La Direttiva 2020/2184/CE

Una nuova direttiva sulla qualità dell’acqua potabile

Il 12 gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova direttiva sulla qualità dell’acqua potabile. Trattasi della direttiva 2020/2184/CE.

Gli Stati membri (SM) avranno tempo due anni per recepire la norma. In particolare dovranno adeguarsi alle prescrizioni degli articoli da 1 a 18, all’articolo 23 e agli allegati da I a V. 

La norma modifica, in maniera sostanziale ed importante, la direttiva 98/83/CE, emanata allo scopo di garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano. Infatti la norma precisa che l’acqua potabile deve essere salubre e pulita, esente da microorganismi, parassiti o altre sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana.

La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato VI, parte A è abrogata con effetto dal 13 gennaio 2023.

L’Italia aveva recepito la direttiva con il D.Lgs. 31/2001.

Right2Water

La nuova direttiva sulla qualità dell’acqua potabile (Dir 2020/2184/CE) è il primo documento che viene emesso dopo una iniziativa dei cittadini Europei (ICE). L’ICE è stato introdotto con il trattato di Lisbona. Sul sito internet dell’Unione Europea, pagina “forum dell’iniziativa dei cittadini europei” si legge:”Right2Water, lanciata nel 2012, è stata la prima iniziativa dei cittadini europei a raggiungere con successo la soglia di 1 milione di firme. Right2water è una campagna per impegnare l’Unione Europea e gli SM a implementare il diritto umano all’acqua e ai servizi igienici – sanitari. Con la consultazione, la Commissione Europea ha potuto comprendere meglio le opinioni dei cittadini sulla necessità e sulle possibili azioni, eventualmente da intraprendere, per migliorare l’approvvigionamento di acqua potabile.

Sono state individuate quattro aree suscettibili di miglioramento (considerando 4):

  • l’elenco dei valori di parametro basati sulla qualità;
  • lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio;
  • la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori;
  • le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e le implicazioni di tali disparità per la salute umana.

Sempre l’iniziativa Right2Water ha inoltre individuato che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non hanno accesso all’acqua destinata al consumo umano.

Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche.

La nuova direttiva sulla qualità dell’acqua potabile

Con la nuova direttiva sulla qualità dell’acqua potabile (Dir 2020/2184/CE), e come già riportato nella Direttiva 2015/1787 (recepita col DM 14/06/2017), si vuole adeguare la sorveglianza dell’acqua al progresso tecnico e scientifico. Ripercorrendo quanto già avviene per gli alimenti di origine vegetale (dai campi alla tavola), si è puntato ad un approccio per garantirne la sicurezza lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Le fasi di: fornitura, trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano sono improntate secondo un approccio basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, ossia dal bacino idrografico, all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua (art.7).

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha condotto un esame approfondito dell’elenco e dei valori di parametro stabiliti nella precedente direttiva 98/83/CE. Da tale esame risulta opportuno controllare alcuni agenti microbiologici e parametri o gruppi chimici.

Nell’allegato I suddiviso in parte:

  • A: parametri microbiologici
  • B: parametri chimici
  • C: parametri indicatori
  • D: Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici

sono indicati i parametri con i relativi valori limite di cui quelli della parte C, sono fissati solo per finalità di monitoraggio (art. 5).

Gli SM possono inserire altri parametri, non inclusi nell’allegato I, che potrebbero, per quantità o concentrazione, rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

Valori di parametro

Dopo circa 20 anni dal recepimento della precedente direttiva 98/83/CE, l’Unione Europea ha deciso di aggiornare i valori di parametro dell’acqua destinata al consumo umano.

Tra i parametri microbiologici i pseudomonas e conta delle colonie a 22° e 36°C non rientrano più negli elenchi della nuova direttiva.

Per quanto riguarda i parametri chimici, in alcuni casi, sono stati oggetto di revisione dei limiti mentre sono stati inserite nuove sostanze da controllare.

