Gli inquinanti organici persistenti

I Persistent Organic Pollutants o POP

A livello mondiale, gli inquinanti organici persistenti (POP) sono disciplinati dalla Convenzione di Stoccolma, trattato negoziato sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP). Tale convenzione si basa sul protocollo di Aarhus. L’Unione Europea ha attuato questi atti legislativi mediante il Regolamento (UE) 2019/1021.

Gli inquinanti organici persistenti sono sostanze di sintesi chimica che possiedono proprietà tossiche, resistono alla degradazione e sono soggette a bio-accumulo.

Tali sostanze, indicate anche con POP, sono trasportati dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie. E’ così che attraversano le frontiere internazionali e li troviamo lontano dal luogo di emissione.

Inoltre questi composti hanno rilevanti effetti nocivi per la salute e per l’ambiente.

Molte sostanze hanno proprietà tossiche, ma per rientrare fra i POP devono essere persistenti, in altre parole devono resistere alla degradazione chimica e biologica.

Alcune di questi POP sono stati introdotti nell’ambiente volutamente (esempio: pesticidi). Altri POP, di interesse industriale, sono arrivati nell’ambiente per perdite, eventi accidentali o volatilizzazione. Altri ancora sono sono sottoprodotti non voluti di processi industriali.

In generale queste sostanze sono poco volatili, malgrado ciò sono state trovate nelle zone artiche (esempio: DDT, PCB) ossia in ambienti dove questi composti non hanno ragione di essere prodotti ed usati. Evaporano nelle zone più calde del mondo, sono trasportati nell’atmosfera e condensano, sulle superfici terrestri ed acquatiche, nelle zone più fredde del pianeta.

Fotografia realizzata dall’Autore

A fronte di ciò il problema degli inquinanti organici persistenti possiamo affermare che è di interesse globale.

Una soluzione del problema POP potrà avvenire solo con il coinvolgimento di tutti i Paesi del mondo, nessuno escluso.

La convenzione di Aarhus

Il 24 giugno 1998 ad Aarhus, in Danimarca, l’organo esecutivo dell’UNECE ha adottato il protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP), relativo agli inquinanti organici persistenti.

In primo luogo, possiamo affermare che il il protocollo riguardava 16 sostanze, tra cui 11 pesticidi, individuate con criteri di rischio concordati.

In secondo luogo, lo scopo principale era quello di eliminare eventuali scarichi, emissioni e perdite di queste sostanze.

Inoltre, si precisa che quando le materie (annesso I) sono eliminate o distrutte, con riferimento anche al trasporto transfrontaliero, il tutto deve avvenire tenendo conto delle legislazioni che regolamentano la gestione dei rifiuti pericolosi e la loro eliminazione e, in particolare, della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione.

Per le materie ancora in uso (annesso I, II …), ciascuna Parte dovrebbe elaborare idonee strategie per i rifiuti
che contengono queste materie, e prendere misure appropriate affinché tali articoli, quando diverranno rifiuti, siano distrutti o eliminati in modo ecologicamente razionale.

Annesso I

Nell’annesso I del Protocollo si riportano le sostanze da eliminare come produzione ed uso:

Fonte immagine DDT: PPDB: database delle proprietà dei pesticidi, Università di Hertfordshire

aldrin, clordano, clordecone, DDT, dieldrin, endrin, eptacloro, esabromobifenile, esaclorobenzene, mirex, PCB e toxaphene.

Per il DDT viene posta la condizione: “Porre fine alla produzione di DDT nel termine di un anno dopo che un consenso generale si sia creato fra le Parti (al protocollo), per riconoscere che esistono mezzi di sostituzione soddisfacenti per assicurare la protezione della salute pubblica contro malattie come la malaria e l’encefalite”.
Inoltre “al fine di porre fine alla produzione di DDT il più presto possibile, le Parti determinano, non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore del Protocollo…se esistono mezzi di sostituzione e se è possibile applicarli,…”.

Per i PCB la condizione era: “…Paesi in transizione a livello economico che debbono porre fine alla produzione il più presto possibile e non oltre il 31 dicembre 2005…

Annesso II

Le sostanze con un uso limitato sono riportate nell’annesso II:

DDT, HCH (esaclorocicloesano), policlorobifenili (PCB).

Per il DDT si precisa che è consentito l’uso:

“Per la protezione della sanità pubblica contro malattie come la malaria e l’encefalite” e ” Come prodotto chimico intermedio per la produzione di Dicofol“.

