Controllo ufficiale

Scopo del controllo ufficiale

Il controllo ufficiale dei residui dei pesticidi negli alimenti di origine vegetale viene realizzato per la verifica del rispetto dei limiti massimi dei residui (LMR) previsti dal Regolamento (CE) n. 396 del 2005.

Inoltre il controllo ufficiale permette di proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali.

Regolamento 625/2017 e controllo ufficiale

Al Regolamento 625/2017 [4], nel primo considerando, si legge:

“Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che, nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle attività dell’Unione, sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana e animale nonché dell’ambiente. È opportuno perseguire tale obiettivo anche attraverso misure… il cui obiettivo finale sia la protezione della salute umana”.

Al considerando 3, del medesimo regolamento, si legge:

“La legislazione dell’Unione prevede una serie di norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani …”.

Unione Europea ed il controllo ufficiale

L’Unione Europea ha emesso alcune norme per garantire il raggiungimento dell’obiettivo.

Ha verificato il rispetto delle disposizioni da parte degli operatori del settore in tutte le fasi: produzione, trasformazione e distribuzione.

L’Unione Europea ha organizzato i controlli ufficiali con queste finalità.

In Europa, e quindi anche in Italia, l’obiettivo principale in materia di sicurezza alimentare è garantire un alto livello di protezione della salute dei consumatori coprendo tutti i settori della catena alimentare “dai campi alla tavola” [10].

Regolamento 396/2005

Il controllo dei residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti, di origine vegetale, viene effettuato per tutelare la salute della popolazione esposta (consumatore).

Il regolamento CE 396/2005 prevede di adottare programmi Nazionali e Comunitari per stabilire quali e quanti campioni prelevare.

Il campionamento dei prodotti vegetali avviene secondo il Decreto (DM) del Ministero della Salute del 23/07/2003 e deve garantire la rappresentanza dei prodotti presenti sul mercato.

Dal 2021 è stato adottato un nuovo decreto ossia il D. Lgs. 27/2021. A tale proposito si rimanda all’articolo denominato “campionamento dei prodotti vegetali“.

Organizzazione

Gli attori previsti dalla normativa sono:

  • a livello centrale il Ministero della Salute coordina e definisce i programmi delle attività di controllo.
  • l’I.S.S. costituisce l’organo tecnico scientifico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN)

A livello territoriale operano le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con i servizi dei Dipartimenti di Prevenzione degli Assessorati alla Sanità e delle A.S.L deputate al prelievo dei campioni dei prodotti vegetali. I programmi di campionamento vengono impostati secondo quanto previsto dal DM 23/12/1992 [8]. Tale decreto prevede piani di attuazione dei controlli in ambito regionale e delle Province autonome, con l’indicazione del numero minimo e del tipo di campioni da analizzare.

I programmi di campionamento tengono in considerazione degli esiti dei controlli degli anni precedenti.

Attraverso atti di indirizzo il Ministero della Salute individua le sostanze e gli alimenti prioritari per il controllo.

Programma coordinato comunitario

Il Reg. 396/2005 prevede l’attuazione del piano coordinato comunitario. L’ultimo programma coordinato comunitario riguarda il triennio 2020, 2021, e 2022[11]. Questi campioni sono contenuti nel piano nazionale di controllo.

Il piano coordinato prevede il campionamento di 10 specifiche tipologie di alimenti vegetali, compresi i baby food e gli alimenti di origine biologica. Nell’Unione Europea i principali componenti della dieta sono costituiti tra i 30 ed i 40 prodotti alimentari.

Ogni 3 anni l’impiego di sostanze chimiche per le pratiche agricole può subire forti cambiamenti, è quindi ragionevole nel periodo eseguire controlli dei prodotti alimentari.

Questo permette di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.

Le tipologie di prodotti variano ogni anno.

