Acqua e le norme

Premessa

L’articolo Acqua e le norme vuole fornire qualche elemento e considerazione al vasto e difficile settore riguardante la normativa delle acque: superficiali e sotterranee.

Tutti sono a conoscenza dell’importanza dell’acqua: rappresenta la chiave della vita. E’ una risorsa indispensabile per lo sviluppo, per l’umanità ed il resto del mondo vivente.

Possiamo tranquillamente affermare che tutti hanno bisogno di acqua, e non soltanto per bere [1].

E’ presente in ogni aspetto della nostra vita. Normalmente parliamo di acqua “pulita”, si intende priva di sostanze nocive o indesiderate e quindi anche dei residui dei pesticidi, argomento trattato nella mia vita lavorativa.

L’acqua pulita è necessaria per l’igiene fondamentale per il nostro benessere. Quando andiamo in vacanza ci aspettiamo che i fiumi e le acque costiere siano “naturalmente” puliti. A casa o in alcune attività (es.: ristorazione, ecc.) usiamo la lavastoviglie e la lavatrice: ci aspettiamo che l’acqua sia sempre disponibile. Sono solo alcuni esempi, fra i tanti possibili, che determinano il ruolo essenziale e centrale dell’acqua.

In questi ultimi tempi si parla del problema delle variazioni climatiche sulla terra.

Si auspica che la politica, in maniera responsabile ed a livello mondiale, intervenga per la tutela del pianeta. Non intervenire, o farlo in maniera insufficiente, significa allontanare l’intero sistema idrico da un equilibrio già precario. Gli esperti del settore affermano che pioverà molto di più laddove c’è abbondanza di acqua e pioverà molto poco dove già c’è carenza. Questo stato di cose potrebbe essere causa di fenomeni migratori e/o, peggio ancora, di conflitti geopolitici per carenza di acqua [1].

Ebbene l’acqua, in tutte le sue forme: solida, liquida e aeriforme, rappresenta l’elemento basilare per regolare il clima del nostro pianeta. E’ quindi fondamentale considerare l’acqua non solo un bene da utilizzare, ma un patrimonio ereditario del pianeta da tutelare [1].

Acqua e le norme: la politica

Da anni, a dire il vero già da alcune decine, la politica è intervenuta per salvaguardare le acque.

Per quanto possibile ed a lungo termine, lo scopo della politica è quello di evitare, il loro deterioramento:

  • sia per gli aspetti quantitativi;
  • che per quelli qualitativi;
  • e per la disponibilità.

Tutti hanno bisogno di acqua: la usiamo per generare e sostenere la crescita economica e la prosperità tramite attività quali:

  • l’agricoltura,
  • la pesca,
  • la produzione di energia,
  • l’industria,
  • i trasporti,
  • il turismo [2].

Nel 2000, l’Unione Europea (UE) ha adottato la norma quadro (Water Framework Directory: WFD) sulle acque: Direttiva 2020/60/CE.

E’ stato un atto normativo europeo necessario ed estremamente importante. La direttiva è stata introdotta per tutelare la risorsa idrica.

Per i Paesi membri dell’UE, la norma ha stabilito delle scadenze precise e fissate entro le quali adottare una serie di azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Acqua e le norme: i prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari hanno un diffuso utilizzo in agricoltura.

Quando si esegue un trattamento fitosanitario, soltanto una parte della miscela contenente la sostanza attiva, raggiunge il bersaglio, mentre il resto viene disperso nell’ambiente. Proprio per questa motivazione si parla di fattore di pressione per la risorsa idrica.

Immagine 1: tratta dal documento [4] della bibliografia

In funzione delle caratteristiche chimico fisiche delle varie sostanze attive presenti nelle formulazioni dei prodotti fitosanitari, delle loro condizioni d’uso e della tipologia del territorio, possono essere ritrovate nei diversi comparti ambientali: aria, suolo, acqua, sedimenti.

La presenza di residui nelle acque (vedi immagine 1) deriva dai processi di:

  • scorrimento superficiale, o ruscellamento
  • drenaggio laterale
  • percolazione

Per facilitare la lettura forniamo indicazioni sul significato di:

  • Ruscellamento: trasferimento del prodotto fitosanitario nell’acqua di scorrimento superficiale dall’area trattata a un corpo idrico (CI). Si verifica quando l’intensità dell’apporto idrico (pioggia o irrigazione) è superiore alla velocità di infiltrazione nel suolo [3].
  • Deriva: il trasporto al di fuori del campo trattato di una parte delle gocce che compongono il getto irrorato, trasportate come particelle sospese nella massa d’aria in movimento. La deriva non comprende quindi il trasporto del prodotto fitosanitario attraverso l’atmosfera in forma gassosa, definito generalmente come volatilizzazione [3].
  • Lisciviazione (leaching): a seguito di una pioggia la sostanza attiva presente nel terreno può penetrare attraverso il suolo, disciolta nell’acqua di percolazione, e per questa via raggiungere le acque di falda.

Acqua e le norme: un po’ di storia

anni 70 – 90

Parlare di acqua e delle norme precedenti gli anni 70, ovviamente del secolo scorso, non ha un grosso significato. Infatti prima di quegli anni, l’acqua era considerata una risorsa illimitata e, pertanto, non da tutelare.

La prima norma italiana sull’acqua fu la Legge Merli (L. 319/1976): vincolava gli scarichi nelle acque per alcune sostanze inquinanti. A tale proposito, per ciascun inquinante potenziale riportava la concentrazione oltre la quale lo scarico era vietato.

Negli anni 70 – 90 furono emesse molte norme anche a livello comunitario.

Con il DPR 236/1988, che ha recepito la Direttiva 80/778/CEE, sono stati stabiliti i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano. La norma è stata emessa per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita. Ha introdotto misure finalizzate a garantire la difesa della risorsa “acqua” distinguendo:

  • aree di salvaguardia:
  • zone di:
    • tutela assoluta;
    • rispetto;
    • protezione.

Nel 1994, con la Legge Galli (L. 36/1994), è stata modificata la normativa relativa al settore delle risorse idriche.

