Regolamento sul campionamento e altro
Premessa
Dall’Europa arrivano nuove regole sui residui di pesticidi che segnano una profonda trasformazione del sistema europeo dei controlli alimentari. La Commissione Europea sta preparando un Regolamento di Esecuzione che ridisegna il modo in cui vengono prelevati e analizzati i campioni per verificare i residui di pesticidi. Questo segna la fine della Direttiva 2002/63/CE, che sparirà dal 1° gennaio 2027, e l’inizio di un modello più moderno, uniforme e scientifico.
Sostituire una direttiva con un regolamento elimina le differenze tra Paesi, garantendo che un campione raccolto in un porto del Nord Europa o in un mercato del Sud sia trattato con gli stessi criteri, precisione e affidabilità. Questo rafforza la fiducia nel mercato unico e assicura che la tutela della salute pubblica non dipenda da interpretazioni nazionali.
Il nuovo impianto normativo si basa su pilastri solidi: il Regolamento (UE) 2017/625, che affida alla Commissione il compito di definire metodi uniformi; il Regolamento (CE) 396/2005, che stabilisce i limiti massimi di residui (LMR); e il Regolamento Delegato (UE) 2021/2244, che fornisce le regole generali di campionamento. Su queste basi, il nuovo regolamento crea un sistema aggiornato alle migliori tecnologie, capace di riflettere l’evoluzione dei laboratori europei e rendere i controlli più robusti, coerenti e scientifici.
Reg. UE 2017/625: art. 34, 35 e 19
Per capire cosa accadrà dal 1° gennaio 2027, dobbiamo partire dalle fondamenta: il Regolamento (UE) 2017/625.
Art. 34
L’articolo definisce i principi scientifici per campionamento, analisi e diagnosi nei controlli ufficiali UE, garantendo risultati affidabili e validi legalmente.
Il criterio principale è la priorità dei metodi: si applicano le norme UE esistenti; in assenza, si usano protocolli internazionali riconosciuti (CEN, ISO, organismi accreditati) o metodi dei laboratori di riferimento UE validati scientificamente. Se mancanti, si ricorre a metodi nazionali o procedure convalidate tramite studi interlaboratorio o intralaboratorio.
In situazioni di urgenza, se nessun metodo previsto è disponibile, i laboratori di riferimento possono adottare metodi provvisori in attesa di convalida formale.
I metodi analitici devono essere descritti con parametri tecnici fondamentali — accuratezza, precisione, limiti di rilevabilità e quantificazione, robustezza — per garantire risultati solidi e comparabili. Analogamente, i campioni devono essere prelevati, manipolati ed etichettati per preservare validità scientifica e valore legale.
Infine, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire metodi, criteri di efficienza, parametri analitici e interpretazione dei risultati, assicurando aggiornamenti costanti e coordinati del sistema di controlli ufficiali.
L’Art.35: il diritto alla difesa (controperizia)

L’articolo 35 garantisce il diritto alla controperizia, fondamentale per gli operatori sottoposti a controlli ufficiali. Ogni volta che animali o merci vengono campionati o analizzati, l’operatore (OSA) (a) può richiedere a proprie spese un secondo esame documentale eseguito da un perito indipendente.
Per garantire questo diritto, l’autorità deve prelevare, quando possibile e coerente con il rischio, un campione sufficiente per la controperizia e altre verifiche. Se non è possibile, l’operatore deve essere informato. L’eccezione riguarda i controlli fitosanitari su organismi nocivi da quarantena, soggetti a regole specifiche.
In caso di disaccordo dopo la controperizia, gli Stati membri (SM) possono prevedere una revisione ulteriore da un laboratorio ufficiale, sempre a carico dell’operatore.
Il diritto alla controperizia non deve rallentare interventi urgenti per la tutela della salute umana, animale, vegetale o dell’ambiente nel caso di OGM e prodotti fitosanitari. La sicurezza resta prioritaria, senza compromettere trasparenza e verifica tecnica.
art. 19
L’articolo stabilisce come organizzare i controlli ufficiali sulle sostanze che possono lasciare residui in alimenti e mangimi, coprendo tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla distribuzione. I controlli riguardano contaminanti, sostanze non autorizzate o proibite, indesiderabili e materiali trasferibili agli alimenti. L’obiettivo è evitare residui pericolosi nei prodotti destinati al consumo umano o animale.
