regolamento entrato in vigore, come in questo caso: Conforme all’Allegato II del REACH – Regolamento 2015/830

Pagina iniziale della Scheda di Sicurezza.
In teoria bisognerebbe poter rispondere anche alle chiamate provenienti dai vari paesi nei quali il prodotto è esportato.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
I descrittori tipo Flam.Liq. , Eye Irrit. non vanno tradotti né modificati!
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Il cliente risiedente nel paese europeo verso il quale il prodotto è esportato deve ricevere una SDS con i parametri del proprio paese, Per questo motivo o si fa una tabella per ogni lingua o si accorpano tutti i parametri, come nell’esempio.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Attenzione: NON ESISTE limite minimo di concentrazione al di sotto del quale si può non elencare la sostanza alla SEZIONE 8.1.
Esiste il limite minimo per poter non elencarla alla SEZIONE 3.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Attenzione alla congruenza nella descrizione dei pericoli, specialmente nelle sezioni 4, 5, 6, 7, 10.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Pagina intermedia di una Scheda di Sicurezza.
Pagina finale della Scheda di Sicurezza.
E’ importante indicare quali sezioni sono state modificate per redigere la SDS valida in corso.

La responsabilità della fornitura e delle informazioni contenute.

La responsabilità delle informazioni riportate nelle sedici sezioni della SDS incombe alla persona responsabile dell’immissione della sostanza/miscela sul mercato. (da Art. 2043 codice civile). Il fornitore può delegare il compito di redigere la SDS al proprio personale o a terzi, purchè “persone competenti”. Il regolamento non fornisce indicazioni in merito, ma si può definire “competente” una persona o un gruppo di persone in possessodi sufficienti conoscenze per la stesura delle sezioni o dell’intera SDS, grazie alla formazione e all’esperienza pregressa e all’istruzione permanente; inoltre deve tener conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori.

La SDS è fornita in maniera “attiva” e gratuitamente su carta o in formato elettronico entro la data di fornitura della sostanza o della miscela, nelle lingue ufficiali degli stati membri nei quali esse sono immesse.

I parametri locali

In particolare, i TLV [Threshold Limit Value] / OEL [occupational exposure limit] riportati nella sezione 8 insieme ai parametri DNEL [Derived No Effect Level]  / DMEL [Derived minimal effect level] / PNEC [Predicted No Effect Concentration] devono essere quelli del paese nel quale il prodotto è immesso. Nel caso si esporti in più paesi, è conveniente riportare nella stessa Sezione 8 i valori di tutti i paesi interessati, per evitare l’eccessiva proliferazione delle SDS.

Aggiornamento delle SDS

I fornitori aggiornano la SDS senza alcun indugio quando:

  • si rendono disponibili nuove informazioni relative a pericoli o che possono modificare la gestione dei rischi,
  • quando è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione,
  • qundo è stata imposta una restrizione.

La nuova versione è datata e identificata con un numero di revisione progressivo ed è spedita a tutti coloro che si sono approvvigionati nei dodici mesi precedenti. La SDS più recente dev’essere tenuta a disposizione degli utilizzatori e conservata per dieci anni.

e-SDS (Scheda di Sicurezza con scenario espositivo)

REACH – Art. 31, PAR. 7 primo comma: Nel caso di una sostanza registrata, prodotta in quantità maggiore di 10 tonnellate/anno, in alcuni casi è possibile che si debbano preparare degli Scenari Espositivi, cioè un allegato alla SDS contenente un insieme di condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata, e le misure necessarie per controllare l’esposizione per gli esseri umani e le emissioni nell’ambiente. (Art. 14 e 37 par.4 del Regolamento REACH).

CSA / CSR

Una valutazione della sicurezza chimica (CSA) è richiesta per tutte le sostanze soggette a registrazione in ambito REACH in quantità superiori a dieci tonnellate o più all’anno per dichiarante. Il CSA (Chemical Safety Assessment) garantisce che tutti i rischi siano identificati e sotto controllo. Il CSR (Chemical Safety Report) è la relazione sulla sicurezza chimica, lo strumento per registrare e documentare le sostanze chimiche.

Ulteriori riferimenti:

https://echa.europa.eu/it/home – E’ la fonte di tutte le informazioni sulla regolamentazione chimica europea; fornisce anche utili guide per l’interpretazione dei regolamenti, per redigere le schede di sicurezza, per la classificazione, scenari espositivi, eccetera. Inoltre in questo sito sono reperibili tutti i regolamenti pertinenti.

https://echa.europa.eu/it/legislation – Collegamento diretto a: REACH, CLP, BPR, PIC, Chemical Agents Directive (CAD) e Carcinogens and Mutagens Directive (CMD), direttiva quadro sui rifiuti e regolamento POP.

Autore R. Bigoni – Aggiornato in data 19 giugno 2020