In primo luogo la legge sancisce che tutte le acque, superficiali e sotterranee, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà (art. 1).

In secondo luogo la norma precisa che l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi (art. 2). Inoltre qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale (art. 1).

La legge ha posto l’attenzione sul “ciclo dell’acqua”, a partire dalla sua captazione per differenti usi, fino alla restituzione ai corpi ricettori, in condizioni compatibili con la protezione e il rispetto di questi ultimi.

La legge è stata sostituita dal D.Lgs. 152/2006 che ne ha conservato i contenuti.

Decreto legislativo 152/1999

Il D.Lgs. 152/1999 è stato emanato per la tutela delle acque dall’inquinamento ed il recepimento delle direttive:

  • 91/271/CEE: concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
  • 91/676/CEE: relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

All’art. 1 si legge che la norma:

“definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

  • prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei CI inquinati;
  • conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
  • perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
  • mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei CI, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate”.

Il Decreto definisce (art. 44) il piano di tutela delle acque (PTA). Costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino (art. 17, comma 6-ter, della legge 183/1989).

Il PTA è uno strumento di pianificazione regionale con lo scopo di prevedere gli interventi sul territorio. Il fine è quello di conseguire gli obiettivi di qualità dei CI (l) e la tutela quali-quantitativa della risorsa, garantendo un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo [14].

Attraverso misure ed interventi adottati e previsti per ogni ciclo di pianificazione (con il D.Lgs. 152/2006 sono 6 anni) sono perseguiti gli obiettivi ambientali [14].

Il PTA, articolato per bacino idrografico (BI)(b), è lo strumento per raggiungere, mediante un approccio integrato di tutela quali-quantitativa, l’obiettivo di qualità ambientale “buono” per i CI significativi superficiali, sotterranei e marini [14].

La norma è stata sostituita dal D.Lgs. 152/2006.

anni 90 e successivi

Negli anni ’90, sempre del ventesimo secolo, si arriva al cosidetto miglioramento continuo che iniziò con il V Programma d’azione per l’ambiente (CEE).

Tale programma è stato impostato integralmente sui principi dello sviluppo sostenibile preparato dalla Comunità Europea per la Conferenza di Rio De Janeiro (1992). Sono stati affrontati, in maniera strategica, sette temi ambientali prioritari fra cui:

  • l’inquinamento delle acque,
  • il cambiamento climatico,
  • ecc.

Sino ad allora la politica ambientale comunitaria, aveva adottato delle norme contro l’inquinamento per proteggere l’acqua e l’ambiente. Nonostante l’adozione di tali norme, la relazione sullo stato dell’ambiente, pubblicata nel 1992, ne evidenziava un deterioramento delle condizioni … [6].

In particolare nel V programma comunitario d’azione a favore dell’ambiente, nel documento intitolato verso uno sviluppo sostenibile, si legge [6]:

 "diminuzione dell'inquinamento delle acque interne dovuto a fonti localizzate, ma aumento dell'inquinamento proveniente dalle fonti diffuse (soprattutto nel settore agricolo), minaccia della qualità delle acque, eutrofizzazione delle acque dolci, aumento dell'inquinamento dei mari"[6]. 

Nel documento “Comunicazione della Commissione” [5] si legge:

"Nel 1998 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato una decisione sul riesame del V programma di azione, ribadendo l'impegno della Comunità per un approccio e una strategia generali e auspicando maggiori sforzi a livello di attuazione".

La voce dei cittadini espressa attraverso l’Eurobarometro [5] rivela una forte preoccupazione per il degrado dell’ambiente. I principali risultati del V programma sono stati:

  • la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (cosiddetta direttiva IPPC);
  • la proposta di una direttiva quadro sull’acqua per raggiungere una situazione soddisfacente per tutti i tipi di acque sotterranee e di superficie.

Direttiva quadro

La direttiva 2000/60/CE ossia la “direttiva quadro sulle acque” (WFD), è un atto legislativo molto complesso emanato con Gazzetta Ufficiale del 22/12/2000. Comprende un elevato numero di definizioni, concetti relativi allo “stato” dei CI, caratteristiche (art. 5) ed obiettivi (art. 4).

La direttiva quadro in materia di acque è stata attuata per una politica concreta di protezione e gestione sostenibile delle acque. In poche parole possiamo affermare che è stata emanata per il ripristino delle acque pulite in Europa [19].

Mentre la legislazione europea precedente prendeva in considerazione la contaminazione chimica dell’acqua, la FWD
si è occupata anche della salute degli ecosistemi acquatici [19].

Gli Stati membri (SM) individuano i singoli BI presenti nel loro territorio e, per rispondere ai dettami normativi, li assegnano a singoli distretti idrografici (DI)(c)(art. 3).

La Direttiva ha individuato nei DI (costituiti da uno o più BI) gli specifici ambiti territoriali di riferimento per la pianificazione e gestione degli interventi per la salvaguardia e la tutela dell’acqua.

Ad ogni DI deve essere predisposto un programma di misure (art. 11), raccolto nel piano di gestione (PdG), che costituisce lo strumento conoscitivo, strategico ed operativo. Serve per pianificare, attuare, e monitorare le misure per la protezione, risanamento e miglioramento dei CI, superficiali e sotterranei.

Per ogni DI gli SM devono adoperarsi per: 

  • l’analisi delle caratteristiche del distretto;
  • un esame dell’impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque: superficiali e sotterranee;
  • un’analisi economica dell’utilizzo idrico (art. 5). 

L’elenco delle misure riportate nel PdG sono considerate necessarie affinché i CI raggiungano progressivamente lo “stato buono” richiesto dalla direttiva entro i termini fissati.

Il connubio acqua e le norme si è realizzato con questo atto perchè come si legge nel documento di cui al punto [2] della bibliografia:

"Le acque europee sono sotto pressione" 
e ancora: 
" La qualità delle risorse idriche, al contempo, è minacciata dall’inquinamento, dall’estrazione eccessiva e dai cambiamenti idromorfologici dovuti alle attività industriali, all’agricoltura, allo sviluppo urbano, alle misure per la difesa dalle alluvioni, alla produzione di elettricità, alla navigazione, alle attività ricreative, allo scarico di acque reflue e ad altro ancora."

