Aggiornamento della Registrazione

Tempistica per l’aggiornamento dei dossier per ECHA.

Il Regolamento REACH ” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20200824&from=it” impone alle aziende l’aggiornamento della registrazione delle proprie sostanze (i cosiddetti “Dossier”). Questo quando cambiano i dati sulle sostanze chimiche, la fascia di tonnellaggio o le informazioni relative all’azienda. Purtroppo però non esisteva una definizione precisa della tempistica.

In “Altri obblighi del dichiarante“, l’articolo 22 indicava che: “il dichiarante è tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con le nuove informazioni pertinenti…”, . Lasciava così libertà d’interpretazione su come dovesse intendersi l’indebito ritardo.

I fabbricanti di miscele (o preparati, come si diceva una volta) devono aggiornare le proprie Schede di Sicurezza in funzione delle modifiche apportate alle sostanze. Anche questo contribuisce all’importanza da attribuire all’aggiornamento.

Modifiche che richiedono l’aggiornamento della registrazione

L’articolo 22 indica anche le modifiche che rendono obbligatorio l’aggiornamento della registrazione; esse sono le seguenti:

  • a) eventuali modifiche del proprio stato giuridico (fabbricante, importatore o produttore di articoli) o identità (nome o indirizzo);
  • b) eventuali modifiche della composizione della sostanza, come indicato nell’allegato VI, punto 2;
  • c) variazioni significative dei quantitativi annuali o totali fabbricati o importati. Per gli articoli, i quantitativi di sostanze presenti negli articoli prodotti o importati. Ovviamente se ciò comporta una modifica della fascia di tonnellaggio, inclusa la cessazione della fabbricazione o dell’importazione;
  • d) nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati di cui all’allegato VI, punto 3.7, per i quali la sostanza è fabbricata o importata;
  • e) nuove informazioni sui rischi che la sostanza presenta per la salute umana e/o per l’ambiente. Questo ovviamente nel caso che comportino modifiche della scheda di dati di sicurezza o della relazione sulla sicurezza chimica;
  • f) eventuali modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza;
  • g) eventuali aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o dell’allegato VI, punto 5;
  • h) il dichiarante individua la necessità di effettuare un test di cui all’allegato IX o all’allegato X. In questo caso viene elaborata una proposta di sperimentazione;
  • i) modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione.

Finalmente il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1435 ha colmato questa lacuna, in data 9 ottobre:

Elenco delle tempistiche definite per l’obbligo di aggiornamento della registrazione.

Titolo del Regolamento 2020/1435, relativo ad aggiornamento della Registrazione
Immagine della Gazzetta Ufficiale dell’EU


Il significato di “senza indebito ritardo” è stato chiarito, nel REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1435 (“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1435&from=EN“). Esso riporta giustamente anche le spiegazioni dei punti di partenza per ciascuna scadenza,
E’ naturale che i tempi di scadenza varino in funzione dell’importanza dell’argomento. In una sintesi non esaustiva si possono indicare:

  • 3 mesi per gli aggiornamenti amministrativi, come modifiche di identità del registrante o del suo stato.
  • 6, 9, 12 mesi o la data in cui avviene la variazione, per aggiornamenti più complessi; per esempio le variazioni di classificazione ed etichettatura di una sostanza senza una classificazione armonizzata; oppure le modifiche nella relazione sulla sicurezza chimica o nella guida all’uso sicuro. Anche le modifiche di fascia di tonnellaggio.
  • Se ci sono più motivi per aggiornare una registrazione, occorre una sola presentazione e si applica la scadenza a più lungo termine.
  • 3 mesi per informare che la fabbricazione o l’importazione di una sostanza è cessata.

Queste scadenze si applicano anche alle modifiche di sostanze precedentemente notificate ai sensi della direttiva sulle sostanze pericolose; infatti esse sono considerate registrate ai sensi del REACH.
Le aziende dovrebbero avere sistemi di monitoraggio che consentano d’identificare rapidamente le modifiche che richiedono l’aggiornamento delle proprie registrazioni. Inoltre esse dovrebbero tenere traccia di questi cambiamenti. Così facendo potranno dimostrare alle autorità nazionali di aver fatto gli aggiornamenti necessari per tutte le loro sostanze.
Tutti i co-dichiaranti (capofila e membri) sono responsabili per l’aggiornamento della parte della registrazione presentata congiuntamente. I dichiaranti devono assicurarsi di avere un accordo di collaborazione e condivisione dei costi in atto per questa attività.

Autore R. Bigoni – 14 novembre 2020