Dettaglio su parametri aggiuntivi

Si fa riferimento a:

  • Bisfenolo A: sostanza molto impiegata per la preparazione delle plastiche per uso alimentare. Trova impiego nella costruzione dei serbatoi. Sul sito internet dell’ECHA, si legge che secondo la classificazione e l’etichettatura armonizzate (ATP09) approvate dall’Unione Europea, questa sostanza può danneggiare la fertilità;
  • PFAS: sostanze “per e polifluoro alchiliche” ossia un vasto e complesso gruppo di composti chimici usati prevalentemente dall’industria. I PFAS trovano impiego come tensioattivi nelle schiume antincendio, nella produzione di tessuti e di carta ai fini della repellenza all’acqua, al grasso, all’olio e/o alla sporco, ecc. Sono ormai tristemente famosi per gli inquinamenti prodotti nelle acque di una vasta zona del nord Italia;
  • Cloriti e clorati: sono i sottoprodotti a seguito dei trattamenti di disinfezione con composti a base di cloro nelle acque potabili. Il clorito è è la specie predominante a seguito del trattamento con biossido di cloro.
  • Micro cistine-LR: lo sviluppo di fioriture di cianoficee o alghe azzurre è diventato un problema in quanto molte specie sono in grado di produrre come metaboliti secondari una grande varietà di cianotossine. Le microcistine sono, tra le cianotossine, una delle più tossiche, frequentemente riscontrata nelle acque superficiali. Sono molecole stabili e persistenti nell’ambiente.
  • Acidi aloacetici: sono sottoprodotti clorurati di disinfezione dell’acqua potabile. La loro formazione è dovuta all’interazione del sodio ipoclorito con le sostanze organiche naturalmente contenute nell’acqua potabile. 
  • Uranio: è una sostanza radioattiva e come tutte le sostanze radioattive, sia naturali che artificiali, può costituire un rischio per la salute. L’uranio preoccupa non tanto per la radioattività ma per la sua tossicità. L’OMS ha indicato un valore limite della concentrazione di uranio pari a 30 microgrammi per litro, lo stesso riportato nell’allegato I, parte B della direttiva 2020/2184/CE.
Radioattività

Con la nuova direttiva sulla qualità delle acque potabili i parametri di radioattività non sono più contemplati nell’attività di controllo e monitoraggio.

Nella direttiva 98/83/CE nell’allegato II per le disposizioni sul controllo e nella parte C, parametri indicatori si parlava di radioattività al fine di valutare l’esposizione della popolazione, in quanto l’acqua potabile potrebbe costituire veicolo per incorporare le sostanze radioattive nel corpo umano.

Con il D.Lgs. 28/2016, è stata recepita la direttiva 2013/51/EURATOM sorta per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, e sostituisce la disciplina del D.Lgs. 31/2001 (art. 12) relativamente alle sostanze radioattive.

Valutazione del rischio

La Direttiva 2020/2184/CE riprende e rafforza quanto già indicato nella Direttiva 2015/1787 relativamente ad un approccio generalizzato alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento.

Tale approccio basato sul rischio (vedi considerando 15) riguarda in:

  • primo luogo: l’individuazione dei pericoli associati ai bacini idrografici per i punti di estrazione;
  • secondo luogo: la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il monitoraggio ai principali rischi e adottare le misure necessarie per gestire i rischi individuati nella catena di approvvigionamento derivanti dall’estrazione, dal trattamento, dallo stoccaggio e dalla distribuzione delle acque;
  • terzo luogo: una valutazione dei potenziali rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi ai sistemi di distribuzione domestici con particolare attenzione ai locali prioritari (es.: ospedali, case di riposo, strutture per l’infanzia, scuole, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, ecc.).
    • I parametri considerati rilevanti per la valutazione del rischio nel tratto domestico subiscono importanti modifiche con valori di parametro per legionella e piombo, precedentemente non previsti (Legionella < 1000 CFU/l e Piombo 10 µg/l).