Direttiva quadro: perchè?

I principali obiettivi della norma quadro sono sintetizzabili nei seguenti punti [10]:

  • proteggere e migliorare la qualità degli ecosistemi acquatici;
  • promuovere un uso sostenibile basato su una gestione integrata dell’acqua a lungo termine;
  • ridurre/eliminare gradualmente l’inquinamento, in particolare di sostanze pericolose prioritarie;
  • garantire la disponibilità di una giusta quantità di acqua quando e dove risulta necessaria;
  • contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
  • coinvolgere stakeholders e cittadini nella definizione ed attuazione delle politiche.

Nello specifico per quanto riportato nell’art. 4 riscontriamo:

acque superficiali

  • gli SM proteggono, migliorano e ripristinano tutti i CI superficiali, artificiali e fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque entro 15 anni dall’entrata in vigore della WFD…;
  • … misure necessarie per ridurre progressivamente l’inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie…;

acque sotterranee

  • … impedire o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i CI sotterranei …;
  • gli SM proteggono, migliorano e ripristinano i CI sotterranei,…;
  • misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all’aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall’impatto dell’attività umana per ridurre progressivamente l’inquinamento delle acque sotterranee … .

Sempre all’art. 4 si legge: “…gli SM attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i CI superficiali…”.

Secondo la Corte di Giustizia Europea la frase riportata “non si limita ad enunciare, in termini di formulazione programmatica“, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico…[8].

Acque e le norme: aspetti innovativi della direttiva quadro

Riportiamo alcuni degli aspetti innovativi della norma quadro.

In primo luogo, la WFD ha fornito una nuova prospettiva alla gestione delle acque che persegue la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, fondandosi sui principi di “precauzione” e di “chi inquina paga”.

In secondo luogo, la norma ha indicato che gli obiettivi ambientali devono essere raggiunti attraverso un programma di misure integrate di tipo quali-quantitativo, da realizzarsi a livello di BI e contenute nel PdG di distretto.

La direttiva mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose fino ad eliminarle e raggiungere valori prossimi al fondo naturale per le sostanze presenti in natura [10].

Allegato X e sostanze prioritarie

All’art. 16 della WFD si legge:

"Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. 
Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, emissioni e perdite". 

Nel paragrafo 2 dell’art. 16 si introduce una metodologia scientifica per selezionare le sostanze prioritarie.

Si considera il rischio intrinseco della sostanza coinvolta, prove derivanti dal monitoraggio, altri fattori che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa.

Le sostanze prioritarie e pericolose prioritarie sono riportate nell’allegato X della WFD, e riprese nella decisione 2455/2001/CE. Tale decisione istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario.

Tra le sostanze prioritarie alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie per le quali gli SM dovrebbero attuare le misure necessarie al fine di arrestare, o eliminare gradualmente, le emissioni, gli scarichi e le perdite.

Fra le 33 sostanze circa il 50% sono pesticidi, fra questi alcuni sono classificati come sostanze pericolose prioritarie (es.: endosulfan, dicofol, ecc.).

Con la Direttiva 2008/105/CE sono stati fissati Standard di Qualità Ambientale (SQA) in relazione alla presenza nelle acque superficiali di sostanze, o di gruppi di sostanze, identificate come inquinanti prioritari. 

La definizione di SQA è la seguente:

la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente”.

La citata direttiva è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 219/2010.

Tale decreto ha recepito anche la direttiva 2009/90/CE. Tale direttiva era stata emanata per stabilire specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Inoltre ha fissato criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli SM per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi.

SQA

Gli SM devono garantire la conformità con gli SQA. Inoltre devono adottare misure per garantire che la concentrazione delle sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota non aumentino in maniera significativa.

Vi sono due tipi di SQA:

  • una soglia per la concentrazione media (SQA-MA) della sostanza interessata calcolata a partire dalle misurazioni nell’arco di un anno. Tale standard mira a garantire protezione contro l’esposizione a lungo termine ad agenti inquinanti nell’ambiente acquatico;
  • una concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA) della sostanza in questione, ossia il massimo per ogni singola misurazione. Questo standard mira a garantire la protezione contro l’esposizione a breve termine, ad esempio contro i picchi di inquinamento.

I valori di SQA sono differenti per:

  • acque superficiali interne (fiumi e laghi);
  • altre acque superficiali (acque di transizione, costiere e territoriali).

Acque e le norme: un occhio al nostro paese

L’Italia ha recepito la WFD con il D.Lgs. 152/2006.

Trattasi di un testo unico ambientale. Si sarebbero dovuti emanare diversi decreti legislativi e, per velocizzare il tutto, si decise per un unico decreto. Il documento, peraltro molto corposo (318 articoli e 45 allegati), contiene:

  • Disposizioni generali
  • VIA, VAS, IPPC
  • Acque e difesa del suolo
  • Rifiuti e bonifiche
  • Emissioni in atmosfera
  • Danno ambientale

Nel tempo la norma è stata oggetto di numerose modifiche e integrazioni, perdendo di fatto la logica, a mio avviso apprezzabile, di accorpare in un unico testo le norme di pertinenza. A tale proposito si ricordano:

  • Regolamento recante criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici … (D.M. 131/2008);
  • Attuazione della direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (D. Lgs. 30/2009);
  • Regolamento recante criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento … (D.M. 56/2009);
  • Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati … (D.M. 17 luglio 2009);
  • Regolamento recante criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali … (D.M. 260/2010).

L’obiettivo primario del provvedimento normativo è raccolto nell’art. 2:

"... la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali". 

Con le parole: “salvaguardia, miglioramento e utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali” si riassumono, in generale, quelli che erano gli intenti del legislatore e quindi anche una concreta risposta ai dettami della FWD.

