Residui dei pesticidi e conformità

Analisi per il controllo della conformità

L’articolo residui dei pesticidi e conformità interviene su numerosi punti.

In primo luogo, si pone l’attenzione su come stabilire la conformità di un prodotto vegetale sottoposto ad analisi dei residui dei pesticidi. L’analisi consiste nel valutare l’eventuale presenza di sostanze chimiche ed a quale livello di concentrazione rispetto alla normativa di settore.

In secondo luogo, ci si riferisce ai laboratori preposti al controllo ufficiale ed alle loro caratteristiche per svolgere l’attività.

Conformità

Esaminiamo il Regolamento (CE) 882/2004

Nel considerando 1 si legge: “I mangimi e gli alimenti devono essere sicuri e sani ” ed all’articolo 1 sono state fissate le regole per il controllo ufficiale allo scopo di… prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente…”.

La norma citata è stata revocata dal Regolamento (UE) 625/2017 [2] che ha aggiunto delle migliorie. Ad esempio, ha accorpato in un unico quadro normativo i controlli ufficiali lungo la catena agroalimentare.

Inoltre, per una ottimale gestione delle risorse: si usa un approccio basato sulla valutazione del rischio, ossia si interviene dove il rischio è maggiore e si modifica il piano dei controlli.

Regolamento 396/2005 controlli, residui dei pesticidi e conformità

Il Regolamento (CE) 396/2005 [1] [1] prevede controlli ufficiali dei residui dei pesticidi in alimenti di origine vegetale per il controllo della conformità alla normativa.

Infatti, all’articolo 26 si riporta:” … gli Stati membri eseguono controlli ufficiali sui residui di antiparassitari ai fini dell’osservanza del presente regolamento…” e ancora: “…i controlli consistono, nel prelievo di campioni, nella loro conseguente analisi e nell’individuazione degli eventuali antiparassitari presenti (analisi qualitativa) e dei loro rispettivi livelli di residui (analisi quantitative)”.

Con l’articolo 18 del regolamento (CE) 396/2005, riguardante il rispetto dei Limiti Massimi di Residuo (LMR) si riporta che:” A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi …, i prodotti di cui all’allegato I [4] non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:

  1. gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III[2];
  2. 0,01 mg/kg per i prodotti senza LMR negli allegati II o III o per le sostanze o per le sostanze attive non elencate nell’allegato IV

Per quanto riguarda i prodotti ottenuti con tecnica di produzione biologica si fa riferimento al Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Quali laboratori per il controllo dei residui dei pesticidi e conformità

Le analisi dei campioni del controllo ufficiale dei residui dei pesticidi sono effettuate dalle: Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, dai Laboratori di sanità pubblica e Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Tali laboratori sono designati dall’Autorità competente che li devono individuare, come previsto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 625/2017[2], fra quelli in possesso dei seguenti requisiti:

  1. “… possiede esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi … sui campioni;
  2. dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;
  3. garantisce che i compiti attribuitigli … sono effettuati in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l’adempimento dei propri compiti in qualità di laboratorio ufficiale;
  4. è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi … effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali…;
  5. opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del Regolamento (CE) n. 765/2008”

Accreditamento

Il Reg. 882/2004 in passato e successivamente il Reg. 625/2017 si prevede che l’accreditamento:

  1. “deve includere i metodi di analisi… che il laboratorio deve utilizzare per le analisi … quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale;
  2. può comprendere uno o più metodi di analisi … di laboratorio, o gruppi di metodi;
  3. può essere definito in maniera flessibile, …”  

Secondo l’articolo 38 del Regolamento (UE) 625/2017 [2] gli obblighi del laboratorio preposto al controllo ufficiale riguardano: “…i risultati di analisi, prove … effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali …rivelano un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali …, anche per l’ambiente, o rivelano un caso di probabile non conformità, i laboratori ufficiali informano immediatamente le autorità competenti che li hanno designati per tali analisi …

Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980

In Italia, con l’articolo 18 del DPR n. 327 [3] del 26 marzo 1980 vengono distinti due possibili casi nell’analisi dei residui dei pesticidi per la verifica della conformità:

  • 1° caso: campione non conforme:
    • “Non appena accertata, con l’esito delle analisi, la non conformità delle sostanze alle disposizioni di legge, il capo del laboratorio trasmette il certificato all’autorità sanitaria competente, unendovi il verbale di prelevamento. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette all’esercente e ad altri eventuali interessati e, ove l’analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore, copia del certificato di analisi comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di difesa di cui agli articoli 304, 304 -bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale. Nell’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’art. 1 della legge, l’autorità sanitaria … procede alla denuncia all’autorità giudiziaria, senza attendere il termine previsto per la presentazione della istanza di revisione di analisi dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanità”.
  • 2° caso: campione conforme:
    • “Nel caso in cui il risultato delle analisi non abbia messo in evidenza irregolarità, ciò deve essere comunicato all’autorità sanitaria che ha disposto il prelievo, affinché faccia le conseguenti comunicazioni all’esercente e, ove l’analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore …”.

Metodi di prova e protocollo analitico

Il laboratorio preposto al controllo ufficiale dispone di metodi di prova accreditati, nei quali ha definito le sostanze attive da ricercare nei campioni (scopo del laboratorio) e per ciascuna di esse procede alla validazione, individuando fra l’altro precisione, accuratezza, incertezza ed il limite di quantificazione[3] [10].

L’elenco delle sostanze attive da inserire nel protocollo analitico del laboratorio preposto al controllo ufficiale deriva dalle indicazioni riportate nel Regolamento per il programma coordinato comunitario pubblicato ogni anno [12], dal documento Sanco/12745/2013 [13], “working document…” e dagli atti di indirizzo forniti annualmente dal Ministero della Salute[14].

Il Regolamento (CE) 396/2005 prevede per alcuni antiparassitari una definizione legale di residuo, a cui è riferito il LMR, che tiene conto non solo delle sostanze attive di origine, ma anche dei loro metaboliti e/o prodotti di trasformazione.

Le definizioni complesse di residuo contengono più di un componente ed i seguenti documenti sono di interesse:

  • il documento Sante/12682/2019 [10]: fornisce indicazioni per effettuare i calcoli
  • il SANCO/12574/2014 [11]: fornisce indicazioni sull’ espressione dei LOQ

La corretta espressione dei LOQ è indispensabile per la comunicazione dei risultati al Ministero della Salute alla fine di ogni anno; per le definizioni complesse di residuo i singoli componenti dovranno essere misurati separatamente, di conseguenza anche i LOQ.

Risultato come procedere

Nel controllo dei residui dei pesticidi per la verifica della conformità, riscontrando una concentrazione superiore al limite di quantificazione per una sostanza attiva presente nel protocollo analitico su un campione del piano di controllo, nazionale e/o comunitario, il laboratorio deve valutare:

  1. se il campione è di origine italiana la conformità all’impiego, ossia se la sostanza attiva è autorizzata all’impiego in Italia su quel prodotto
  2. la conformità rispetto ai LMR previsti dalla normativa comunitaria (Reg. 396/2005 e s.m.i.)

A: impiego ed autorizzazione

Il laboratorio deve valutare se la sostanza attiva:

  1. rientra nell’allegato I del Regolamento 1107/2009 [8]. L’Unione Europea mette a disposizione la banca dati nella quale reperire l’informazione [9].
    1. Constatata l’autorizzazione, il laboratorio può procedere nella valutazione di cui ai punti 3 e 4.
  2. non rientra nell’allegato I del Regolamento 1107/2009 e quindi la sostanza attiva non è autorizzata all’utilizzo.
    1. Il campione risulta non conforme in quanto contiene una sostanza attiva (almeno una) non contemplata nell’allegato I del Regolamento 1107/2009.
      • In questi casi la presenza/assenza di una sostanza attiva è comunque condizionata da una evidenza strumentale rilevabile/misurabile con precisione ed accuratezza definita ed accettabile.
      • Di solito viene utilizzato il limite di quantificazione (LOQ) come confine di livello di concentrazione per stabilire l’assenza/presenza di una sostanza considerando anche l’incertezza[4] estesa per quella sostanza attiva valutata al LOQ.  