Per garantire un sistema di controllo aggiornabile e coerente, la Commissione può adottare norme tecniche più dettagliate. Queste possono definire:
- come devono essere eseguiti i controlli, incluse le modalità di campionamento e le fasi della filiera in cui prelevare i campioni;
- quali misure devono essere adottate dalle autorità in caso di non conformità o sospetto di non conformità;
- quali azioni applicare ai prodotti provenienti da Paesi terzi quando emergono irregolarità.
Oltre agli atti delegati, la Commissione può adottare atti di esecuzione per uniformare le pratiche operative tra gli SM, che possono stabilire:
- una frequenza minima comune dei controlli, basata sui rischi associati alle sostanze;
- requisiti aggiuntivi per la programmazione dei controlli all’interno del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale;
- modalità pratiche per attivare la cooperazione amministrativa tra SM.
Nel complesso, l’articolo definisce un sistema di controllo ampio, armonizzato e adattabile, permettendo all’Unione di gestire efficacemente i rischi legati ai residui nelle filiere alimentari e dei mangimi.
Sintesi

L’Art. 19 del Reg. 2017/625 stabilisce che cosa deve essere controllato e in quali condizioni:
- controlli basati sul rischio;
- in tutte le fasi della catena;
- con campionamenti e analisi affidabili e rappresentativi.
Il Reg. Delegato 2021/2244 stabilisce come effettuare il campionamento dei residui di pesticidi:
- numero e varietà sufficienti di campioni;
- rappresentatività del mercato;
- prelievo il più vicino possibile al punto di distribuzione;
- continuità con gli obiettivi del Reg. 396/2005.
Perché un nuovo regolamento?
La Commissione Europea introduce nuove regole sui residui di pesticidi per uniformare i controlli ufficiali in tutta l’Unione Europea, superando le differenze tra SM e garantendo una tutela del consumatore più elevata e coerente. L’armonizzazione è necessaria perché finora metodologie di campionamento e criteri analitici non allineati hanno prodotto risultati non comparabili, incertezze e possibili contenziosi commerciali. Per questo la nuova norma abroga la Direttiva 2002/63/CE, ormai obsoleta rispetto agli standard tecnici attuali.
Nuovo regolamento – art. 1
È essenziale distinguere l’ambito tra alimenti e mangimi: per gli alimenti, l’atto regola l’intero processo (campionamento e analisi); per i mangimi, il regolamento riguarda solo metodi di analisi e interpretazione, mentre il prelievo segue il Regolamento (CE) n. 152/2009.
L’Art. 1 stabilisce che il regolamento disciplina:
“I metodi di campionamento e preparazione dei campioni per l’analisi degli alimenti; i metodi di laboratorio, l’incertezza di misura e l’interpretazione dei risultati sia per alimenti che per mangimi.”
Un punto di forza della norma è l’ampliamento del dettaglio operativo a categorie di prodotto prima ambigue. È stata introdotta maggiore chiarezza per:
- Miele e altri prodotti dell’apicoltura;
- Prodotti di grandi dimensioni, integratori alimentari e alimenti trasformati;
- ecc.
Questa specifica tecnica consente alle autorità di controllo di operare con protocolli certi anche su matrici complesse o di alto valore, riducendo i rischi di contenziosi legali.
Le procedure di campionamento, riportate negli allegati della nuova norma, diventano obbligatorie e assicurano che i campioni rappresentino i lotti e che le analisi nei vari SM siano comparabili, riproducibili e scientificamente solide. Così, il nuovo regolamento rafforza la tutela del consumatore, la trasparenza del mercato interno e la credibilità dei controlli ufficiali lungo tutta la filiera alimentare e mangimistica.
Nuovo regolamento – art. 2
L’Art. 2 del regolamento definisce il vocabolario tecnico per uniformare le procedure di campionamento e analisi dei residui di pesticidi. Queste definizioni assicurano coerenza tra autorità, laboratori e operatori, evitando interpretazioni diverse durante i controlli ufficiali.

Il regolamento definisce lotto, sub-lotto, unità e campione, descrivendo ogni fase dal prelievo iniziale alla preparazione del campione per l’analisi. Viene specificato il ruolo dell’agente incaricato del prelievo ufficiale.
Importanti sono le definizioni metrologiche, fondamentali per interpretare i risultati analitici. Concetti come incertezza di misura, limite di quantificazione, incertezza estesa e fattore di copertura sono formalizzati per garantire criteri condivisi e scientifici tra i laboratori.
