Normativa e garanzia della qualità
Lo scopo del presente articolo è quello di riportare, in una breve sintesi, il contenuto della normativa che ha come obiettivo la protezione della salute umana, garantendo la qualità dell’acqua potabile.
Per disciplinare la qualità dell’acqua sono state emanate norme Nazionali ed Europee.
Prima di tutto, un’acqua, per essere definita potabile, non deve contenere microrganismi e parassiti; ovviamente nemmeno sostanze, che per qualità o concentrazioni, siano tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.
Secondariamente, la risorsa deve possedere caratteristiche organolettiche accettabili per il consumatore. Tra queste: la limpidezza, la trasparenza, l’assenza di colore e odori anomali.
Decreto Legislativo 31/2001
In Italia la qualità dell’acqua destinata al consumo umano è disciplinata dal D.Lgs. 31/2001. Tale decreto ha recepito la direttiva 98/83/CE riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Oltre ad un uso dell’acqua per bere, il decreto si riferisce anche alle acque destinate al semplice contatto con la popolazione, di ogni fascia di età e stato di salute.
Come viene indicato all’art. 1 il “decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia“.
La norma contiene tre allegati che rispettivamente riguardano:
I. parametri e valori di parametro – suddivisi nelle seguenti parti:
- A: parametri microbiologici (vedi tabella 1)
- B: parametri chimici (vedi tabella 2)
- C: parametri indicatori (vedi tabella 3)
- radioattività: si rimanda al D.Lgs. 28/2016 -Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM …
II. controllo – distinto in:
- A: Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano
- B: Parametri e frequenze
- C: Valutazione del rischio
III. specifiche per l’analisi dei parametri
Idoneità dell’acqua
Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite (art. 4).
L’idoneità dell’acqua da destinare al consumo umano deriva dall’attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 31/01 e s.m.i. e dal rispetto dei parametri contenuti nell’allegato I (Tabelle 1, 2 e 3).
In altre parole le acque destinate al consumo umano:
- come già anticipato, non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in qualità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A (parametri microbiologici) e B (parametri chimici) dell’allegato I;
- non ci deve essere nessun deterioramento della qualità …tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana…;
- inoltre non ci deve essere nessun aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.
In particolare per le acque destinate al consumo umano, la conformità dei parametri dell’Allegato I (vedi tabelle 1, 2 e 3) deve essere rispettata :
- a) nella rete di distribuzione… in un punto di consegna;
- b) con le forniture attraverso cisterna…nei punti in cui fuoriescono dalla cisterna;
- c) acqua confezionata in bottiglie o contenitori…nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione…;
- d) nelle imprese alimentari…nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa (art. 5).
L’elenco dei parametri ed i relativi “valore di parametro” (vedi tabelle 1, 2 e 3) derivano da orientamenti stabiliti dalla Unione europea e dalle raccomandazioni formulate a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Per particolari situazioni possono essere stabiliti valori più restrittivi dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
Qualità dell’acqua potabile
Gli Enti gestori garantiscono, dalla sorgente al contatore, la conformità delle caratteristiche delle acque alla normativa.
Questo perché il contatore è l’elemento di congiunzione fra la rete di distribuzione e quella che conduce all’utilizzatore finale.
In generale, quindi anche nell’utenza domestica, la qualità e la sicurezza dell’acqua potabile in uscita dal rubinetto è garantita dall’impiego di materiali idonei nell’impianto di distribuzione per non alterarne le caratteristiche. Trattasi di vasche di accumulo, addolcitori, filtri, ecc.
A tale proposito il Ministero della Salute ha emanato le seguenti norme:
- Decreto 6 aprile 2004, n. 174 – Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano
- Decreto 7 febbraio 2012 , n. 25 – Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano
Richiamandosi a quest’ultimo decreto, l’ISS ha redatto una linea guida (Rapporto Istisan 15/8) per l’informazione sulle apparecchiature per il trattamento delle acque potabili.
Lo scopo dei decreti è garantire che i materiali ed i trattamenti non pregiudichino la qualità dell’acqua, la quale, peraltro, già possiede caratteristiche di idoneità sotto il profilo sanitario.
Per quanto riguarda le apparecchiature destinate al trattamento dell’acqua devono garantire gli effetti dichiarati, inoltre l’acqua in uscita ossia dopo essere stata trattata deve risultare conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 31/2001 e smi.