Il laboratorio preposto al controllo ufficiale deve inoltre verificare l’origine del prodotto. Può trattarsi di produzione:

  • interna allo Stato Italia: verificare le banche dati indicate nell’articolo 19 del DPR 55/2012 [7], per valutare se la sostanza è autorizzata all’impiego. Al comma 2 dell’Articolo 19, Modifiche all’articolo 40 del DPR 290/2001, si legge: “Le informazioni relative agli impieghi, le dosi di applicazione e le avversità combattute dai prodotti fitosanitari autorizzati sono raccolte nella banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali… ”.[5]
  • esterna allo Stato Italia: in tal caso non verrà valutata l’autorizzazione all’impiego, in quanto oggetto di valutazione dello Stato membro di provenienza/origine del prodotto.

B: confronto della concentrazione con il LMR del prodotto

Con la verifica del tenore dei residui dei pesticidi il laboratorio deve quindi definire la conformità/non conformità rispetto ai livelli massimi di residuo (LMR) del Regolamento (CE) 396/2005 e smi.

Regola decisionale

La “regola decisionale” riportata nel documento SANTE/12682/2019 [10], al punto E15 indica l’irregolarità del campione qualora avendo:

  • un risultato pari a x, espresso in mg/kg
  • una incertezza estesa indicata con U, espresso in mg/kg
  • un Livello massimo di residuo MRL, espresso in mg/kg
  • la condizione di non conformità si ha qualora: x – U > MLR, espresso in mg/kg.

Ad esempio nel caso in cui:

  • x = 2,2 mg/kg
  • U = 50% (punto E13 del SANTE/12682/2019) = 1,1 mg/kg
  • MRL = 1 mg/kg del prodotto
  • x – U = 2,2 – 1,1 = 1,1 mg/kg

Essendo: 1,1 mg/kg > di 1 mg/kg MRL del prodotto, il parametro riscontrato risulta non conforme.

Arrotondamento

Il laboratorio deve altresì definire le regole generali per arrotondare, in maniera corretta, il risultato di una analisi dei residui di prodotti fitosanitari. L’appendice D, del documento SANTE/12682/2019 [10], riporta:

  1. Il risultato deve essere arrotondato come nel punto E6:
    1. due cifre significative per risultati < 10 mg/kg
    2. tre cifre significative (o a un numero intero) per risultati ≥ 10 mg/kg.
  2. Se la cifra che segue la cifra da arrotondare nel risultato primario è 0, 1, 2, 3 o 4, la cifra non cambierà quando viene applicato l’arrotondamento (es.: 0.14423 mg/kg diventa 0.14 mg/kg) 
  3. Se la cifra che segue la cifra da arrotondare nel risultato primario è 5, 6, 7, 8 o 9, la cifra aumenterà di un’unità quando viene applicato l’arrotondamento (es.: 0.14523 mg/kg diventa 0.15 mg/kg).
  4. L’incertezza di misura estesa verrà stimata utilizzando il risultato arrotondato finale (es.: 0.14×0.5=0.07 mg/kg; 0.15×0.5=0.075 mg/kg diventa 0.08 mg/kg).
  5. Il valore dell’incertezza estesa verrà arrotondato usando le stesse regole. Il valore dell’incertezza estesa dovrebbe essere indicato con lo stesso numero di decimali del risultato arrotondato (es: 0.14±0.07 mg/kg; 0.15±0.08 mg/kg).
esempio tratto dal documento SANTE/12682/2019, appendice D

Si riporta l’esempio tratto dal documento SANTE/12682/2019, appendice D:

  • Risultato primario = 0,02454705 mg/kg (risultato solitamente tratto dal tracciato strumentale)
  • Essendo 0,02454705 mg/kg < 10 mg/kg il risultato viene arrotondato a due cifre significative, ossia: 0,02454705 mg/kg (in grassetto il numero che subirà cambiamento per effetto del punto c)
  • Risultato dopo l’arrotondamento = 0,025 mg/kg (risultato finale; due cifre significative)
  • Valore primario per l’incertezza estesa (criteri del 50%, punto E13) = 0,025/2 = 0,0125 mg/kg
  • Valore arrotondato dell’incertezza estesa = 0,013 mg/kg (per effetto del punto c)
  • Risultato finale nel Rapporto di prova = 0,025 ± 0,013 mg/kg (fattore k = 2; probabilità 95%)