L’Art. 2 fornisce la struttura concettuale per un’applicazione coerente e armonizzata del regolamento in tutta l’Unione Europea, assicurando che ogni fase, dal prelievo alla valutazione, rispetti standard comuni.
Come mostrato nella tabella 2, l’art. 2 introduce definizioni tecniche vincolanti per tutti gli SM, tra cui il campione replicato (b), collegato all’art. 35 del Reg. 625/2017.
Relativamente al campione replicato possiamo aggiungere che si tratta di una porzione aggiuntiva del campione ufficiale, preparata allo stesso modo del campione destinato all’analisi primaria, e utilizzata per:

- enforcement (conferma del risultato ufficiale),
- defence (controperizia richiesta dall’OSA)
- reference (conservazione per eventuali controversie future).
In pratica, è il campione che consente di gestire contestazioni, verifiche e controanalisi in modo trasparente e tracciabile. È una novità importante perché deve essere: preparato secondo regole precise; equivalente al campione analizzato; tracciabile e sigillato e disponibile per l’OSA in caso di controversia (art. 35 Reg. 625/2017).
Il punto B.5 dell’annex indica che il campione replicato deve essere prelevato dal campione aggregato ben miscelato o dal campione di laboratorio o analitico, da personale di laboratorio o responsabile del campionamento.
Inoltre, la norma rende obbligatori i principi del documento UE: “Guidance Document on Analytical Quality Control and Validation Procedures for pesticide residues analysis in food and feed” – SANTE 11312/2021 e aggiornamenti (Vedi sito EURL). Questo rappresenta un grande cambiamento: da “best practice” a obbligo legale.
L’incertezza di misura

Uno degli aspetti più tecnici e decisivi delle nuove regole sui residui di pesticidi riguarda l’interpretazione dei risultati analitici dei controlli ufficiali. La Commissione Europea ha reso centrale questo punto perché da esso dipende la valutazione corretta della conformità dei lotti e l’armonizzazione delle decisioni tra gli SM. In pratica, la gestione dell’incertezza di misura diventa essenziale per garantire un’interpretazione uniforme in tutta l’Unione.
Il regolamento definisce formalmente tre concetti chiave: incertezza di misura, incertezza estesa e fattore di copertura (k). Questi elementi, già presenti nelle linee guida SANTE/11312/2021, diventano ora parte vincolante della normativa, con un ruolo operativo nelle decisioni di conformità.

L’incertezza di misura rappresenta la variabilità intrinseca in ogni risultato analitico. Nessuna misurazione è esatta: ogni valore di laboratorio è accompagnato da un intervallo di variabilità, influenzato dal metodo, dalla matrice, dalla sostanza e dalle condizioni operative. Per questo, le nuove regole sui residui di pesticidi richiedono che la conformità non si basi sul solo valore della misura eseguita, ma consideri l’incertezza ad essa associata.
Per uniformare questo approccio, il regolamento introduce l’incertezza estesa, ottenuta moltiplicando l’incertezza standard per un fattore di copertura (k), solitamente pari a 2. Questo definisce un intervallo di confidenza entro cui il valore reale si trova con alta affidabilità.
Le regole prevedono valori armonizzati di incertezza estesa da rispettare: il 50% per la maggior parte delle sostanze e il 20% per alcune, come il rame. Il laboratorio deve dimostrare che l’incertezza calcolata per metodo/sostanza/matrice sia uguale o inferiore a questi valori. In caso contrario, si applica il valore armonizzato per garantire uniformità tra SM.
e ancora …
Questo meccanismo incide direttamente sulla valutazione della conformità. Un prodotto è non conforme solo se il risultato analitico supera l’LMR oltre l’incertezza, e – se previsto – dopo la correzione per il recupero. In pratica, la norma richiede prudenza: si dichiara la non conformità solo quando il superamento è certo.
Un esempio chiarisce il principio. Se l’LMR è 0,10 mg/kg e il laboratorio rileva 0,15 mg/kg, il lotto non viene subito respinto. Con un’incertezza estesa del 50% (0,075 mg/kg), il valore “corretto” scende a 0,075 mg/kg, sotto il limite. Solo se il risultato, tolta l’incertezza, supera ancora l’LMR, il prodotto è non conforme. Questo approccio, già presente nelle linee guida (SANTE/11312/2021), diventa ora obbligatorio.