Come riporta il DM 174/2004, i materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d’impiego e di messa in opera, alterare l’acqua con essi posta a contatto conferendole un carattere nocivo per la salute e/o, peggiorandone le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
Usi
Relativamente all’uso dell’acqua possiamo distinguere l’ambito domestico da quella destinata alle imprese alimentari.
In ambito domestico, le acque destinate al consumo umano sono le acque, trattate o non trattate, destinate a:
- uso potabile;
- preparazione di cibi;
- bevande;
- altri usi domestici
fornite attraverso:
- rete di distribuzione;
- cisterne;
- in bottiglie o in contenitori.
Mentre per le imprese alimentari le acque destinate al consumo umano sono quelle usate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate pure al consumo umano.
Il patrimonio da tutelare
Innanzitutto è importante sottolineare che l’acqua è un patrimonio che va protetto, difeso e tutelato con criteri di sostenibilità. E’ una risorsa molto preziosa, perché permette la sopravvivenza degli esseri viventi e, allo stesso tempo, è un nutriente essenziale.
L’acqua potabile che beviamo è fonte di sali minerali: integra e completa l’assunzione di altri alimenti.
E’ importante considerare tale peculiarità anche quando si installano apparecchiature nella rete domestica, volte al miglioramento della qualità dell’acqua destinata al consumo umano, che già possiede i requisiti minimi richiesti dalla norma vigente per essere tale.
Per il ruolo fondamentale dell’acqua nella vita dell’uomo, negli anni 2000, l’Europa ha deciso di intervenire istituendo un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (vedi articolo: acqua e le norme).
Direttiva 2000/60
In primo luogo il legislatore ha voluto impostare le basi per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Si parte dal presupposto che con una “risorsa iniziale” dotata di una buona qualità è più facile assicurare la fornitura di acqua potabile a tutta la popolazione.
Secondariamente possiamo affermare che con la citata direttiva, il legislatore ha sviluppato una politica integrata in materia di acque.
A fronte di ciò sono stati previsti interventi, con una programmazione di lungo periodo, con misure di intervento e protezione per raggiungere lo stato buono della risorsa acqua. E’ un percorso già avviato, ambizioso ed importante. Tuttavia la strada per raggiungere un “buono stato” per tutti i corpi idrici è ancora lunga (vedi articolo: acqua e le norme).
Inoltre un altro aspetto importante, da non sottovalutare o trascurare, è che laddove le acque abbiano già raggiunto uno stato buono, ci si dovrebbe adoperare per conservarlo.
A tale proposito si precisa che per stato buono si intendono livelli poco elevati di distorsione dovuti all’attività dell’uomo.
Lo Stato membro Italia ha recepito la direttiva 2000/60/CE emanando il D.Lgs. 152/2006.
Decreto Legislativo 152/2006
Le finalità del decreto sono la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. In questo ambito, molto importante è l’attenzione per le acque destinate alla produzione di acqua potabile, in particolare per mantenerne o adeguarne la qualità.
Con il D.Lgs. 152/1999, le Regioni già avevano classificato le acque dolci superficiali per essere destinate alla produzione di acqua potabile, mentre con il D.Lgs. 152/2006 le acque sono state caratterizzate per stabilire il giudizio sanitario di idoneità al consumo.
Inoltre il citato D.Lgs. 152/2006 prevede il monitoraggio per il controllo della risorsa acqua (vedi articolo: acqua e le norme), da eseguire secondo modalità definite, per soddisfare i requisiti previsti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.
I controlli
L’obiettivo della norma in questione è dunque di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque.
Si fa riferimento all’allegato I (controllo) del DM 14/06/2017 che ha sostituito l’allegato II del D.Lgs. 31/2001.
I programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono verificare che le misure, previste per contenere i rischi per la salute umana, in tutta la filiera idropotabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati.
La filiera idropotabile è costituita dalla sequenza di tutte le fasi e operazioni coinvolte nella captazione, adduzione, produzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti correlati, anche per quanto riguarda l’ambiente circostante l’area di captazione, i materiali e processi (parte A).
Controlli interni ed esterni
Il sistema adottato per le acque destinate al consumo umano prevede controlli interni ed esterni.