La condizione di utilizzo era la seguente:
“Utilizzazione autorizzata soltanto nell’ambito di una strategia di lotta integrata contro gli insetti nocivi e soltanto nella quantità necessaria e durante un periodo di 12 mesi a contare dalla data della fine di produzione…
Fonte immagine Lindano: PPDB: database delle proprietà dei pesticidi, Università di Hertfordshire

Per quanto riguarda HCH tecnico, ossia HCH miscela di isomeri, non può essere utilizzato come prodotto intermedio nell’industria chimica.
I prodotti, nei quali l’isomero gamma dello HCH (ossia il lindano) rappresenta almeno il 99 %, potevano essere usati per i seguenti scopi:

  • Trattamento delle sementi;
  • Applicazioni sul suolo subito seguite da un’incorporazione nello strato arabile;
  • Trattamento di cura da parte di professionisti e trattamento industriale di legname segato, da opera e
    tondo;
  • Insetticida topico utilizzato a scopi di sanità pubblica e veterinari;
  • Applicazione su plantule di semenzaio per il tramite di mezzi diversi da quelli aerei, utilizzazione in
    piccola scala su aree a prato rasato, nonché per il materiale di riproduzione nei vivai e per la piante
    ornamentali all’interno e all’esterno degli edifici;
  • Applicazioni interne nell’industria e nelle abitazioni
Considerazioni

In conclusione possiamo affermare che il Protocollo è stato emanato per vietare la produzione e l’uso di alcuni prodotti (annesso I). Mentre per altri prodotti è stata prevista l’eliminazione in una fase successiva (annesso II). 

Il Protocollo include disposizioni per trattare i rifiuti di prodotti che saranno vietati. Inoltre per l’incenerimento dei rifiuti urbani, pericolosi e sanitari, ha stabilito specifici valori limite.

Il Protocollo obbliga altresì le Parti a ridurre le emissioni di diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed esaclorobenzene (HCB) al di sotto dei loro livelli nel 1990 (o in un anno alternativo tra il 1985 e il 1995). 

La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici Persistenti

Nel 2001 a Stoccolma, durante un convegno, 179 Paesi fra cui l’Unione Europea, hanno sottoscritto una convenzione che è entrata in vigore nel 2004.

La Convenzione di Stoccolma è un trattato internazionale, che si basa sul principio di precauzione, nato per proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi dei POP.

Rientrano tra queste sostanze: DDT, diossine, PCB, dibenzofurani, molti prodotti fitosanitari tra cui eptacloro, endrin, dieldrin, i composti del PFOS, ecc. Inizialmente erano una decina, nel tempo sono accresciuti ed ora sono saliti a 28.

Questi POP circolano nell’ambiente ove sono diffusi, permangono stabili per tanti anni e tendono ad accumularsi nei tessuti adiposi degli esseri viventi.

L’uomo è esposto ai POP attraverso il cibo che mangia e attraverso l’ambiente, compresi quelli interni in cui vive e lavora.

Tabella impostata dall’Autore – Fonte sito internet http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/

L’esposizione riguarda anche i feti, con il trasferimento transplacentare, e i neonati attraverso il latte materno.

Nella convenzione si fa riferimento al controllo della produzione, allo stoccaggio ed allo smaltimento degli inquinanti organici persistenti. A tale proposito un punto chiave è che si garantisce che tutti i rifiuti siano manipolati, raccolti, trasportati e stoccati in modo appropriato.

Lo smaltimento dei rifiuti avviene in modo tale che tutti gli inquinanti siano distrutti o non possano essere riutilizzati o, quando ciò non è possibile, smaltiti nel modo più rispettoso possibile dell’ambiente.

In estrema sintesi, volendo descrivere i contenuti, possiamo dire che la convenzione di Stoccolma limita, e arriva ad eliminare, la produzione intenzionale o non dei POP, il loro utilizzo, il commercio, le emissioni e la conservazione.

Si legge:

... ciascuna parte (ossia uno Stato o un'organizzazione regionale) ... 
a) vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per far cessare:
    i)  la produzione e l'uso delle sostanze chimiche riportate nell'allegato A ...;
   ii)  l'importazione e l'esportazione delle sostanze chimiche di cui all'allegato A;
b) limita la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato B, ...

allegato A

In particolare nell’allegato A si affronta l’eliminazione della produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione delle sostanze di seguito elencate:

"Aldrin, Clordano, Dieldrin, Endrin, Eptacloro, Esaclorobenzene, Mirex, Toxafene, Bifenili policlorurati (PCB)". 
Per quest'ultimi: "...entro il 2025, ai fini dell'eliminazione dell'uso dei bifenili policlorurati nelle apparecchiature tecniche (ad esempio:  trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) ..."

In una nota si precisa che: “sono esclusi i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti in tracce …”

Allegato B

Nell’allegato B si fa riferimento alla limitazione della produzione specificatamente alla sostanza DDT:

"DDT - (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano)"

dove: 

" sono esclusi i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti in tracce ..."