La valutazione e la gestione del rischio dei bacini idrografici sarà effettuata, per la prima volta, entro luglio 2027.

Individuazione del rischio

La nuova direttiva sulla qualità dell’acqua potabile fa uso della valutazione del rischio per i punti di estrazione dei bacini idrografici (art. 8) per individuare i rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualità dell’acqua. Serve un monitoraggio delle acque superficiali e/o sotterranee per le sostanze di cui:

  • allegato I parte A: parametri microbiologici e parte B: parametri chimici della direttiva 2020/2184/CE;
  • inquinanti delle acque sotterranee di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE;
  • sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE;
  • inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli SM conformemente alla direttiva 2000/60/CE;
  • altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dagli SM;
  • sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
  • sostanze e composti inseriti nell’elenco di controllo.

Gestione del rischio

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio effettuata, gli SM provvedono affinché siano adottate le opportune misure di gestione del rischio (art.8):

  • definizione e attuazione di misure di prevenzione e di attenuazione nei bacini idrografici per i punti di estrazione;
  • garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali e/o sotterranee, dei bacini idrografici per i punti di estrazione;
  • valutazione della necessità di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali.

La nuova direttiva per la qualità delle acque destinate al consumo umano prevede misure di attenuazione. Servono per garantire, con criteri di sostenibilità, la qualità delle acque (es.: riduzione del livello di depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile (art. 11, Direttiva 2000/60/CE)).

In aggiunta agli standard di qualità previsti per la tutela delle acque superficiali (art. 7 Direttiva 2000/60/CE), requisiti più stringenti devono essere rispettati qualora la risorsa sia destinata al consumo umano.

A seguire gli SM eseguono analoghe valutazioni e gestioni del rischio del sistema di fornitura (art. 9) e dei sistemi di distribuzione domestici. (art. 10)

Elenco di controllo

Per la crescente preoccupazione dei cittadini, circa gli effetti sulla salute, per i composti emergenti potenzialmente presenti nelle acque destinate al consumo umano, è opportuno introdurre un meccanismo che consenta, in modo dinamico, flessibile e concreto, di aggiornare l’elenco di tali sostanze.

Con la direttiva 2020/2824/CE, la Commissione adotta atti (art.13, comma 8) per stabilire ed aggiornare “l’elenco di controllo” per le sostanze o composti che destano preoccupazione per la salute dei cittadini.

Si fa riferimento, ad esempio, ai prodotti farmaceutici, ai composti interferenti endocrini e alle microplastiche. Tali sostanze o composti sono aggiunti all’elenco di controllo quando si ha probabilità di ritrovarle nell’acqua destinata al consumo umano.

La Commissione si avvale degli studi e delle ricerche scientifiche dell’OMS per aggiornare l’elenco di controllo e giustificare l’aggiunta di una nuova sostanza o composto.

Il primo elenco di controllo sarà preparato entro il primo anno di uscita della Direttiva ossia entro il 12/01/2022. L’elenco di controllo indica:

  • un valore di parametro indicativo per ciascuna sostanza o composto;
  • se necessario, un possibile metodo di prova per far fronte alle analisi che non comporti costi eccessivi;
  • un obbligo degli SM del monitoraggio di queste nuove sostanze o composti e qualora vi fosse un riscontro l’adozione di misure preventive, di misure di attenuazione, di monitorarle e di adottare misure correttive.

Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione adotterà:

  • atti per una specifica metodologia per misurare le microplastiche;
  • linee guida tecniche sui metodi di prova per il monitoraggio dei PFAS.

Requisiti di igiene

La nuova direttiva sulla qualità dell’acqua potabile include requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano. Nell’art. 11 prescrive che i materiali utilizzati in nuovi impianti, e/o in manutenzione di quelli esistenti, ideati per andare in contatto con l’acqua destinata al consumo umano non devono:

  • compromettere, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana;
  • alterare il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
  • favorire la crescita microbica;
  • causare il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.

