Prodotti vegetali e i residui

Prodotti vegetali e i residui: limiti massimi e altro

Con l’articolo “prodotti vegetali e i residui” si intende parlare di quelle sostanze chimiche, a volte, presenti in tracce a seguito dei trattamenti in agricoltura.

Possiamo affermare che con la moderna agricoltura la chimica è quasi sempre presente.

Per alcuni è indispensabile per conseguire buone rese produttive e garantire la presenza, sul mercato, di prodotti a costi contenuti.

Per altri le sostanze chimiche sono inutili, generano pressione sull’ambiente e sulla salute pubblica.

In questo articolo si vuole evidenziare la potenziale presenza di residui di sostanze chimiche nei prodotti vegetali.

Il Regolamento 1107/2009 all’articolo 3 definisce il significato di residui.

Sono definiti come “una o più sostanze, compresi i loro metaboliti, e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione…”.

Sono tracce di sostanze chimiche, compresi i metaboliti che, come già detto, derivano dall’impiego di un prodotto fitosanitario autorizzato.

I residui, quindi, costituiscono una potenziale traccia, una sorta di “memoria” di un trattamento con un prodotto fitosanitario avvenuto in un’area agricola.

Sostanze attive, prodotti vegetali e i residui

L’impiego di sostanze attive autorizzate è uno dei metodi più comuni di protezione dei vegetali dall’azione degli organismi nocivi.

L’Unione Europea ha istituito un quadro legislativo globale che definisce le regole per:

  • approvazione delle sostanze attive da utilizzare nei prodotti fitosanitari,
  • impiego dei prodotti fitosanitari sui vegetali
  • tenore massimo dei residui di pesticidi negli alimenti ⟮4⟯.

Regolamento 1107/2009

Con il Regolamento 1107/2009 sono state disciplinate l’immissione in commercio e l’impiego dei prodotti fitosanitari ⟮1⟯. Tale regolamento ha migliorato e sostituito la direttiva 91/414/CEE.
Nel rilasciare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, prioritario è proteggere la salute umana, animale e l’ambiente rispetto ad obiettivi di produzione vegetale.
Prima d’immettere sul mercato i prodotti fitosanitari, si deve dimostrare che sono chiaramente utili per la produzione vegetale.
Inoltre non devono avere alcun effetto nocivo sulla salute umana, negli animali, inclusi i gruppi vulnerabili, o alcun effetto inaccettabile sull’ambiente ⟮2⟯.

I consumatori potrebbero essere esposti ai pesticidi perché nei prodotti destinati al consumo ne potrebbero rimanere piccole quantità ⟮5⟯.

I residui di queste sostanze, derivanti dall’utilizzo di prodotti fitosanitari, possono produrre effetti nocivi per la salute dei consumatori. È quindi opportuno stabilire norme riguardanti i livelli massimi di residuo (LMR) di antiparassitari per i prodotti destinati al consumo umano in funzione degli impieghi autorizzati ai sensi del Regolamento 1107/2009 ⟮1⟯.

Limiti massimi di residuo (LMR)

Nell’articolo 3 del Regolamento 396/2005 si definisce «livello massimo di residui» (LMR): “la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili.”

Gli LMR dovrebbero essere fissati al livello più basso ottenibile per ciascun antiparassitario compatibilmente con la buona pratica agricola, allo scopo di proteggere i gruppi vulnerabili come i bambini e i nascituri ⟮1⟯.
I livelli massimi di residui (LMR) rappresentano la più alta concentrazione di residui di antiparassitari ammessi legalmente negli o sugli alimenti o sui mangimi, quando i pesticidi sono applicati correttamente, ossia in base alle buone pratiche agricole, e alla più bassa esposizione necessaria per proteggere i consumatori vulnerabili ⟮4⟯.
Questi limiti legali si applicano anche agli alimenti importati ⟮4⟯.

Regolamento 396/2005

Per effetto del Regolamento 396/2005 i LMR sono fissati esclusivamente dall’Unione Europea.

Un prodotto fitosanitario (formulato commerciale) può essere autorizzato in uno Stato membro solo se esiste un LMR già autorizzato per quella sostanza attiva, mentre la valutazione del rischio relativa al consumatore viene effettuata dall’EFSA [1].
Sul sito internet del Ministero della Salute ⟮3⟯ si legge: “Al momento della loro immissione in commercio, i prodotti di origine vegetale non devono contenere residui di sostanze attive nei prodotti fitosanitari, superiori ai limiti massimi di residui (LMR) stabiliti per legge.

I LMR, espressi in mg di sostanza attiva per kg di prodotto vegetale, vengono fissati al momento dell’autorizzazione con criteri internazionalmente condivisi, al fine di garantire ai consumatori un’esposizione accettabile.

Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari, secondo le modalità riportate nelle etichette autorizzate, assicura il rispetto di tali limiti.”

Ancora sul regolamento 1107/2009

Nell’art. 4 del Regolamento 1107/2009, comma 2 si riporta: “I residui dei prodotti fitosanitari, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, soddisfano i seguenti requisiti: non hanno alcun effetto nocivo né sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute animale, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’Autorità (EFSA) per valutarli, né sulle acque sotterranee; non hanno alcun effetto inaccettabile sull’ambiente …”

Considerato le moderne modalità di attuare la difesa che prevede l’impiego di prodotti fitosanitari differenti e mirati su specifiche avversità, non si esclude la possibilità di avere una presenza concomitante di più residui su un determinato prodotto vegetale.

Questo determina la necessità di mettere a punto una metodologia per valutare l’esposizione a combinazioni di sostanze attive e dei loro effetti cumulativi, ed eventualmente aggregati e sinergici, sulla salute umana ⟮1⟯. Anche questo aspetto è importante per la fissazione dei LMR.

Regolamento 1107/2009 e LMR

Se un LMR presenta un rischio per i consumatori, l’impiego viene riesaminato in modo da ridurre il livello di residui di antiparassitari ⟮1⟯.

La normativa è stata strutturata per poter intervenire sui LMR precedentemente fissati quando gli studi e la conoscenza evidenziano potenziali rischi di esposizione per il consumatore.

I valori di LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica se le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui.

Se l’impiego di un antiparassitario non è autorizzato a livello comunitario, gli LMR sono fissati ad un livello sufficientemente basso da proteggere il consumatore ⟮1⟯.

Prodotti vegetali e i residui in Europa ed in Italia

Europa

La Commissione dell’Unione Europea ha impostato una banca dati riguardante i MRL di tutti i pesticidi combinati ai prodotti di cui all’allegato I del Reg. 396/2005. Il link di questa banca dati è:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/

Italia

A livello nazionale, il Decreto del Ministero della Salute 27/08/2004 e smi è la normativa per i livelli massimi di residui (LMR) dei prodotti fitosanitari con riferimento ad alcune categorie di alimenti, quando tali sostanze non siano normate dal regolamento (CE) n. 396/2005 (es.: piperonil butossido) ⟮6⟯.
Anche con il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 55/2012 ⟮1⟯ articolo 14, Modifiche all’articolo 34 del DPR 290/2001, al comma 2 si riporta:” Per la definizione dei limiti massimi dei residui (LMR) dei sinergizzanti e degli antidoti agronomici si fa riferimento al DM 27/08/2004 e smi, recante: “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme comunitarie”.

Normative di riferimento


Unione Europea

  • Regolamento (CE) n. 396/2005 del 23 febbraio 2005
  • Regolamento (CE) N. 1107/2009 del 21 ottobre 2009
  • DM 27/08/2004
  • DPR n. 55 del 28/02/2012

Nazionale

Per saperne di più

Bibliografia