La Parte C dell’annex, richiamata dall’art. 4, stabilisce come i laboratori devono calcolare l’incertezza, applicarla ai risultati e riportarla nei rapporti di prova. L’obiettivo è evitare interpretazioni diverse, ridurre contenziosi e garantire decisioni basate su criteri scientifici condivisi. Così, le nuove regole sui residui di pesticidi rappresentano un passo verso un controllo più equo, trasparente e solido.
In sintesi, il nuovo regolamento rafforza il ruolo dell’incertezza di misura come strumento di armonizzazione e tutela, assicurando che la valutazione dei residui sia accurata, equa e coerente in tutta l’UE.
L’ANNEX (Allegato 1)
Si fa riferimento al documento europeo PLAN-2023-636 ANNEX Rev. 16, che definisce le procedure standard per il campionamento e l’analisi di prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, per il controllo dei LMR di pesticidi.
Essendo un documento recente e in bozza, ne presentiamo una sintesi essenziale.
Il campionamento deve essere effettuato da un incaricato designato, responsabile di garantire l’integrità, la rappresentatività e la corretta documentazione dei campioni. Ogni lotto o sottolotto deve essere campionato separatamente; nelle grandi spedizioni, eventuali barriere fisiche (come camion, vagoni o stive) possono essere utilizzate per identificare sottolotti distinti. Per i produttori, il prelievo avviene al “farm-gate”, ossia su prodotti pronti per l’immissione sul mercato.
La metodologia richiede criteri rigorosi: i lotti di grandi dimensioni devono essere suddivisi in sotto-lotti chiaramente identificabili e il campione finale deve derivare dal prelievo casuale di campioni incrementali, così da ottenere un campione aggregato realmente rappresentativo.
L’incaricato deve prelevare campioni incrementali da posizioni scelte casualmente e distribuite uniformemente su tutto il lotto o sotto-lotto.
Per frutta e verdura fresca: ogni frutto, ortaggio intero o grappolo di dimensioni medie è un campione. Per prodotti confezionati piccoli si segue la procedura per materiali imballati. Le confezioni piccole sono singole unità; se molto grandi, vengono campionate come rinfuse; se molto piccole, un pacco con più confezioni può costituire un’unità.
Numero minimo di campioni incrementali
Il numero minimo di campioni incrementali varia in base al tipo di lotto.
Per i lotti sospetti si prelevano due campioni in più rispetto alla procedura standard, mentre per quelli omogenei è sufficiente un solo campione.
Nei lotti non omogenei di prodotti vegetali, il numero di campioni dipende dalla quantità: 3 per lotti sotto i 50 kg/l, 5 per lotti tra 50 e 500 kg/l, 10 per lotti tra 500 kg e 30 tonnellate.
Per lotti oltre 500 tonnellate sono previsti 40 campioni più un incremento per sostanze uniformi, oppure 100 campioni più un incremento se la distribuzione non è uniforme.
Preparazione e Trasporto del Campione di Laboratorio

Il campione di laboratorio deriva dal campione aggregato, ottenuto unendo tutti i campioni incrementali. Se la quantità è troppa, si riduce con metodi rappresentativi come la quartatura, evitando di danneggiare uova o prodotti freschi.
Il campione va confezionato in contenitori inerti, sigillati e protetti da contaminazioni. Il trasporto deve essere rapido: i prodotti freschi refrigerati, quelli animali congelati prima della spedizione, salvo arrivo senza deterioramento. Per i vegetali, la quantità minima è 1 kg per quelli piccoli e medi, 2 kg per quelli grandi, con almeno 5 unità (vedi immagine 3).
L’annex UE e il D.Lgs. 27/2021
Il passaggio dal D.Lgs. 27/2021 al nuovo Regolamento europeo sui metodi di campionamento, analisi e interpretazione dei risultati rappresenta una svolta nel sistema dei controlli ufficiali. Per anni, l’Italia e altri SM hanno applicato le norme europee tramite atti nazionali di recepimento. Il D.Lgs. 27/2021 rientra in questo schema: è stato emanato secondo l’art. 12 del regolamento (UE) 2017/625, la legge 4 ottobre 2019, n. 117, per adeguare al contesto italiano le regole su campionamento e analisi dei residui di pesticidi.
Il D.Lgs. 27/2021: la garanzia procedurale italiana
Il decreto legislativo 27/2021 è la norma con cui l’Italia ha riorganizzato i controlli. Stabilisce che l’operatore ha diritto a tre aliquote (parti) di campione:
- Una per l’analisi da inviare al laboratorio ufficiale;
- Una per la controperizia (art. 7), nelle mani dell’OSA, per analisi di parte (a sue spese);
- una aliquota per consentire, in caso di controversia, (art. 8), l’esecuzione a spese dell’OSA di altre analisi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.
