Nuovo decreto sulla contaminazione accidentale

Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili

Il nuovo decreto sulla contaminazione accidentale modifica ed integra il precedente DM 309/2011 sui prodotti biologici.

Nel dettaglio, il Decreto 10 luglio 2020 modifica l’allegato del DM n. 309/2011 e aggiunge l’allegato 2.

Tale allegato 2 tratta le contaminazioni accidentali da fosfiti, in altre parole si fa riferimento alle sostanze chimiche:

  • acido fosfonico
  • acido etilfosfonico

Il nuovo decreto sulla contaminazione accidentale è stato emesso per risolvere una situazione di falsi positivi che penalizza le Aziende che producono prodotti con tecnica di coltivazione biologica in quanto tali sostanze non rientrano tra quelle autorizzate.

MIPAAF

Nella nota n. 37391 del 10.05.2017, il MIPAAF indica che i fosfiti ed i prodotti contenenti acido etilfosfonico non rientrano fra le sostanze consentite su prodotti ottenuti con tecnica di produzione biologica (Reg. (CE) 839/2008) e questo ha recato criticità in fase di commercializzazione per presenza di acido fosforoso oltre i limiti del DM 309/2011.

Per chiarire le cause di tali positività il MIPAAF ha finanziato progetti di ricerca con nome: BIOFOSF e BIOFOSWINE.

I progetti condotti in collaborazione con il CREA, hanno escluso il falso positivo nelle analisi, sui prodotti non trasformati, ed hanno evidenziato la conservazione e la persistenza dell’acido fosfonico nella parte legnosa della pianta a seguito di trattamenti fatti prima della conversione a biologico.

L’EURL ha messo a disposizione un metodo di prova, QuPPe-PO-Method, Versione 10 (09.01.2019), Metodo 1.3, che consente di raggiungere un limite di quantificazione di 0.05 mg/kg, mentre la precedente revisione: Method 1,3 – Version 9,3:2017, ancora utilizzata da molti laboratori, permette un LoQ di 0.10 mg/kg per l’acido fosforoso e 0,01 mg/kg per acido etilfosfonico.

Dopo il primo anno di progettualità (BIOFOSF) i risultati emersi, le valutazioni dei ricercatori e delle associazioni coinvolte, è stato ritenuto opportuno rivedere le modalità di interpretazione dei falsi positivi previsti dal Regolamento Tecnico di Accredia RT-16 rev.04 (nota n. 37391 del 10.05.2017).

Accredia

Per i casi di falsi positivi di prodotti fitosanitari su ortofrutticoli, nel documento Rt-16 rev. 04 Accredia si era espressa riportando che:

... un altro problema di “falso positivo” che può presentarsi su diverse matrici si riscontra nella determinazione del fosetil alluminio. Tale analisi viene condotta ricercando sia acido etilfosfonico che acido fosforoso. La presenza di quest’ultimo acido può derivare, oltre che da trattamenti con “fosetil alluminio“ anche dall’impiego di trattamenti fogliari a base di fosforo, pertanto per attribuire la positività a residui di Fosetil alluminio, è necessario che risultino presenti sia acido etilfosfonico che acido fosforoso.

Pertanto nei prodotti biologici la sola presenza di acido fosfonico indicava la presenza di un falso positivo. In altre parole a tali prodotti non si doveva togliere la certificazione di biologico.

Con la situazione normativa vigente non si può escludere l’assenza di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile dei mezzi tecnici ammessi in agricoltura biologica da acido etilfosfonico e prodotti a base di fosfito.

Con la nuova norma sulla contaminazione accidentale, il Legislatore è intervenuto ed ha consentito

  • un tempo idoneo ai laboratori per l’adeguamento al nuovo metodo di prova
  • garantire un passaggio graduale adottando le soglie di transizione.
Immagine 1 tratta dal p.to [4] della bibliografia

Fosfiti

Per meglio comprendere l’argomento descritto nel nuovo decreto sulla contaminazione accidentale esaminiamo alcuni aspetti della chimica dell’acido fosforoso.

L’acido fosforoso, di solito, è scritto come H3PO3 in realtà (immagine di sinistra) uno degli idrogeni H è direttamente legato al fosforo P, quindi è un acido diprotico con formula HPO(OH)2 e si dovrebbe chiamare acido fosfonico, mentre l’acido fosforoso (immagine di destra) si dovrebbe scrivere come P(OH)3 la cui forma esterificata è rappresentata nell’immagine 2.

L’acido fosforoso (H3PO3) si trova in equilibrio tautomerico con l’acido fosfonico (HPO(OH)2), anche se più spostato verso quest’ultimo, giustificando il comportamento diprotico dell’acido fosfonico.