Mentre i controlli interni sono effettuati dal gestore che fornisce il servizio idrico, o da chiunque fornisca acqua a terzi, i i controlli esterni sono effettuati dall’ASL territorialmente competente.
Sono controlli interni quelli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano.
I risultati dei controlli interni devono essere conservati per almeno cinque anni, per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni.
I controlli esterni sono quelli svolti dall’ASL territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.
Nel rispetto di criteri generali dettati dalla Regione/Provincia Autonoma, l’ASL predispone un programma di controllo che rispettano i parametri e le frequenze (parte B allegato II), che consistono nel prelievo e analisi dei campioni delle acque, oppure, in alternativa, in misurazioni acquisite attraverso un processo di controllo continuo.
I programmi di controllo devono basarsi sulla valutazione del rischio, che viene eseguita dal gestore del servizio idrico, anche per definire i controlli interni, stabilita nella parte C, allegato I, del DM 14/06/2017.
Per quanto concerne i controlli esterni, l’ASL tiene conto anche dei risultati dello stato di qualità dei corpi idrici delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
I risultati dei controlli consentono all’ASL di emettere un giudizio di idoneità dell’utilizzo dell’acqua.
Attività dei laboratori
Le analisi dei controlli interni sono condotte presso laboratori dell’Ente gestore o in convenzione con altre strutture esterne. Tali controlli non possono essere eseguiti dai laboratori di analisi preposti al controllo esterno.
Le analisi dei controlli esterni possono essere condotte in:
- strutture interne alle ASL;
- o presso le Agenzie, Regionali o Provinciali, per la protezione dell’ambiente.
I laboratori devono operare in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 (allegato II, DM 14/06/17).
Inoltre i metodi di prova, utilizzati nel controllo per dimostrare il rispetto del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., sono convalidati e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Vedremo che con il DM 14/06/17 l’accreditamento di tutti i metodi di prova diventerà obbligatorio.
Rischi potenziali
Consumando l’acqua potabile l’uomo si espone a potenziali fattori di rischio in quanto viene direttamente a contatto con gli elementi in essa contenuti.
Tali fattori differiscono per natura, origine ed impatto sulla salute del consumatore.
La normativa vigente li associa ai parametri chimici e microbiologici e la protezione della salute dai rischi potenziali è affidata al rispetto di “valori di parametro” (vedi tabella 1, 2 e 3).
Tali valori guida o valori di parametro sono elaborati a livello internazionale per ogni potenziale contaminante. In questo ambito l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha un ruolo di primaria importanza.
Vengono adottati dei criteri standardizzati di valutazione del rischio per stabilire la concentrazione massima di un potenziale contaminante, fissando un valore di parametro tale da assicurare un consumo sicuro dell’acqua, nell’intero arco di una vita.
Questi valori di parametro tengono conto delle fasce di popolazione più deboli (es.: persone anziane, bambini, ecc.).
Metodi di prova
La normativa di settore interviene anche sui metodi di prova (all. II del DM 14/06/2017).
Il decreto fornisce specifiche per l’analisi dei parametri microbiologici e chimici, per i quali dettaglia le caratteristiche di prestazione che il metodo di prova deve possedere.
Infatti, il decreto riporta che il metodo di prova usato deve disporre almeno dei seguenti criteri minimi di efficienza:
- essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro;
- limite di quantificazione ≤ 30% del valore di parametro;
- un’incertezza di misura specificata dalla norma (vedi tabella 4).
Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore di parametro di cui alle tabelle 2 e 3.
In assenza di un metodo di prova che rispetta i criteri minimi di efficienza riportati, il controllo avviene applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.
Qualora un laboratorio impiegasse uno o più metodi di prova differenti da quelli indicati dalla normativa, si rende una verifica preventiva da parte dell’I.S.S. per accertare le prestazioni e l’affidabilità dei risultati.
Decreto 14/06/2017
Il Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017 ha recepito le modifiche apportate alla direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1787.
Il Decreto sostituisce gli allegati II e III del DLgs. 31/2001 rispettivamente con gli allegati I e II.
Allegato I
Nell’allegato I troviamo i nuovi requisiti per i programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano. Tali programmi, realizzati dal gestore del servizio idrico, sono predisposti sulla base dei risultati della valutazione del rischio realizzata secondo norme internazionali e/o linee guida nazionali.