Annex UE
Dal 2027, la gestione dei campioni per la difesa dell’OSA viene armonizzata a livello europeo. Il principio cardine è la garanzia di identità: l’operatore ha diritto a campioni che siano tecnicamente e scientificamente identici a quello analizzato dall’Autorità.
I campioni devono essere trasportati e conservati in modo da prevenire la degradazione dei pesticidi (es. congelamento a -20°C per campioni di origine animale o prodotti deperibili).
L’Annex prevede che il campione di laboratorio, ottenuto dal campione globale prelevato sul lotto, sia preventivamente omogeneizzato e suddiviso in tre aliquote tecnicamente equivalenti, ciascuna con una funzione specifica.
- Aliquota I – Analisi ufficiale: inviata tempestivamente al laboratorio designato per lo screening dei residui.
- Aliquota II – Controperizia: consegnata all’OSA (o conservata per suo conto) per consentire un’eventuale analisi indipendente presso un laboratorio accreditato di fiducia. Dalla presa in consegna, l’OSA è responsabile della corretta conservazione; eventuali carenze ne compromettono l’utilizzo ai fini della contestazione del risultato ufficiale.
- Aliquota III – Controversia: trattenuta dall’Autorità competente in condizioni idonee e utilizzata come campione arbitro in caso di esiti discordanti tra le prime due aliquote.
Affinché il diritto alla controperizia sia effettivamente esercitabile, l’Annex stabilisce requisiti tecnici stringenti nella fase di preparazione: il campione deve essere omogeneizzato, ove possibile, per garantire una distribuzione uniforme dei residui tra le aliquote; ciascuna porzione deve rispettare le quantità minime previste dalle tabelle (ad esempio 1 kg per frutta e verdura, 0,5 kg per prodotti di origine animale), così da assicurare materiale sufficiente anche per eventuali ripetizioni; infine, ogni aliquota deve essere chiusa con sigilli univoci e antimanomissione, la cui alterazione rende invalida la procedura di controversia.

Attivazione della Controversia: In caso di esito negativo dell’analisi ufficiale (Aliquota I), l’operatore può presentare i risultati della propria analisi (Aliquota II). Se i due dati portano a conclusioni diverse (es. uno sopra e uno sotto il limite), l’Autorità procede all’analisi dell’Aliquota III, conservata sotto sigillo ufficiale. Il risultato ottenuto dall’Aliquota III è dirimente e conclude il procedimento amministrativo di verifica della conformità.
Annex vs D.Lgs.27/2021
Dall’analisi comparativa tra il D.Lgs 27/2021 e il nuovo Annex, emergono discrepanze e diversità fondamentali, specialmente per quanto riguarda il passaggio da una discrezionalità nazionale a un rigore tecnico europeo.
La discrepanza più rilevante riguarda la formazione delle aliquote.
- D.Lgs 27/2021: La norma italiana è meno stringente sulla gestione fisica del campione “arbitro” (controversia) al momento del prelievo, lasciando margini operativi all’autorità.
- Annex (2027): Impone la tripartizione obbligatoria del campione globale in tre aliquote scientificamente identiche al momento del prelievo. L’operatore ha il diritto garantito di ricevere un campione di controperizia che è, per definizione, un “gemello” di quello ufficiale.

Inoltre, con l’azione di omogeneizzazione si eliminano le differenze
- D.Lgs 27/2021: Non dettaglia con rigore scientifico le modalità di preparazione del campione prima della suddivisione.
- Annex (2027): Stabilisce l’obbligo di omogeneizzare il campione (laddove la matrice lo consenta) prima di dividerlo in aliquote. Questo elimina la classica difesa basata sulla “eterogeneità del lotto”.
Relativamente all’incertezza di misura:
- D.Lgs 27/2021: Spesso il margine di incertezza è rimesso alle procedure interne del laboratorio accreditato.
- Annex (2027): Introduce un’incertezza espansa fissa del 50%. Un campione è non conforme solo se: valore misurato – 50% > LMR. Questa è una diversità fondamentale perché standardizza la soglia di non conformità in tutta l’Unione Europea, riducendo le difformità tra i vari SM.