Immagine 2 tratta dal p.to [4] della bibliografia
Processi di dissociazione

La prima costante di dissociazione dell’acido fosfonico lo fa rientrare tra gli acidi medio-forti:

HPO(OH)2 + H2O -> HPO2(OH) + H3O+ pka1: 2.0

Lo ione HPO2(OH) si chiama idrogeno fosfito (secondo IUPAC: idrogeno fosfonato)

La seconda deprotonazione produce lo ione HPO32-:

HPO2(OH) +H2O -> HPO32- + H3O+ pka2: 6.7

Lo ione HPO32- si chiama fosfito (secondo IUPAC: fosfonato).

Immagine 3 tratta dal punto [1] della bibliografia

E’ noto che l’acido fosforoso può derivare da diversi composti chimici:

  • fosfiti di potassio: liberano acido fosforoso nella pianta;
  • fosfonato di potassio: sostanza attiva autorizzata su vite come prodotto fitosanitario;
  • fosetil aluminio: fitofarmaco, con attività sistemica, che libera acido fosforoso che agisce sui patogeni e sui meccanismi di difesa della pianta.
  • da alghe che trovano applicazione nell’agricoltura biologica.
Immagine 4 tratta dal documento Workshop “Why Phosphonic acid residues in organic wine? The Italian BIOFOSF WINE project” BIOFACH2020, 13 Feb 2020, Nuremberg

Nell’immagine 5 sono stati riportati alcune composti chimici.

Nel progetto Mipaaf “Strumenti per l’emergenza fosfiti nei prodotti ortofrutticoli biologici (BIOFOSF)”, condotto dal CREA assieme ad alcune aziende agricole, si apprende che dalle prove agronomiche condotte:

  • nel suolo non è mai stato rilevato acido fosforoso;
  • non c’è stata evidenza di produzione spontanea di acido fosforoso dalla pianta;
  • per la maggiore frequenza dei trattamenti sulle culture arboree rispetto a quelle ortive, c’è una maggiore probabilità alla contaminazione da fosfiti;
  • le piante arboree sembra siano in grado di stoccare acido fosforoso negli organi legnosi.

Tutti aspetti importanti al fine di dirimere le criticità dovute ai fosfiti.

Studio EFSA

Da uno studio condotto da EFSA (p.to 6 bibliografia) è stato dimostrato che nelle culture da frutto (agrumi, mele, pomodoro), su mele e foglie di vite, il fosetil – Al degrada da estere etilico del fosetile a etanolo ed acido fosfonico, residui dei principali metaboliti in tutte le colture studiate. In seguito l’etanolo viene metabolizzato ed incorporato nei costituenti della pianta (D-Glucosio, cellulosa, lignina, amido, acidi grassi). Lo studio ha messo in evidenza che il fosetil-Al, in condizioni di conservazione in congelatore, si degrada in modo significativo in acido fosfonico.

Per tali motivazioni la definizione del residuo (Reg. 552/2019) è stata impostata come “somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa come fosetil”.

Sebbene l’acido fosfonico sia predominante nelle piante derivanti dall’uso di fosetil-Al, questo composto può essere formato da altri pesticidi (fosfonati disodici, fosfonati di potassio) o dall’uso di fertilizzanti.

La conseguenza di tutto questo è che nelle analisi si potrebbero riscontrare residui non dovuti a trattamenti di Fosetyl Al.

Il nuovo decreto sulle contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili è stato adottato per risolvere queste criticità.

Allegato I

Il nuovo decreto sulla contaminazione accidentale modifica il nome dell’allegato del DM 309/2011. Il nuovo nome è: “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica” togliendo, di fatto, il riferimento ai prodotti fitosanitari.

Con l’art. 1 del nuovo decreto si determina la sostituzione delle parole:”non è concedibile la certificazione di prodotto biologico” con le seguenti: “il prodotto non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di prodotto biologico“.

Il riferimento è ai prodotti fitosanitari non presenti nell’allegato II del Reg. (CE) 889/2008 ma il cui uso è autorizzato in agricoltura convenzionale, per concentrazione dei residui oltre la “soglia numerica” di 0.01 mg/kg, il prodotto non può essere commercializzato con la certificazione di prodotto biologico.

In altre parole, la norma riporta una precisazione, con carattere di perentorietà, circa la commercializzazione del prodotto non più come biologico ma come convenzionale.

Nell’allegato I,comma c), si prevede che in presenza di residui di antiparassitari sotto soglia: “i laboratori comunicano tale risultato all’Organismo di Controllo (OdC) competente per avviare tutte le iniziative utili ad accertare le cause di contaminazione presso l’operatore coinvolto“.

Si evidenzia che rispetto all’allegato del DM 309/2011, nell’allegato I del decreto 10.07.2020 è stata soppressa la frase riguardante il giudizio di regolarità del campione espresso dai laboratori allorché la concentrazione dei residui analizzati risulta inferiore a 0,01 mg/kg.