Tabella 1: tratta dalla Decisione (UE) 2018/840 del 5 giugno 2018

Decreto Legislativo 172/2015

Nel 2015 è stato pubblicato il D.Lgs.  172/2015 in materia di politica delle acque. Trattasi del decreto attuativo della direttiva 2013/39/UE che ha:

  • aggiornato gli SQA per sette delle 33 sostanze prioritarie;
  • introdotto 12 nuove sostanze prioritarie individuate per la loro pericolosità.

Le sostanze aggiunte riguardano: prodotti fitosanitari, biocidi, sostanze chimiche industriali e sottoprodotti della combustione.

La direttiva 2013/39/UE ha messo a punto un meccanismo (Watch list) per disporre di informazioni sul monitoraggio di sostanze emergenti che potenzialmente possono inquinare l’ambiente acquatico. Questo elenco di controllo di sostanze oggetto di studio serve per la definizione delle priorità per i futuri esercizi di monitoraggio. Con il rapporto 260/2017 – “Primo monitoraggio delle sostanze dell’Elenco di controllo (Watch List)“, Ispra-SNPA ha riportato la strategia usata per la definizione delle stazioni da monitorare ed il metodo analitico utilizzato per l’analisi delle sostanze emergenti.

Sedimenti e biota

Nella definizione di SQA troviamo il riferimento anche ai sedimenti: in linea di principio, per questi è possibile definire SQA specifici.  Infatti all’art. 16 della WFD, Strategie per combattere l’inquinamento idrico, al comma 7 si legge: “La Commissione presenta proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota”.

Con il Decreto Ministeriale 56/2009 – “Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici”, sono stati introdotti indagini e SQA per le acque, ma anche per i sedimenti e biota.

Tale decreto contiene i nuovi criteri di monitoraggio e classificazione dei CI (sostituisce l’Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006), ovvero:

  • Standard di qualità dei sedimenti nei CI marino-costieri e di transizione;
  • Standard di qualità ambientale per altre sostanze, non appartenenti all’elenco di priorità, nei sedimenti per i CI marino-costieri e di transizione.

Nel DM 56/2009, al paragrafo A.2.6.1 – standard di qualità dei sedimenti nei CI marino costieri e di transizione, oltre che nell’acqua (colonna d’acqua), vengono previsti campionamenti per la ricerca delle sostanze:

  • nei sedimenti con riferimento a: metalli, pesticidi, organometalli, policiclici aromatici (tabella 2/A SQA-MA);
  • nel biota con riferimento a mercurio, esaclorobenzene e esaclorobutadiene (tabella 3/A SQA-MA).

La Direttiva 2008/105/CE afferma, in maniera inequivocabile, che:

i sedimenti ed il biota rimangono matrici importanti per monitorare la presenza di alcune sostanze aventi un potenziale di accumulo significativo”.

Con il D.Lgs 219/2010 al comma 3 dell’art. 78, Standard di qualità ambientale per le acque superficiali, viene indicato che:

 “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in alternativa alle disposizioni ..., possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di transizione utilizzando le matrici sedimenti … limitatamente alle sostanze della tab. 2/A dell’allegato 2.6 del DM 56/2009.”

Uso sostenibile dei pesticidi

Nel 2002, con la decisione 1600/2002/CE (d) è stato costituito il sesto programma d’azione per l’ambiente. E’ stato adottato per dare continuità al precedente per far fronte ad una pressione dovuta ad una popolazione mondiale crescente [7].

Il programma è stato adottato per garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana, un miglioramento generalizzato dell’ambiente e quindi della qualità della vita.

Ha stabilito i principali obiettivi da raggiungere in materia di ambiente, tra questi:

  • una maggiore conoscenza dei potenziali effetti negativi derivanti dall’uso delle sostanze chimiche;
  • sostituire le sostanze chimiche pericolose con altre più sicure, … allo scopo di ridurre il rischio per l’uomo e l’ambiente;
  • un utilizzo sostenibile dei pesticidi per minimizzare gli impatti negativi sulla salute umana e sull’ambiente [7].

Strategia tematica

Nel 2002, con il documento denominato: ”Verso una strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi” (e) la Commissione Europea ha impostato le basi per l’elaborazione di una strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi. Tale strategia pone l’attenzione sulla necessità di completare il quadro legislativo concentrandosi sulla fase specifica dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Nel 2006, con un altro documento, la “Strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi(f), vengono ribaditi alcuni obiettivi:

  • minimizzare i pericoli e i rischi derivanti dall’impiego dei pesticidi per la salute e l’ambiente;
  • migliorare i controlli sull’utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi;         
  • ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con sostanze alternative;
  • incentivare l’utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di pesticidi (produzione biologica);
  • istituire un sistema trasparente di notifica e monitoraggio dei progressi compiuti.
Pacchetto pesticidi

Nel 2009, l’Unione Europea con il “pacchetto pesticidi” ha emanato alcuni atti normativi: fra questi la direttiva 2009/128/CE (g), denominata anche direttiva uso sostenibile, ed il Reg. 1185/2009 (h).

Per la prima volta si viene a regolamentare, con una norma specifica, la fase di utilizzo dei prodotti fitosanitari, “al fine di ridurre la dipendenza dall’uso dei pesticidi”.

Si chiede agli SM di istituire un quadro normativo comune per un uso sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione.

Gli obiettivi della Direttiva uso sostenibile sono riassumibili in:

  • ridurre i rischi per la salute e per l’ambiente;
  • ridurre e razionalizzare gli impieghi.

L’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, lo sviluppo delle tecniche di agricoltura integrata e di approcci e tecniche alternative a quella tradizionale, sono alcune azioni che portano, quale conseguenza, ad una riduzione del rischio per la salute umana e per l’ambiente.

Piano d’azione nazionale (PAN)

Dal testo della Direttiva uso sostenibile è scaturito il PAN (Decreto interministeriale del 22.01.14) per definire gli obiettivi, le misure, i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull’ambiente, sulla biodiversità e per incoraggiare lo sviluppo.