Nella tabella 1 seguente, si riportano alcuni esempi tratti dal documento SANTE/12682/2019[10], appendice D, riguardanti le concentrazioni riscontrate all’analisi (PR), gli arrotondamenti conseguenti (RR), l’incertezza estesa prima (PVU) e dopo l’arrotondamento (RRU(=U)) e, nell’ultima colonna, la verifica di conformità applicando le regole di approssimazione di cui ai punti: a, b, …, e.

Risultato e rappresentazione grafica

La rappresentazione grafica riportata in figura 1 evidenzia i dati della tabella riportata è la seguente:

Tabella 1: : esempi di risultati ed arrotondamenti

Esempio tratto dal Sante 12682/2019

Riportiamo nella tabella 2 seguente esempi di valori di concentrazione inferiori a 0,01 mg/kg o superiore a 10 mg/kg

Tabella 2: ulteriori esempi di risultati ed arrotondamenti

Figura 1: Risultati conformi e non con le loro incertezze

Grafico 1: Immagine tratta dal Documento SANTE/12682/2019

Fattore di Recupero

Per l’analisi di sostanze chimiche in tracce, quindi anche per i residui dei pesticidi, dapprima durante la validazione[6], ed in seguito, secondo un programma definito dal laboratorio, è necessario valutare il recupero ossia la percentuale di concentrazione recuperata della sostanza chimica riscontrata all’analisi durante l’esecuzione del metodo/procedura di prova. In coerenza con quanto previsto dal documento SANTE/12682/2019 [10], il laboratorio deve attuare il programma di controllo del recupero[7] di tutte le sostanze attive che costituiscono il protocollo analitico.  Le prove vengono attuate normalmente all’interno di un intervallo di concentrazione (es.: LOQ, 2 LOQ, 10 LOQ, MRL) o ad un livello di particolare rilevanza per i campioni analizzati (es.: il livello di concentrazione dell’analita che rende il campione irregolare).

L’analisi dei materiali di riferimento certificati (CRM) è l’opzione preferibile per fornire prova delle prestazioni conseguite con il metodo/procedura di prova in uso, in alternativa, è possibile analizzare campioni di controllo di qualità interni (CQA o CQI o QC). Il risultato delle prove di recupero di alcuni analiti, dal laboratorio ritenuti rappresentativi, sono riportati in carta di controllo. 

Criterio di accettabilità

A completamento del programma di controllo del recupero, il laboratorio deve definire i relativi criteri di accettabilità. Normalmente i risultati del recupero dovrebbero rientrare nell’intervallo del recupero medio ± 2 x RSD[8] dove i risultati medi del recupero e RSD derivano dalla validazione del metodo di prova o dai risultati di recupero in corso. Il documento SANTE/12682/2019 [10], definisce un intervallo pratico del 60-140% per i singoli recuperi nell’analisi di routine.

Con prove di recupero al di fuori dell’intervallo definito dal laboratorio si suggerisce di effettuare una nuova analisi dell’intera corsa/sequenza analitica.

Con il recupero di un analita esterno all’intervallo di accettabilità definito dal laboratorio, tutti i risultati prodotti dall’ultimo recupero soddisfacente devono essere considerati potenzialmente errati.

Il documento SANTE/12682/2019 [10], riporta, quale approccio pratico, per la verifica della conformità, che i risultati dei residui dei pesticidi non devono essere corretti per il recupero quando il recupero medio è compreso tra 80 – 120 % e l’incertezza estesa di misura non supera il 50%.

Correzione per il recupero

Qualora si debba intervenire con la correzione del recupero il risultato iniziale dell’analita, ottenuto nell’analisi dei residui dei pesticidi per il controllo della conformità, viene moltiplicato per un fattore [100/R] dove R è il recupero espresso in percentuale. La percentuale di recupero viene stimata dal recupero medio ottenuto:

  1. durante la validazione iniziale,
  2. per uno o più campioni addizionati analizzati contemporaneamente con i campioni
  3. durante la procedura on going validation

utilizzando, fra quelli elencati, i dati del laboratorio disponibili in termini di affidabilità, consistenza del recupero, metodo/procedura di prova, tipologia di prodotto o gruppo di prodotti e livello di concentrazione dell’analita.