"La produzione e l'uso del DDT devono cessare salvo per le parti che hanno notificato al segretariato la loro intenzione di produrre e/o usare questa sostanza. È istituito un registro del DDT, accessibile al pubblico e tenuto dal segretariato (vedi art. 20 comma 3 dove si legge che: "le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma  delle Nazioni Unite per l'ambiente ...")

Inoltre, qualora una Parte non iscritta nel registro del DDT stabilisce di aver bisogno di tale sostanza per la lotta contro gli insetti vettori di malattie, comunica:

  • la propria decisione al segretariato che procede all’iscrizione nel registro del DDT ….
  • e notifica tale decisione all’OMS

Allo stesso modo in assenza di prodotti alternativi sicuri, efficaci e sostenibili, ogni parte che produce e/o usa DDT limita la produzione e/o l’uso alla lotta contro gli insetti vettori di malattie, secondo le raccomandazioni e le linee guida dell’OMS

In conclusione per ridurre ed eliminare definitivamente l’uso del DDT la Conferenza delle parti incoraggia chi fa uso di DDT a elaborare e attuare un piano di azione per garantire che l’uso sia limitato alla lotta contro gli insetti vettori di malattie e l’adozione di prodotti, metodi e strategie alternativi adeguati.

Inoltre le parti devono promuovere la ricerca e lo sviluppo di prodotti chimici e non, strategie e metodi alternativi sicuri, adatti alle condizioni di quei paesi dove si fa uso del DDT.

In altre parole, sono da privilegiare fattori alternativi che comportano un minor rischio per la salute umana e per l’ambiente.

Allegato C

Nell’allegato C invece si esaminano quei POP soggetti agli obblighi di cui all’articolo 5 della Convenzione di Stoccolma: ossia le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale. Le sostanze riportate sono:

"Policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF)
Esaclorobenzene (HCB)
Bifenili policlorurati (PCB)"

Si precisa: 
"Le policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, l'esaclorobenzene e i bifenili policlorurati sono prodotti ed  emessi non intenzionalmente nei processi termici che comportano la presenza di materie organiche e cloro, come risultato  di una combustione incompleta o di reazioni chimiche". 

Le attività industriali che producono le riportate sostanze sono:


– incenerimento dei rifiuti…;
– combustione di rifiuti pericolosi in forni di cemento;
– produzione di pasta di cellulosa con cloro o sostanze che producono cloro;
– processi termici nell’industria metallurgica, ad esempio: produzione di Rame, Alluminio, Zinco.

Le stesse sostanze sono prodotte non intenzionalmente dalle seguenti fonti:

  • combustione all’aria aperta di rifiuti, compresa la combustione nelle discariche;
  • processi termici nell’industria metallurgica …;
  • fonti di combustione domestiche;
  • centrali elettriche e caldaie industriali alimentate da combustibili fossili;
  • impianti di combustione alimentati a legna;
  • veicoli a motore (es.: benzina contenente Piombo)
  • ecc.

Nell’allegato C, la convenzione di Stoccolma fornisce alcune indicazioni generali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni delle sostanze chimiche prodotte non intenzionalmente.

L’unione Europea e gli inquinanti organici persistenti

Nell’Unione Europea, l’attuazione degli atti previsti dalla convenzione di Stoccolma avviene mediante la norma definita regolamento POP.

Attualmente è in vigore il Reg. (UE) 2019/1021 che ha abrogato il primo regolamento sui POP, ossia il Reg. (CE) 2004/850.

Questo regolamento è soprattutto una rifusione del precedente e delle numerose integrazioni.

Riprendendo i contenuti della convenzione di Aarhus e di Stoccolma, la norma mira a tutelare la salute umana e l’ambiente eliminando o limitando la fabbricazione e l’uso di inquinanti organici persistenti.

Il regolamento tiene conto del principio di precauzione e punta a ridurre, o a eliminare (se possibile), il rilascio dei POP e a regolamentare i rifiuti che le contengono o che ne sono contaminati.

Tale regolamento si applica dal 15.07.2019.

Tabella impostata dall’autore – dati tratti dal “PPDB: database delle proprietà dei pesticidi, Università di Hertfordshire”

Reg.(UE)2019/2021 – i punti chiave

Il Regolamento vieta la fabbricazione e l’immissione sul mercato dei POP, elencati nell’allegato I, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli:

Tetrabromodifeniletere, Pentabromodifeniletere, Esabromodifeniletere, Eptabromodifeniletere, Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE), Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS), DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano], Clordano, Esaclorocicloesani, compreso il lindano, Dieldrin, Endrin, Eptacloro, endosulfan, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, Bifenili policlorurati (PCB), mirex, toxafene, esabromodifenile, 1 Esabromociclododecano, Esaclorobutadiene, Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri, Naftaleni policlorurati, Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

Nell’allegato II si fa riferimento alla produzione, all’immissione sul mercato e ad un uso limitato di alcuni POP. Trattasi quelle sostanze che non hanno alternative sicure, efficaci e, dal punto di vista economico, abbordabili.