In particolare gli SM devono stabilire tempi ed obiettivi per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari che destano particolare preoccupazione.

Siamo a conoscenza che la normativa in vigore già aveva trattato le misure riguardanti:

Immagine 2: Immagine tratta dalla presentazione di cui al punto (i)
  • lo stadio iniziale: ovvero l’autorizzazione all’uso delle sostanze nei prodotti fitosanitari prima dell’immissione in commercio (prevenzione alla fonte). Prima con la Direttiva 91/414/CEE poi con il Regolamento 1107/2009;
  • lo stadio finale del ciclo di vita dei pesticidi: i livelli massimi di residui negli alimenti e nei mangimi con il Regolamento 396/2005.

Con la Direttiva uso sostenibile, il legislatore ha posto l’attenzione agli strumenti di distribuzione dei prodotti fitosanitari per i potenziali effetti sulla salute umana e sull’ambiente. A tale proposito le attrezzature, già in uso, per l’applicazione dei pesticidi deve essere soggette a periodiche ispezioni tecniche mentre devono essere commercializzate macchine irroratrici che siano a garanzia del rispetto dei requisiti ambientali.

Decreto Legislativo 150/2012

La Direttiva 128/2009 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 150/2012 – “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi“.

L’articolo 6 prevede l’adozione del PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Si riporta:

“Il PAN definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti”.

Col PAN è stato chiesto agli agricoltori uno sforzo per una agricoltura più sostenibile mediante un uso più consapevole e corretto dei prodotti fitosanitari. Infatti, al di là delle caratteristiche intrinseche del prodotto fitosanitario usato, la sostenibilità del trattamento dipende “come e quando” questo viene effettuato [21].

Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori:

  • la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata;
  • la tutela dei consumatori;
  • la salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque potabili;
  • la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

La norma interviene altresì nella manipolazione dei prodotti fitosanitari: 

  • stoccaggio dei formulati commerciali;
  • diluizione per la preparazione della miscela;
  • pulizia delle attrezzature dopo l’uso;
  • smaltimento dell’eventuale miscela residua nel serbatoio e le confezioni vuote.

Tali azioni devono essere condotte in sicurezza per gli Operatori coinvolti limitando l’esposizione e non produrre effetti negativi per l’ambiente.

Nel D.Lgs. 150/2012 all’art. 14 Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile, comma 1 si afferma che “il Piano definisce le misure appropriate per la tutela dell’ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei prodotti fitosanitari”. Si ricorda che già nella Direttiva 2000/60/CE si metteva in evidenza di:

  • … tutelare le acque sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo…
  • “…tutela della qualità dell’acqua al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile”.
Nuovo PAN

Il primo PAN, emesso con il decreto interministeriale 22.01.2014, è scaduto il 12 febbraio 2019. Deve essere aggiornato periodicamente ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE e dal D.Lgs. 150/2012.

E’ in fase di realizzazione di una nuova proposta di PAN quinquennale che sostituirà integralmente quello in vigore.

E’ probabile che il nuovo PAN consideri anche le esigenze introdotte con il Green deal nel 2019 e del Farm to Fork nel 2020, misure che chiedono l’abbattimento del 50% dell’uso dei prodotti fitosanitari al 2030. Qui si parla di riduzione del 50%, non di uso sostenibile.

Tuttavia attendiamo l’uscita del nuovo PAN per comprendere su quali novità è incentrato l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Decreto 22.01.2014

Il Decreto 22 gennaio 2014, è stato emanato per promuovere pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornire indicazioni per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc.) e nelle aree naturali protette.

Con tale norma viene adottato il PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 150/2012 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Il Piano si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Gli elementi trainanti, sempre più devono essere: una maggiore compatibilità e sostenibilità, ambientale e sanitaria.

Per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari sono state previste migliorie anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione: aree urbane, strade, ferrovie, giardini, le scuole, gli spazi ludici, ecc. .

Sempre nel decreto del 22.01.2014, sono stati previsti degli “Indicatori” ossia degli strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Il decreto prevedeva di emanare specifiche linee guida di indirizzo a cura dei Ministeri coinvolti (Transizione Ecologica (MITE), Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), della Salute).

Con il decreto interministeriale 10 marzo 2015 è stato raggiunto l’obiettivo. Le linee guida hanno individuato misure ed i criteri di scelta per la riduzione dei rischi derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari.

Decreto interministeriale 15 luglio 2015

Con il Decreto 15 luglio 2015 – “Modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l’applicazione degli indicatori previsti dal Piano d’Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” sono stati adottati gli indicatori relativi ai prodotti fitosanitari (art. 2 comma 1).

Nel D.Lgs. 150/2012 si precisa che per popolare gli indicatori sono utilizzati i dati rilevati secondo quanto previsto dal Reg. 1185/2009 sulle statistiche relative ai prodotti fitosanitari.

Lo scopo è quello di individuare indicatori utili alla misura dell’efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un’ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

Gli indicatori selezionati sono di natura eterogenea, valorizzano i programmi di monitoraggio, le banche dati esistenti e le informazioni prodotte da istituzioni diverse.

Gli indicatori scelti sono utili alla misura dell’efficacia delle azioni poste in essere con il PAN.

Ciascun indicatore è descritto da apposite schede informatiche consultabili sul sito internet di ISPRA .

Indicatori per le acque

Ispra ha dedicato alle acque due indicatori:

  1. Frequenza e concentrazione di sostanze attive nelle acque a livello nazionale;
  2. Frequenza e concentrazione di specifiche sostanze attive nelle acque

Relativamente al primo indicatore si legge:

L’indicatore permette di valutare la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee da residui di pesticidi immessi nell’ambiente, fornendo un dato in termini di frequenza di ritrovamento, di distribuzione dei valori delle concentrazioni nelle acque e di superamento di standard di qualità ambientale (SQA) nei punti di monitoraggio. 
... 
Dall’analisi dei dati, emerge che nelle acque superficiali, la percentuale dei punti che superano gli SQA registra un aumento pressoché regolare in tutto l’arco temporale considerato, raggiungendo il suo valore massimo nel 2016 (23,9%), mentre nelle acque sotterranee tra il 2010-2016 il valore del superamento degli SQA è pressoché stabile (circa il 7,2%).