Nella valutazione del rischio, il gestore deve prendere in considerazione le informazioni provenienti da corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano (es.: i risultati dei monitoraggi dei corpi idrici, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, aree di salvaguardia delle risorse idriche, ecc.). Inoltre deve comprendere:
- una banca dati sulla filiera idropotabile, sulla valutazione del rischio e sulle misure di controllo e monitoraggio condivisa con l’autorità locale (ASL) e centrale;
- la “ridefinizione” delle zone di approvvigionamento idropotabile…;
- i dati di monitoraggio per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo…
Le valutazioni del rischio sono sottoposte ad una valutazione da parte dell’ISS al fine dell’approvazione da parte del Ministero della salute.
Le approvazioni delle valutazioni del rischio, assieme ad una sintesi dei risultati, sono rese disponibili al pubblico.
La norma prevede l’introduzione di un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull’analisi di rischio estesa all’intera filiera idropotabile.
PSA
Sulla base del parere del Comitato scientifico della Commissione Europea, in Italia sono stati adottati i Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) proposti dall’OMS (Water Safety Plans).
Il PSA rappresenta un sistema globale di valutazione e gestione del rischio esteso a ciascuna fase della filiera idrica, dalla captazione fino all’utente finale, per garantire la protezione delle risorse idriche e la riduzione di potenziali pericoli per la salute umana nell’acqua destinata al consumo umano.
I componenti essenziali di un PSA sono:
- analisi del sistema idrico, dalla captazione al rubinetto;
- monitoraggio operativo;
- documentazione del processo di valutazione e di controllo del sistema idrico.
Il modello prevede l’analisi del rischio quale strategia per superare i limiti del sistema di controllo sulle acque destinate al consumo umano adottato con la normativa precedente.
Allegato II
L’allegato II prevede:
- l’obbligo dell’accreditamento, per singole prove o gruppi di prove, per i laboratori interni ed esterni, da conseguire entro il 31/12/2019;
- metodi di analisi validati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025;
- aggiorna i metodi di prova per i parametri microbiologici e le caratteristiche minime di prestazione dei metodi di analisi per i parametri chimici.
Caratteristiche di prestazione
Fino al 31/12/2019 il DM 14/06/17 ha previsto l’uso di esattezza (b), precisione (c) e limite di rilevazione (d) (tabella 5), mentre dal 01/01/20 si utilizza, quale alternativa di caratteristiche di prestazione, il limite di quantificazione (e) e l’incertezza di misura (a).
L’incertezza di misura riportata nella tabella 4 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro (tabella 2). Questo affermazione è molto importante. Facciamo un esempio di una analisi su due parametro y e z con valore di parametro pari a 0.10 µg/l.
Esempio di risultato
- Ambito di controllo: piano di controllo regionale
- Tipologia: acqua in uscita dal punto di prelievo n. xxxx
- Analisi qualitativa: pesticida “y e z”.
- Analisi quantitativa : 0.06 e 0.11 µg/l
- Metodo di prova accreditato UNI EN ISO/IEC 17025: Si
- Incertezza estesa: 0.02 e 0.03 µg/l (30% valore del parametro)
E’ importante definire nel metodo di prova, o altro documento della qualità del laboratorio, come esprimere il risultato (cifre significative e decimali) per rispondere ai requisiti normativi.
Tutto ciò premesso, la regola decisionale stabilita dalla norma prevede che:
risultato ≤ valore di parametro
es.:
parametro y: 0.06 < 0.10 µg/l
Incertezza estesa: 0.02 µg/l
Giudizio: conforme in quanto il risultato è numericamente inferiore al valore di parametro (0.10 mg/kg).
risultato > valore di parametro
es.:
parametro z: 0.11 > 0.10 µg/l
incertezza estesa: 0.03 µg/l
Giudizio: Non conforme in quanto il risultato è numericamente superiore al valore di parametro (0.10 mg/kg).
In entrambi i casi l’incertezza estesa, che il laboratorio deve comunque valutare, serve unicamente per tenere sotto controllo le caratteristiche di prestazione previste dal DM 14/06/2017 all. II.