Conseguentemente, tali fattori di recupero potranno risultare differenti fra i vari laboratori preposti al controllo ufficiale.

I dati di validazione ottenuti attraverso il criterio III consentono di disporre di maggiori informazioni, per un tempo più lungo e per diverse matrici (vedi Allegato A documento SANTE/12682/2019) per calcolare la media dei recuperi.

La correzione per il recupero viene evidenziata nel Rapporto di prova con una nota specifica, ad esempio: “Risultato corretto per il recupero (fattore di recupero pari a: xx,x% e fattore di correzione pari a: y,yyy)”. Diversamente nel rapporto di prova il laboratorio potrà affiancare a ciascun risultato il valore del recupero o una frase generica: “Se non diversamente specificato, per tutte le sostanze attive riportate nel presente rapporto di prova il recupero rientra nell’intervallo 80 – 120 %. Pertanto, non si corregge il dato analitico per il recupero”.

Richiami

[1]  vedi articolo denominato “Regolamento (CE) 396/2005” 

[2] vedi articolo denominato “Regolamento (CE) 396/2005” 

[3] Documento SANTE/12682/2019 – Limite di determinazione (LOD) indica: il residuo minimo convalidato ad una concentrazione che può essere quantificata e riportata dalla routine monitoraggio con metodi di controllo validati

[4] Documento SANTE/12682/2019, Incertezza – Un intervallo attorno al risultato riportato all’interno del quale ci si può aspettare che il valore reale risieda con una probabilità specificata (livello di confidenza, generalmente 95%). I dati sull’incertezza dovrebbero comprendere lo scostamento (bias) e riproducibilità.

[5] In passato con l’allegato 5 del DM 27/08/2004 si stabilivano gli impieghi autorizzati dei prodotti fitosanitari; tale documento aveva mantenuto la sua validità nonostante l’entrata in vigore del Regolamento (CE) N. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tale allegato non è più stato aggiornato dal Ministero della Salute.

[6]Accuratezza (VIM 2.13): grado di concordanza tra un valore misurato e un valor vero di un misurando.

[7]documento SANTE/12682/2019 – Recupero: La percentuale di analita rimanente nel punto della determinazione finale dopo la sua aggiunta (di solito in un campione bianco) immediatamente prima dell’estrazione. Solitamente espresso in percentuale. Il recupero di routine si riferisce alle determinazioni eseguite con l’analisi di ciascun lotto di campioni.

[8]Deviazione standard (Coefficiente di variazione)

Norme di riferimento

Nazionali

  • Decreto Presidente della Repubblica n. 327 del 1980
  • Decreto Ministeriale 23 dicembre 1992

Unione Europea

  • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 [1]
  • Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 [2]
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

Per saperne di più

Bibliografia

Regolamenti

[1] Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[2] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali…

[4] Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione del 17 gennaio 2018 che sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

[8] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

[12] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione del 28 marzo 2019 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

Decreti

[3] Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

[5] Decreto del 23 luglio 2003 – Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale

[6] Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1992 Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti

[7] Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55 – Regolamento recante modifiche al decreto del residente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

Altri documenti

[9] EU pesticides data base, Search active substance, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/

[10] SANTE/12682/2019 Analytical Quality Control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed, Supersedes Document No. SANTE/2017/11813. Implemented by 01/01/2020

[11] SANCO/12574/2014, 30/11-01/12 2015 rev. 5(1), Working document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions, Application date: 1 January 2017

[13] SANCO/12745/2013 25 – 26 November 2019 rev. 11(3) Working document on pesticides to be considered for inclusion in the national control programmes to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides residues in and on food of plant and animal origin.

[14] Ministero della Salute, DGISAN/7/I.4.c.c.8.2/1 (P), Programma per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti – Indirizzi operativi per l’anno 2020

Autore: Marco Morelli

aggiornamento 10 giugno 2020