Il passaggio dal D.Lgs 27/2021 al nuovo Annex UE cambia radicalmente il concetto di “catena del freddo” nei controlli sui pesticidi. Non è più una linea guida generica, ma un pilastro fondamentale della difesa legale dell’operatore (OSA).
Fino a oggi, le interruzioni della catena del freddo hanno generato contenziosi. In caso di degrado del campione di controperizia, si discuteva su perizie tecniche incerte per stabilire “chi” fosse responsabile e “quanto” il calore avesse alterato i residui, creando una zona grigia difficile da difendere.
Dal 1° gennaio 2027 cambia tutto: una volta consegnata l’Aliquota II (Controperizia), l’operatore ne è l’unico custode legale. L’Annex introduce un principio di auto-responsabilità: se il campione degrada per cattiva gestione, perde ogni valore legale e non potrà più contestare l’analisi ufficiale. La conservazione a -20°C diventa quindi essenziale per esercitare il diritto alla difesa.
La diversità più grande da monitorare è il valore legale dell’Aliquota III. Mentre oggi la controversia può talvolta risolversi in una revisione documentale o in un nuovo esame basato su campioni residui, dal 2027 l’Aliquota III è l’unico “giudice supremo” ammesso dal protocollo tecnico europeo.
Per saperne di più
- EURL, https://www.eurl-pesticides.eu/
- EFSA, https://www.efsa.europa.eu/it
- Ministero della Salute, https://www.salute.gov.it/
Norme
- Direttiva 2002/63/CE
- Regolamento (UE) 2017/625
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2244
- Regolamento (CE) n. 396/2005
- Decreto Legislativo 27/2021
Note:
(a) OSA: È definito dalla normativa europea (Reg. (CE) 178/2002) come: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire che gli alimenti soddisfino i requisiti della legislazione alimentare nelle imprese sotto il suo controllo.In pratica, l’OSA è chiunque gestisce un’attività alimentare, a qualsiasi livello della filiera.
(b) art. 2 della nuova norma – “campione replicato”: un campione prelevato da un campione aggregato a fini di applicazione, difesa e riferimento, conformemente all’art. 35 del regolamento (UE) 2017/625. Nel punto B.5 dell’annex si riporta: “Il campione replicato deve essere prelevato dal campione aggregato ben miscelato o dal campione di laboratorio o analitico… I campioni replicati vengono preparati nello stesso modo dei campioni di laboratorio.”
(*): traduzione della norma e dell’allegato collegato realizzata con l’ausilio di Google Traduttore;
(**): Immagine principale dell’articolo creato dall’Autore con l’ausilio della AI;
Bibliografia
[1] Commission Implementing Regulation (EU) …/… of XXX on the methods of sampling and analysis, and on the interpretation of results for the official control of pesticide residues in and on food and feed of plant and animal origin, and repealing Directive 2002/63/EC;
[2] Plan 2023/636 Annex rev. 16, 2025 XXX Draft – Procedure for sampling and analysis for food and feed of plant and animal origin for the determination of pesticide residues for checking compliance with MRLs;
[3] Regolamento 625/2017 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi …;
[4] Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Uscita del Reg. 2026/765
Quando questo articolo è stato scritto, il nuovo regolamento europeo sui metodi di campionamento e analisi dei residui di pesticidi non era ancora stato pubblicato nella sua forma definitiva. L’unico riferimento disponibile era la bozza di lavoro circolata tra Commissione, SM e laboratori di riferimento: un documento tecnico già molto maturo, ma pur sempre un draft.
Ora che il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/765 è stato ufficialmente pubblicato, vale la pena aggiungere una precisazione per chi legge: la struttura, i contenuti e i principi tecnici del regolamento definitivo coincidono pienamente con quelli presenti nella bozza su cui si basava l’articolo.
Le definizioni, le procedure di campionamento, le quantità minime, la gestione delle aliquote, i criteri analitici, l’uso dell’incertezza di misura e il riferimento obbligatorio al documento SANTE/11312/2021 sono rimasti coerenti.
In altre parole: ciò che qui viene raccontato continua a rappresentare fedelmente il nuovo quadro normativo che entrerà in vigore dal 1º gennaio 2027.
Questa nota non modifica il contenuto dell’articolo, ma lo completa: aiuta a capire che il lavoro è stato costruito su basi solide e che la pubblicazione del regolamento non ha cambiato la sostanza di quanto scritto.
Data di pubblicazione: 15/03/2026
Uscita del Reg. 2026/765 – Aggiornamento del: 13/04/2026
Autore: Marco Morelli