Laboratori di controllo

Le analisi dei residui dei pesticidi sono eseguite dai Laboratori autorizzati al controllo:

  • Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambente (A.R.P.A.)
  • Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P.)
  • Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.).

Il Laboratorio esegue l’attività come previsto dalla normativa (Regolamento 625/2017), ossia:

  • opera secondo le specifiche riportate nella norma EN ISO/IEC 17025:2018
  • … impiega metodi di prova accreditati ..

I risultati dei controlli dei laboratori vengono trasmessi al Ministero della Salute.

A seguire i dati subiscono in:

  • primo luogo una verifica dal DGSAN del Ministero della Salute
  • secondo luogo la validazione dalle regioni/province autonome
  • terzo luogo il Ministero della Saluta trasmette i dati dei controlli ad EFSA

L’EFSA, ogni anno, elabora statisticamente i risultati arrivati dagli Stati Membri e poi, attraverso il proprio sito internet, procede con la divulgazione [9].

I risultati del controllo vengono pubblicati sul sito del Ministero e di questo è data comunicazione a tutte le autorità coinvolte.

Regolamento (UE) 625/2017 e Regolamento (CE) 882/2004

Il Regolamento (CE) 882/2004 ha fissato i criteri generali per l’effettuazione dei controlli ufficiali per la verifica della conformità alla normativa. Inoltre ha stabilito le caratteristiche che devono possedere i Laboratori per il controllo ufficiale. Il regolamento (CE) 396/2005 stabilisce che i laboratori preposti al controllo ufficiale debbano effettuare i test interlaboratorio (art. 28) [12].

Il Regolamento (UE) 625/2017 ha abrogato il regolamento (CE) 882/2004 ed anche altri regolamenti sui controlli che stabilivano disposizioni di carattere generale[12].

Tale regolamento ha abrogato i seguenti articoli del Reg. (CE) 396/2005:

  • 26: controlli ufficiali
  • 27: campionamenti
  • 28: metodi di analisi (paragrafo 1 e 2)
  • 30: Programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari

Tuttavia per effetto dell’art. 155 del Reg. UE 625/2017 gli articoli 26, 27 (paragrafo 1) e 30 continuano ad applicarsi fino al 14 dicembre 2022 [12].

Il regolamento UE 625/2017 prevede che [12]:

  • le analisi relative ai controlli ufficiali si possono effettuare anche nei laboratori europei;
  • l’autorità competente esegua audit anche per i laboratori preposti al controllo ufficiale;
  • un sistema di controperizia e controanalisi per tutelare i diritti dell’Operatore economico in caso di riscontro del superamento del limite massimo di residuo. In questo contesto, l’Italia ha adottato gli atti normativi di cui al D.Lgs. 27/2021 e D.L. 42/2021.

Norme di riferimento

Nazionali

  • Decreto del Ministero della Salute 23/07/2003 [2]
  • Decreto Ministeriale del 23/12/1992 [8]

Unione Europea

  • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005 [1]
  • Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 [4]

Per saperne di più

Bibliografia

[1] Reg.(CE) n. 396/2005 del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[2] DM Salute 23/07/2003 Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale
[3] sito internet Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it
[4] Reg. (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, …
[5] Rapporto Istisan 13/19 denominato: “Indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale per il controllo ufficiale dei residui di fitofarmaci ai sensi del DM 23 luglio 2003”
[6] DPR 327/1980 Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
[7] Reg. (UE) 2018/62 del 17 gennaio 2018, che sostituisce l’allegato I del Reg. (CE) n. 396/2005
[8] DM del 23/12/1992 Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti.
[9] EFSA, sito internet https://www.efsa.europa.eu/it/
[10] Dai campi alla tavola – Prodotti alimentari sicuri per i consumatori europei
[11] Reg. (UE) 2019/533 del 28 marzo 2019 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, …
[12] Ministero della Salute, Controllo ufficiale sui residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti, Risultati in Italia per l’anno 2019

Autore: M. Morelli

Aggiornamento del 08.04.2020