Per il secondo indicatore invece il sito di Ispra riporta:

L’indicatore permette di valutare la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee da residui di pesticidi immessi nell’ambiente per specifiche sostanze, rilevanti dal punto di vista normativo ed (eco) tossicologico. Le sostanze sono quelle “prioritarie” e “pericolose prioritarie” ai sensi della Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE). Ai fini della verifica del raggiungimento dello stato chimico buono delle acque superficiali e sotterranee per queste sostanze devono essere rispettati gli Standard di Qualità Ambientali, appositamente definiti. Dall’analisi delle frequenze di ritrovamento delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali e sotterranee, si osserva nell’ultimo quinquennio, un incremento attribuibile all’inserimento nell’elenco di priorità di nuove sostanze e, in particolare, al ritrovamento di sostanze non revocate. La concentrazione media delle sostanze, in entrambi i compartimenti acquatici, è nell’ordine della frazione di µg/L. Gli andamenti complessivi delle concentrazioni sono lievemente decrescenti.

I dati di entrambi gli indicatori sono acquisiti attraverso le reti di monitoraggio e i programmi di controllo messi in atto dalle Regioni. Tali dati vengono trasmessi all’ISPRA, attraverso il Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI).

E’ una modalità che permette la raccolta e l’elaborazione delle informazioni sullo stato delle acque secondo quanto previsto dalle normative nazionali ed europee.

Conoscere lo stato ambientale

Prima del D.Lgs. 152/2006

Il  monitoraggio dei CI rappresenta un efficace strumento per la conoscenza dello stato dell’ambiente acquatico [16].

Già con il D.Lgs. 152/99 sono state condotte attività di monitoraggio nei CI significativi al fine di stabilire, per ciascuno di essi, lo stato di qualità ambientale. A questi si aggiungono i CI molto inquinati che possono generare una influenza negativa su quelli significativi.

Con la conoscenza dello stato dei CI è possibile una loro classificazione e, quale conseguenza qualora fosse necessario, di pianificare il loro risanamento al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

In aggiunta ai CI significativi sono da monitorare anche quelli che, per valori naturalistici o per particolari usi, hanno rilevante interesse ambientale [16].

Con il D.Lgs. 152/2006

La WFD, recepita con il D.Lgs. 152/2006, ha introdotto novità all’attività di monitoraggio [17]. In aggiunta agli elementi di qualità chimici e chimico-fisici, per le acque superficiali sono previste anche diverse comunità biologiche e gli elementi idromorfologici [18]. 

Il monitoraggio è finalizzato a convalidare l’analisi delle pressioni insistenti sui CI (oggetto del monitoraggio), e il rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità “Buono stato” al 2015 [17].

L’attività di monitoraggio è parte integrante del contenuto del PdG [10].

Immagine 5: figura tratta dal documento [24] della bibliografia

La WFD ha individuato nel PdG del DI, lo strumento per la pianificazione, l’attuazione e il monitoraggio delle attività e delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Sempre secondo la WFD, gli SM devono caratterizzare i tipi di CI per le acque superficiali (art. 5) ed effettuare “un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque: superficiali e sotterranee”.

Inoltre la direttiva quadro, all’art. 8, prevede che gli SM provvedano ad elaborare programmi di monitoraggio. Lo scopo è quello di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun DI. In particolare, stabilisce il monitoraggio quali – quantitativo finalizzato alla classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico [12].

In applicazione del DM 131/2008, all’interno di ogni BI, vengono individuati i CI ed attribuiti ad una specifica tipologia. Il numero di CI in alcuni casi può risultare molto elevato tuttavia, la normativa non richiede che siano tutti oggetto di monitoraggio [13].

I Corpi idrici

Molti corsi d’acqua nascono sulle montagne, come torrenti, e poi, scorrendo in pianura, diventano fiumi. Il loro stato di salute cambia, mano a mano che vi si riversano gli scarichi delle attività dell’uomo (industriali, agricoli e domestici). Oppure si trasformano a causa delle opere di ingegneria civile (es.: dighe, ecc.) [11].

Il D. Lgs 152/2006 prevede che gli SM designano i singoli CI e poi li caratterizzano. Tale caratterizzazione avviene mediante l’analisi delle P esercitate, sia direttamente che indirettamente, dalle attività antropiche su ciascun CI individuando la relativa classe di rischio [12].

Tra i fattori da considerare per la valutazione troviamo:

  • fonti puntuali: ad es.: l’inquinamento causato dagli impianti industriali, scarichi di acque reflue domestiche ed urbane, scarichi di attività produttive contenenti sostanze pericolose, ecc.;
  • fonte diffuse come l’agricoltura;
  • estrazione dell’acqua per scopi irrigui o industriali;
  • alterazioni morfologiche (es.: costruzione di dighe, ecc.) [11].

Facciamo un esempio tratto dal documento di cui al p.to [11] della bibliografia:

Immagine 6: tratta dal p.to [11] della bibliografia
 "Un fiume che gode di uno stato sostanzialmente naturale – quindi uno stato elevato (colore blu scuro) – nel tratto iniziale del suo corso ed è invece sottoposto a un carico inquinante considerevole e ad altre pressioni nel tratto centrale (colore verde): la parte centrale, quindi, ha un buono stato mentre l’ultima parte, quella più a valle, ha uno stato solo sufficiente (colore giallo arancio). 
Ciascuna delle tre parti del fiume deve essere designata come CI distinto: se così non fosse, tutte e tre le sezioni del fiume riceverebbero una valutazione media di “buono stato” (parte bassa di colore verde dell'immagine 6) e lo stato “scarso” del tratto più a valle rischierebbe di non richiamare l’attenzione e di non essere oggetto di interventi specifici".

Alla luce dell’esempio riportato, gli SM devono identificare i CI separati lungo il corso del fiume, concentrando il monitoraggio laddove ci sono problemi specifici (pressioni), adottando misure per migliorare le condizioni del CI a rischio di non raggiungere gli obiettivi ambientali.