Gli Stati membri (SM) possono fornire suggerimenti alla Commissione, con il supporto di ECHA, per inserire altre sostanze nell’elenco dei POP.

Sempre gli SM e la Commissione Europea adottano misure per:

  • controllare le sostanze esistenti (ad esempio inserendole in un elenco)
  • prevenire la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di nuove sostanze che presentano caratteristiche dei POP. 

Ci possono essere deroghe ai controlli per le sostanze utilizzate per:

  • attività di ricerca di laboratorio;
  • come campione di riferimento;
  • presenti in miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
  • gli articoli contenenti POP fabbricati prima del 15.07.2019

 Ancora gi SM devono:

  • preparare inventari delle sostanze elencate nell’allegato III, rilasciate in atmosfera, nelle acque e nel suolo;
  • comunicare il proprio piano d’azione. Esso deve contenere misure per individuare, caratterizzare e minimizzare i rilasci delle sostanze, …;
  • considerare in via prioritaria processi, alternativi che evitano la formazione e il rilascio di POP…. .

Le sostanze dell’allegato III sono:

PARTE A

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF); Bifenili policlorurati (PCB)

PARTE B

Esaclorobenzene (HCB); Idrocarburi policiclici aromatici (IPA); Pentaclorobenzene; Esaclorobutadiene; Naftaleni policlorurati

Rifiuti

Il regolamento tratta anche la gestione dei rifiuti: aspetto molto rilevante. Nell’art. 7 si riporta.

“Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV”

Nella maggior parte dei casi, i rifiuti contaminati sono smaltiti o recuperati con tempestività in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato.

Gli SM sono tenuti a garantire che la produzione, la raccolta e il trasporto dei rifiuti contaminati, così come il loro trasporto e stoccaggio, siano tracciabili.

Inoltre sono condotti in condizioni di tutela dell’ambiente e della salute umana

Conclusioni

Nel sito internet della Convenzione di Stoccolma troviamo il testo revisionato al 2019. Si legge:

Il testo rivisto della Convenzione del 2019 include gli emendamenti adottati dalla nona riunione della Conferenza delle Parti agli allegati A e C, per elencare il dicofol e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti correlati al PFOA nell’allegato A della Convenzione; e di modificare l’elenco nell’allegato B della convenzione dell’acido perfluorottano solfonico (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano sulfonile (PFOSF)“.

I POP sono sostanza chimiche che possiedono determinate proprietà tossiche e, a differenza di altri inquinanti, resistono alla degradazione, il che li rende particolarmente dannosi per la salute umana e per l’ambiente.

Come si legge nel sito dell’ECHA, per i POP “è necessaria una gestione internazionale dei rischi in quanto nessuna regione è in grado di gestire da sola i rischi presentati da queste sostanze“.

Norme

  • Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza,
    relativo agli inquinanti organici persistenti, Concluso a Aarhus il 24 giugno 1998
  • La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)

Per saperne di più

  • UNECE, https://unece.org/environment-policyair/protocol-persistent-organic-pollutants-pops
  • European Chemical Agency – ECHA, https://echa.europa.eu/it/understanding-pops
  • Convenzione di Stoccolma, http://chm.pops.int/
  • European Economic and Social Committee, https://www.eesc.europa.eu/glossaries/
  • Ministero della transizione ecologica, https://www.minambiente.it/
  • Università di Hertfordshire, PPDB: database delle proprietà dei pesticidi
  • Ministero della Salute, https://www.salute.gov.it

Bibliografia

[1] Inquinanti organici persistenti, Pasquale Spezzano, Enea, Energia, Ambiente e Innovazione, 5/04

[2] Arpa Toscana, Inquinanti organici persistenti (POPs): in vigore il nuovo elenco internazionale, 15/09/2010

[3] UNECE, Protocollo sugli inquinanti organici persistenti (POP)

[4] UNECE, Regolamentazione migliorata sugli inquinanti organici persistenti nella regione UNECE, 07.01.2010

[5] EUR-Lex, Affrontare i rischi posti dalle sostanze chimiche (convenzione di Stoccolma), documento di sintesi sulla Convenzione di Stoccolma e sulla Decisione 2006/507/CE relativa alla conclusione … della convenzione di Stoccolma

[6] EUR-Lex, Tutela della salute e dell’ambiente dagli inquinanti organici persistenti, documento di sintesi del Reg. (UE) 2019/2021 sugli Inquinanti Organici Persistenti

[7] Ministero della Salute, Convenzione di Stoccolma, 09.10.2013

Autore Marco Morelli

Aggiornamento del 15 giugno 2021