Pertanto l’incertezza non entra a far parte della regola decisionale per stabilire la conformità, ovvero la non conformità, del campione oggetto di prova.
In caso di non conformità ad un valore di parametro (ma anche per le specifiche riportate nell’allegato I, parte C valutazione del rischio), l’autorità d’ambito (f), sentito il parere dell’ASL in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità al valore di parametro (o altro), mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque … per tutelare la salute umana.
La prossima tappa
Il 12 gennaio 2021 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2020/2184 e l’Italia, come gli altri Stati membri, ha 2 anni per il recepimento nella legislazione nazionale.
Con la citata direttiva (UE) 2020/2184 l’obiettivo è la protezione della salute umana dagli effetti negativi di qualsiasi contaminazione dell’acqua potabile assicurando che sia sana e pulita.
In maniera molto riassunta, possiamo affermare che la direttiva è dedicata al tema della qualità ed anche, aspetto innovativo, “all’accesso” all’acqua potabile.
Le modifiche apportate derivano, come è giusto che sia, dal progresso scientifico. A tale proposito sono:
- state inserite le “sostanze emergenti” che rappresentano un potenziale rischio per la salute umana (es.: interferenti endocrini, i prodotti farmaceutici, le microplastiche, ecc.);
- stati modificati alcuni valori di parametro per rendere più sicura l’acqua distribuita;
- previsti requisiti igienici minimi che devono essere rispettati dai materiali utilizzati a contatto con l’acqua potabile;
- previsti interventi per la sicurezza dell’acqua basata sul rischio lungo tutta la filiera (dal bacino idrografico all’utilizzatore finale).
Questa nuova norma si colloca nel progetto di sostenibilità Green Deal europeo che promuove l’uso efficiente delle risorse e, per quanto riguarda l’acqua, punta a limitarne gli sprechi e le perdite, aspetto non trascurabile in quanto risorsa “finita” e pertanto da gestire in maniera sostenibile in ogni fase.
Per la novità e per l’importanza di questa nuova norma è stato scritto un articolo, interamente dedicato, con titolo per l’appunto: Direttiva (UE) 2020/2184
Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 )
(aggiornamento del 30/08/22)
La Dir (UE) 2020/2184 prevede l’istituzione di un “elenco di controllo” riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l’opinione pubblica o la comunità scientifica quando presenti nelle acque potabili e destinate al consumo umano.
Questo elenco di controllo riporta, per ciascuna sostanza, un:
- numero di CAS
- numero UE
- valore indicativo per ciascuna sostanza e composto;
- limite di quantificazione;
- possibile metodo di analisi.
Con la citata decisione ed in conformità alla Dir (UE) 2020/2184, art. 13 par. 8, sono stati inseriti nell’elenco di controllo da ricercare nell’acqua potabile, in quanto destano preoccupazione per la salute pubblica per le loro proprietà di interferenti endocrini:
- 17-betaestradiolo
- nonilfenolo
rispettivamente con valori indicativi di 1 ng/l e 300 ng/l.
Il limite di quantificazione di queste sostanze fa riferimento alle prescrizioni della Dir 2009/90/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 219/2010.
17-betaestradiolo
Nel sito internet dell’ECHA troviamo:
"Pericolo! Secondo la classificazione fornita dalle società all'ECHA nelle registrazioni REACH questa sostanza può nuocere alla fertilità o al feto, è molto tossica per gli organismi acquatici, è molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, è sospettata di provocare il cancro e può nuocere bambini allattati al seno."
E ancora:
"L'ECHA non dispone di dati pubblici registrati che indichino se o in quali prodotti chimici potrebbe essere utilizzata la sostanza. L'ECHA non dispone di dati pubblici registrati sulle vie attraverso le quali è più probabile che questa sostanza venga rilasciata nell'ambiente".
Nonilfenolo
Il sito internet dell’Echa riporta:
“Pericolo! Secondo la classificazione e l'etichettatura armonizzate (CLP00) approvate dall'Unione Europea, questa sostanza provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, è molto tossica per gli organismi acquatici, è molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, è nociva se ingerita ed è sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. Inoltre, la classificazione fornita dalle aziende all'ECHA nelle registrazioni REACH identifica che questa sostanza provoca gravi lesioni oculari ed è sospettata di nuocere alla fertilità o al nascituro.”