Questo fare lo si deve attuare per tutti i CI.

Un CI è in buono stato sotto il profilo ecologico e chimico quando presenta bassi livelli di inquinamento chimico ed un ecosistema sano.

Monitoraggio

Il monitoraggio serve  a verificare lo stato di qualità delle acque, confermare l’analisi delle pressioni e verificare l’efficacia delle misure adottate per il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità.

Il monitoraggio delle acque superficiali valuta la composizione chimica dell’acqua, una serie di elementi biologici fondamentali e le caratteristiche idrologiche e morfologiche dei CI per fornire una panoramica completa dello stato di salute delle acque europee. I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee si occupano della qualità e della quantità delle acque.

Gli SM devono effettuare la caratterizzazione dei tipi di CI superficiali (art. 5 WFD) per ciascun DI. Per necessità di semplificazione possiamo affermare che si procede in maniera analoga per le acque sotterranee.

Inoltre sempre la direttiva prevede l’analisi delle pressioni (P) e degli impatti (I) sulle acque generati dalle attività dell’uomo.

Lo scopo è quello di individuare le P e gli I significativi per il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa. Sulla base di questa analisi è stata associata a ciascuno dei CI una delle seguenti categorie di rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla WFD al 2015:

  • a rischio
  • non a rischio
  • probabilmente a rischio

L’attribuzione della classe di rischio per i singoli CI ha lo scopo di individuare un criterio di priorità attraverso il quale orientare i programmi di monitoraggio [12].

Un buon monitoraggio è in grado di apprezzare lo stato di qualità delle acque e per questo motivo necessita di una attenta progettazione [7].

Ulteriori dettagli

In base a quanto riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i programmi di monitoraggio hanno valenza sessennale al fine di contribuire alla predisposizione del PdG e del PTA.
Il monitoraggio è articolato in modo specifico in base alle diverse tipologie introdotte dalla WFD, ognuna delle quali ha specifiche finalità e le modalità di classificazione dello Stato [18]:

  • sorveglianza: attuato a lungo termine, è adottato per seguire l’evoluzione dello stato ecologico e rileva lenti cambiamenti nelle tendenze. E’ utilizzato per la classificazione dei CI;
  • operativo: riguarda quei CI che non presentano uno stato buono e le principali pressioni cui sono soggetti, ovvero inquinamento laddove questo è il problema principale, flusso idrico dove l’estrazione crea rischi. Pertanto questo tipo di monitoraggio rileva l’efficacia degli investimenti e di altre misure adottate per migliorare lo stato dei CI;
  • indagine: quando servono altre informazioni sui CI superficiali, non ottenuti con il monitoraggio operativo, comprese
    le informazioni sugli incidenti (es.: per valutare l’ampiezza e gli impatti dell’inquinamento accidentale).

Oltre a questi 3 tipi di monitoraggio, gli SM eseguono analisi più dettagliate in aree protette in relazione all’acqua potabile o agli habitat naturali e alle specie [19].

I risultati

Per una valutazione complessiva dei dati del monitoraggio è stato valutato il contenuto dell’articolo: “Stato ecologico delle acque superficiali in Europa” riportato sul sito internet https://www.eea.europa.eu.

Riportiamo una breve sintesi:

Immagine 7: tratta dal documento [23] della bibliografia – Stato dei RBSPs (river basin-specific pollutants) nei CI superficiali, per SM
"La WFD stabilisce che gli SM dell'UE dovrebbero mirare a raggiungere un buono stato per tutte le acque superficiali e sotterranee. 
Lo stato ecologico è determinato per ciascuno dei CI superficiali d'acqua dolce (fiumi e laghi), sulla base di elementi di qualità biologica e supportati da elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica. 
La classificazione complessiva dello stato ecologico di un corpo idrico è determinata, secondo il principio "one out, all out", dall'elemento con lo stato peggiore tra tutti gli elementi di qualità biologica e di supporto. 
Lo stato ecologico è influenzato dalla qualità dell'acqua (ad es. inquinamento) e dal degrado dell'habitat e viene utilizzato come indicatore dello stato generale dei CI.

Dai piani di gestione ... fino al 2015, emerge che solo il 40% circa delle acque superficiali (fiumi, laghi e acque di transizione e costiere) ha raggiunto uno stato ecologico buono o migliore (elevato). 
Inoltre, si è registrato uno scarso miglioramento dello stato ecologico dalla pubblicazione dei primi piani di gestione nel 2009, con lo stato della maggior parte dei CI che è rimasto simile. 
Nonostante questa mancanza di miglioramento generale, lo stato di molti dei singoli elementi che compongono lo stato ecologico è migliorato."

Da queste poche righe risulta evidente che ancora c’è molto da lavorare perché sia rispettata la FWD, che mirava al raggiungimento del buono stato ecologico e chimico di tutti i CI in Europa entro il 2015 [22].

Ispra – SNPA con il documento di cui al p.to [22] della bibliografia scrive:

"In Italia solo il 43% dei fiumi e il 20% dei laghi raggiungono l’obiettivo di qualità “buono” per lo stato ecologico; presentano invece uno stato chimico buono il 75% dei fiumi e il 48% dei laghi" [22]. 

Ed aggiunge: 
"Il fatto che questi obiettivi non siano stati ancora raggiunti dipende da molti fattori, tra cui gli insufficienti adeguamenti ed efficientamenti dei sistemi di depurazione a servizio delle attività industriali e ancora la scarsa innovazione tecnologica e ammodernamento degli stabilimenti...". 

E ancora: 
" ... per molto tempo i nostri fiumi sono stati contaminati da scarichi inquinanti provenienti dalle lavorazioni industriali e non solo, oggi si aggiungono altre sostanze e composti chimici di quotidiano utilizzo che inquinano i CI, dai fitofarmaci, ai farmaci a uso umano e veterinario, ai pesticidi di nuova generazione, agli additivi plastici industriali, ai prodotti per la cura personale, ai nuovi ritardanti di fiamma, fino alle microplastiche. 
Si tratta di sostanze anche presenti in piccole concentrazioni, ma che possono generare un “effetto cocktail” se combinate per molto tempo tra loro, come descritto anche dall’Agenzia europea per l’ambiente, nel suo rapporto sul tema Chemicals in European waters".