A tale proposito la Commissione adotterà elenchi positivi Europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti, considerando quelli esistenti a livello degli SM.

Analogamente per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 12).

Monitoraggio

Gli SM assicurano l’effettuazione di un monitoraggio regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano.

Tabella 1: tratta dall’All. III Dir 2020/2184, parte B – 1

Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della direttiva ed in particolare i valori di parametro riportati nell’allegato I parte A (parametri microbiologici) e B (parametri chimici).

I campioni di acqua destinati al consumo umano sono prelevati, nel rispetto di uno specifico programma di monitoraggio ed in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque nel corso dell’anno.

I metodi di prova utilizzati ai fini del controllo analitico devono essere convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate.

Tabella 2: tratta dall’All. III, parte B Dir 2020/2184 – 2

I metodi di prova devono soddisfare i criteri minimi di efficienza stabiliti dalla direttiva. In altre parole il metodo di prova utilizzato deve:

  • essere in grado di misurare concentrazioni uguali all’indicatore parametrico;
  • limite di quantificazione ≤ 30 % del valore di parametro corrispondente (vedi direttiva 2009/90/CE, art. 2);
  • un’incertezza di misura definita nella tabella 1 dell’allegato III, parte B della direttiva 2020/2184/CE.

Inoltre i laboratori applicano pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Informazione e conseguenza

Con una maggiore trasparenza sulle informazioni fornite ai consumatori e con l’erogazione di un’acqua potabile con requisiti di sicurezza migliorati l’unione Europea mira a rafforzare la fiducia dei cittadini nei servizi idrici e nell’acqua loro forniti.

Con questa premessa ci si aspetta un diverso comportamento dei cittadini europei con un incremento dell’utilizzo di acqua del rubinetto come acqua destinata al consumo umano.

Questo potrebbe contribuire ad un crescente consumo dell’acqua di rubinetto, una riduzione della produzione di rifiuti e dell’utilizzo di materie plastiche con un conseguente impatto positivo sull’attenuazione dei cambiamenti climatici e sull’ambiente nel suo complesso.

Per raggiungere questo obiettivo gli SM adottano misure per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto (art 16) destinata al consumo umano quali:

  • campagne di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini circa la qualità dell’acqua;
  • messa a disposizione di acqua nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici;
  • incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua a titolo gratuito, o a prezzi modici, per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.

Gli SM provvedono affinché tutti gli utenti riforniti con acqua destinata al consumo umano ricevano le informazioni almeno una volta all’anno, senza doverne fare richiesta, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile (es.: nella bolletta, ecc.).

Per saperne di più

  • Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
  • Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it
  • Istituto Superiore di Sanità, https://www.iss.it/
  • EFSA, https://www.efsa.europa.eu/it

Bibliografia

[1] Efsa, Clorato negli alimenti: i rischi per la salute pubblica,24/06/2015
[2] Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione della salute, acque potabili: parametri, clorito, 2016
[3] Arpae, Ecoscienza Numero 3, Anno 2014, Acque potabili dalle fioriture algali il rischio microcistine, Luca Lucentini, Emanuele Ferretti, Valentina Fuscoletti, Federica Nigro Di Gregorio – I.S.S.
[4] Commissione Europea, bevendo acqua, https://ec.europa.eu
[5] ISS Salute, Uranio, https://www.issalute.it/
[6] Unione Euopea, Acqua e servizi igienici sono un diritto umano!, https://www.right2water.eu/
[7] Reteambiente, Acqua potabile più sicura, via libera in parlamento UE, Milano 16.12.2020
[8] Reteambiente, Nuova direttiva UE contro plastica e rifiuti, Milano 24.12.2020

Scritto il 23 gennaio 2021

Autore Marco Morelli