E ancora:
"Questa sostanza è utilizzata nei seguenti prodotti: adesivi e sigillanti, prodotti di rivestimento e polimeri. È probabile che si verifichi un altro rilascio nell'ambiente di questa sostanza da: uso interno, uso esterno con conseguente inclusione in o su un materiale (ad es. agente legante in pitture e rivestimenti o adesivi), uso esterno in materiali a lunga durata con basso tasso di rilascio (ad es. materiali da costruzione e da costruzione in metallo, legno e plastica) e uso interno in materiali a lunga durata con basso tasso di rilascio (ad es. pavimenti, mobili, giocattoli, materiali da costruzione, tende, calzature, prodotti in pelle, prodotti di carta e cartone, prodotti elettronici attrezzatura)".
Norme
Si dettagliano le norme di riferimento più rappresentative del settore suddivise fra quelle Nazionali ed Europee:
Nazionali
- Decreto legislativo 31 del 02/02/2001 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
- Decreto Legislativo 27 del 02/02/2002 Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 02/02/2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Decreto 25 del 07/02/2012 Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano
- Decreto 06/04/2004, n. 174 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
- Decreto Legislativo n° 28 del 15/02/2016: “Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del 22 ottobre 2013”. Esso stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale
- Decreto del ministero della Salute 14/06/2017 Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 02/02/2001, n. 31.
Europea
- 80/778/CE Direttiva del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
- 98/83/CE Direttiva del 03/11/1998 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
- 2013/51/EURATOM Direttiva del 22 ottobre 2013; stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
- 2000/60/CE Direttiva del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque
- 2015/1787 Direttiva (UE) del 6 ottobre 2015 recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
- 2020/2184 Direttiva (UE) del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
Per saperne di più
- Organizzazione mondiale della Sanità, https://www.who.int
- Ministero della salute, https://www.salute.gov.it
- Istituto Superiore dei Sanità (ISS), https://www.iss.it
- European Chemical Agency (ECHA), https://echa.europa.eu/
Bibliografia
[1] Ministero della Salute, FAQ – Acque potabili, aggiornamento: 07.10.2016
[2] ISS, Linee guida per l’informazione sulle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano, Rapporti Istisan 15/8
[3] Alimenti & Salute, ER Salute, Acqua potabile, https://www.alimenti-salute.it/sicurezza-alimentare/acqua
[4] Sicurezza delle acque destinate al consumo umano: in campo un nuovo sistema per superare nuove sfide ambientali e climatiche, di R.Guerra, A.Di Benedetto, L. Lucentini (Ministero della Salute e ISS)
[5] Qualità delle acque potabili: adeguamenti alla disciplina UE, INSIC, 24.08.2017
[6] Ministero della Salute; normativa di riferimento, ultimo aggiornamento 25 agosto 2021
[7] Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans, ISS – Rapporti ISTISAN 14/21
[8] Modelli di prevenzione integrata clima-ambiente-acqua-salute: piani di sicurezza dell’acqua e igienico-sanitari, M. Scopelliti, Assistenza Tecnica Sogesid – L. Lucentini, ISS
Note:
(a): incertezza – L’incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l’incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o una percentuale superiore. L’incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.
(b): esattezza – L’esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la differenza fra il valore medio di numerose misurazioni ripetute e il loro valore vero. La norma ISO 5725 riporta ulteriori specifiche.
(c): precisione – La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell’ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti) dell’intervallo di variabilità dei risultati rispetto alla media. La precisione accettabile è pari al doppio della deviazione standard relativa. Questo termine è definito in maniera più completa nella norma ISO 5725.
(d): limite di rilevazione – Il limite di rilevazione è pari a:
— tre volte la deviazione standard all’interno di un lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro
oppure
— cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco.
(e): limite di quantificazione – la più bassa concentrazione di analita in un campione che può essere determinata quantitativamente con accuratezza e precisione.
(f): Autorità d’ambito – E’ stata istituita con il D.Lgs. 152/2006 art. 148. E’ una struttura dotata di personalità giuridica costituita dalle Regioni/Province autonome per demandare l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato ossia alla gestione amministrativa delle acque.
Autore M. Morelli
scritto il 19.11.2020,
aggiornamento 02.02.2022
aggiornamento del 30/08/22