Regolamento 1107 del 2009

Scopo del Regolamento

L’Unione Europea ha emanato il Regolamento 1107del 2009 per assicurare un livello elevato di protezione, sia della salute umana e animale, sia dell’ambiente.

La norma, entrata in vigore dal 14 dicembre 2009, è stata applicata dal 14 giugno 2011.

E’ valida per tutti gli Stati membri.

Trattato e Regolamento 1107 del 2009

La norma ha posto attenzione particolare al principio di precauzione. Il Regolamento 1107 del 2009 (art. 1) ha recepito quanto già presente nel Trattato sul funzionamento dell’Europa (art. 191)

“…non si impedisce di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari, che devono essere autorizzati…, comportano per la salute umana e animale o l’ambiente”.

Utilizzo

L’impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura è uno dei principali modi per proteggere i vegetali, ed i loro prodotti, da organismi nocivi, comprese le erbe infestanti e migliorare la produzione agricola.

Gli agricoltori li usano per:

  • migliorare o conservare le rese produttive,
  • eliminare o ridurre la competizione con le erbacce e gli attacchi di parassiti
  • limitare l’impiego di manodopera.

I prodotti fitosanitari hanno anche un ruolo essenziale nel garantire, ogni anno, l’approvvigionamento di prodotti agricoli a prezzi, accessibili a tutti i consumatori.

Ma come spesso spesso succede hanno un “rovescio della medaglia”. In altre parole i prodotti fitosanitari “possono avere effetti anche non benefici sulla produzione vegetale” . “Possono implicare rischi e pericoli per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente, soprattutto se vengono immessi sul mercato senza essere stati ufficialmente testati e autorizzati e se sono impiegati in modo scorretto.”

Prodotti fitosanitari e regolamento 1107 del 2009

I prodotti fitosanitari nel mondo sono conosciuti anche come prodotti per proteggere le piante (PPP). A volte vengono indicati anche come Agrofarmaci o Fitofarmaci (vedi articolo i Prodotti fitosanitari cosa sono?).

I prodotti fitosanitari sono sostanze attive e preparati, contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore,

Utilizzo

Il regolamento si applica ai prodotti fitosanitari nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore contenenti o costituiti da:

  • sostanze attive
  • antidoti agronomici o sinergizzanti

destinati a:

  • proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi  o a prevenirne gli effetti; 
  • favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; 
  • conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; 
  • eliminare le piante indesiderate;
  • eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento;

Di solito sono pronti per l’uso, diluendoli, il più delle volte, con acqua.

Autorizzazione

I prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale, sono soggetti a norme riguardanti l’autorizzazione, l’immissione sul mercato, l’impiego ed il controllo all’interno dell’Unione Europea.

Il rilascio delle autorizzazioni per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari è di competenza degli Stati membri. Questi, essendo dotati di un diverso livello di protezione, allo scopo di evitare ostacoli commerciali, il regolamento ne ha tenuto conto ed ha previsto una specifica modalità per rilasciare le autorizzazioni.

Figura 1: immagine tratta dal documento di cui al p.to [12] della bibliografia

Infatti nel regolamento si parla di norme armonizzate per:

  • l’approvazione delle sostanze attive
  • l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
  • il rilascio ed il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni
Mutuo riconoscimento

Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro sono accettate dagli altri Stati membri aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (comprese quelle climatiche) confrontabili [2].

Il Regolamento 1107 del 2009 ha suddiviso la Comunità Europea in tre zone introducendo le “autorizzazioni zonali”: zona A – nord, zona B – centro e zona C – sud.

L’italia, assieme ad altri sette Stati Membri, è stata collocata nella zona C [2].

Per l’immissione in commercio sul territorio europeo i prodotti fitosanitari devono essere classificati ed etichettati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) [3], [4].

Approvazione

Il Regolamento 1107 del 2009 stabilisce le norme per l’approvazione delle sostanze attive, per i coadiuvanti ed i coformulanti e per gli antidoti agronomici ed i sinergizzanti.

Le sostanze attive sono tutte quelle sostanze, compresi i microrganismi, che esercitano un’azione generale o specifica per combattere l’avversità. In passato si chiamava principio attivo, in ogni caso è la parte del prodotto fitosanitario che agisce contro il parassita che si vuole controllare [10]. Una sostanza attiva viene approvata solamente se viene dimostrato che presenta:

“un chiaro beneficio per la produzione vegetale e non ha alcun effetto nocivo sulla salute umana, degli animali o alcun impatto inaccettabile sull’ambiente”.

Effetti del Regolamento 1107 del 2009

Per conseguire lo stesso livello di protezione in tutti gli Stati membri, la decisione circa l’accettabilità o meno di tali sostanze è presa a livello comunitario, in base a criteri armonizzati.

Tali criteri si applicano alla prima approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento.

Per le sostanze attive già approvate, i criteri si applicano all’atto del rinnovo o del riesame dell’approvazione.

Tali criteri riguardano:

  • l’efficacia della sostanza,
  • la sua composizione,
  • le sue caratteristiche,
  • i metodi di analisi disponibili,
  • l’impatto sulla salute umana e l’ambiente,
  • l’ecotossicologia,
  • l’importanza dei metaboliti e dei residui

In primo luogo, una sostanza attiva viene approvata se non è classificata mutagena, cancerogena o tossica per la riproduzione (di categoria 1A o 1B), e non deve possedere capacità da provocare effetti nocivi sul sistema endocrino.

In secondo luogo, una sostanza attiva non può essere approvata se considerata come un inquinante organico persistente, o come persistente, bioaccumulabile e tossica o ancora come molto persistente e molto bioaccumulabile [2].

Rispetto ai criteri approvati con la Direttiva 91/414 per l’approvazione delle sostanze attive, il regolamento 1107 del 2009 ha individuato le seguenti categorie di sostanze :

  • di base
  • a basso rischio
  • candidate alla sostituzione

prevedendo per ognuna di esse procedure di approvazione e durata differenziate [2].

Azioni di miglioramento

Rispetto alle precedenti normative il Reg. 1107/2009 ha introdotto elementi di miglioramento intervenendo su:

Con il Decreto Legislativo n. 69 del 17/04/2014 è stata impostata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 [8].

In materia di prescrizione di etichettatura dei prodotti fitosanitari è stato emanato il Regolamento (UE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 [9].

Autore: M. Morelli

Aggiornamento del 24 aprile 2020