Per saperne di più

Consultare i siti internet:

  • Unione europea, https://european-union.europa.eu
  • EEA, Agenzia Europea dell’Ambiente, https://www.eea.europa.eu/
  • WISE – Sistema Informativo sulle Acque per l’Europa, http://water.europa.eu
  • Mite, Ministero della Transizione ecologica, https://www.mite.gov.it/
  • Mipaaf, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, https://www.politicheagricole.it
  • Ministero della Salute, https://www.salute.gov.it/
  • Ispra, https://www.isprambiente.it/
  • SNPA, https://www.snpambiente.it/
  • ISS, https://www.iss.it/
  • Regione Emilia Romagna, https://www.regione.emilia-romagna.it/
  • Arpae, https://www.arpae.it/


scritto il 20.01.2022

Autore: Marco Morelli


Bibliografia

Documenti UE

[1] Acqua per la vita: il contributo della direttiva quadro sulle acque alla salvaguardia delle risorse europee, Commissione Europea
[2] Commissione Europea, La direttiva quadro sulle acque dell’UE
[5] Comunicazione della Commissione, L’Ambiente in Europa: quali direzione per il futuro?…
[6] Quinto programma comunitario d’azione a favore dell’ambiente: verso uno sviluppo sostenibile, fonte (18/02/03): http://europa.eu
[11] Wise, Schedario n. 2, Migliorare la qualità delle acque europee: individuazione e valutazione dei corpi idrici superficiali a rischio
[19] Wise, Schedario n. 6 sull’acqua Programmi di monitoraggio: analisi della situazione delle acque in Europa
[24] Relazione tecnica n. 25, Indicatori ambientali: Tipologia e panoramica, Agenzia Europea dell’Ambiente

Documenti nazionali

[3] Il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari per la tutela delle acque: prescrizioni di etichetta e misure di mitigazione, Floriano Mazzini, SF Regione Emilia Romagna
[4] Difesa fitosanitaria in produzione integrata – Parte quarta – La razionalizzazione nell’impiego dei prodotti fitosanitari – cap. 14 Prodotti fitosanitari. I rischi per la salute e per l’ambiente, Autori: R. Rapagnani; F. Mazzini; R. Rossi, aprile 2014
[7] Fitofarmaci: Linea guida per la progettazione del monitoraggio di acque, sedimenti e biota, Linee Guida SNPA n. 14/2018 (ex Manuali e Linee Guida ISPRA n. 182/2018)
[8] Direttiva quadro sulle acque, Diritto dell’acqua dell’UE, https://www.era-comm.eu/
[9] Ministero della Transizione ecologica, Direttive acque, https://www.mite.gov.it/[10] [10] Regione Emilia Romagna, La direttiva quadro sulle acque e le possibili ricadute sull’impiego dei prodotti fitosanitari, Rosanna Bissoli, 10.12.2013
[10] La qualità delle acque superficiali interne della Regione Emilia Romagna, S.Franceschini, D.Ferri – Arpa Emilia Romagna, 15.01.2015
[12] Programma di Monitoraggio delle acque superficiali della Regione Sardegna, DM n. 56 del 14.04.2009
[13] Progettazione di reti e programmi di monitoraggio delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e relativi decreti attuativi, Manuali e Linee Guida Ispra 116/2014
[14] Regione Emilia Romagna, Acque, Il Piano di Tutela delle acque, Cosa fa la Regione, ultima modifica 20.12.2018
[15] Arpae, Acqua, Normativa sulle acque, ultima modifica 21.11.2021
[16] Ispra-SNPA, Monitoraggio e qualità acque, https://www.isprambiente.gov.it
[17] Arpa Piemonte, Reti di monitoraggio qualitativo delle acque,http://www.arpa.piemonte.it
[18] Arpa Piemonte, Il monitoraggio della qualità delle acque come strumento di supporto alle politiche ambientali, 23.03.2017, http://www.arpa.piemonte.it
[19] Agronoizie, Il nuovo Pan, ecco cosa aspettarsi, 24.05.2021, https://agronotizie.imagelinenetwork.com
[20] Agronotizie, Green new deal, notizie sull’argomento
[21] Agronotizie, Il nuovo Pan alla ricerca di un equilibrio, 30.09.2021
[22] Ispra, SNPA, Qualità delle acque di fiumi e laghi in Italia ed Europa, c’è molto da fare per raggiungere lo stato “buono”, 10.07.2020
[23] Rapporto SEE n. 18/2018, I prodotti chimici nelle acque europee, Sviluppi della conoscenza

Note:

(a) stato ecologico “buono”: I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di CI superficiale presentano livelli bassi di distorsione dovuti all’attività umana e si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.

(b) bacino idrografico (BI) (WFD): il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta

(c) distretto idrografico (DI) (WFD): area di terra e di mare, costituita da uno o più BI limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell’art. 3, par 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici

(d) Decisione n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario d’azione in materia di ambiente

(e) COM(2002) 349 definitivo, Verso una strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi, 01.07.02

(f) COM(2006) 372 def. – Proposta di direttiva del 12 luglio 2006, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

(g) Direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

(h) Regolamento 1185/2009 del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi

(i) Convegno AssoARPA: “Ambiente Sano Per Una Alimentazione Sana”, Monitoraggio dei residui di fitofarmaci e programmi mirati di intervento delle produzioni agricole, Marco Morelli, 06.10.15

(l) Unità base a cui fare riferimento per riportare ed accertare la conformità con gli obiettivi ambientali (DM 131/2008). Si intende un elemento discreto e significativo caratterizzato da una tipologia definita, sottoposto ad uniformità di pressioni ed avente un unico stato di qualità soggetto a misure specifiche per la sua riqualificazione [10].