Contaminazione accidentale da fosfiti e soglie transitorie

Immagine 5 tratta dal documento p.to [2] della bibliografia

Il nuovo decreto sulla contaminazione accidentale ha introdotto l’allegato 2, che è stato emesso per far fronte ai casi di contaminazione di:

  • acido fosfonico
  • acido etilfosfonico.

La norma introduce un valore soglia di:

acido fosfonico ≥ 0.05 mg/kg

Un prodotto biologico che contiene residui di acido fosfonico, e non di acido etilfosfonico, in concentrazione oltre la soglia, non può essere posto in commercio come prodotto biologico.

La soglia si applica ai prodotti biologici: trasformati, non trasformati e compositi.

Deroghe

Fino al 31.12.22: si applicano i seguenti limiti sulle culture:

  • erbacee: acido fosfonico ≥ 0.5 mg/kg
  • arboree: acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg

Per le coltivazioni arboree in fase di conversione cioè dal metodo di produzione convenzionale a quello biologico sono consentite deroghe. Il riferimento è la data di entrata in vigore del decreto (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ossia il 10.09.2020) e quindi possiamo avere le aziende che notificano:

  • la loro attività con metodo biologico dopo tale data
  • altre, prima di tale data, ed in fase di conversione

In entrambi i casi si applica la soglia:

culture arboree: acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg

anche dopo il 24.12.2022, fino ad un massimo di 24 mesi oltre la data di fine conversione.

Come già è stato detto questo è dovuto alla tendenza delle piante a stoccare acido fosforoso nella parte legnosa.

Per usufruire di tale deroga, obbligatoriamente, gli Operatori devono attivare un monitoraggio sull’acido fosfonico sulle culture arboree, attuando strategie per una diminuzione (ex art. 63 reg. 889/2008). L’OdC effettua i controlli per un corretto monitoraggio.

Prodotti trasformati

Per i prodotti trasformati i limiti riportati, per acido fosfonico e per le culture erbacee ed arboree, si applicano considerando le variazioni del tenore di residui di acido fosfonico generate dalle operazioni di:

  • trasformazione
  • trasformazione o miscelazione
  • o solo miscelazione

Vengono esclusi i casi dichiarati di falsi positivi delle determinazioni analitiche.

Qualora fosse riscontrato:

acido etil fosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg

Nel caso dei prodotti biologici trasformati, si applica sempre il medesimo limite considerando le variazioni dei residui dovuti ad azioni di trasformazione e/o miscelazione.

Prodotti Vitivinicoli

Fino al 31.12.2022, per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, in caso di rilevazione di:

acido etil fosfonico si applica il limite di 0.05 mg/kg,

considerando la possibile trasformazione di acido fosfonico in acido etil fosfonico per la presenza di etanolo.

Con al nota 9030427 del 29.07.20, il MIPAAF ha precisato per il vino l’utilizzo del fattore di trasformazione 1x come del resto indicato dal Ministero della salute con nota n. 37798 del 12.09.2013 e richiamato dal Reg. (UE) 2018/555 del 09.04.2018.

Il Mipaaf ha condotto un progetto di studio sui fosfiti nel vino biologico. Tale studio: “Strumenti per l’emergenza fosfiti nei prodotti vitivinicoli biologici(BIOFOSF-WINE)” è stato coordinato dal Crea con la partecipazione di alcune aziende agricole. Nel documento “fosfiti la ricerca del Crea per vino e ortofrutta bio che siano davvero senza” si legge: “…. a volte 3 anni di conversione in biologico non sono sufficienti a garantire la decontaminazione da fosfiti di un vigneto convenzionale”.

Sempre dal medesimo studio emerge che è necessario prevedere restrizioni per i mezzi tecnici da utilizzare in biologico.

Il nuovo decreto sulla contaminazione accidentale conclude riportando che “il Ministero avvia un progetto sperimentale finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell’acido fosfonico all’interno dei tessuti vegetali e di altri eventuali aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici.

Inoltre, per effetto delle risultanze degli approfondimenti tecnico-scientifici, il Ministero, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riesaminerà l’allegato II entro il 31.12.2022 per rivedere, se del caso, le disposizioni in esso contenute.

Accredia

Accredia ha revisionato il regolamento Tecnico RT-16 rev. 04 con la revisione 05 a partire dal 05.11.2018. Si legge:

"Per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli biologici la rilevazione del solo acido fosfonico 0,01 mg/kg, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, non è condizione sufficiente per escludere l’utilizzo di mezzi tecnici non ammessi o di mezzi tecnici ammessi, ma irregolari per la presenza non dichiarata di acido etilfosfonico e/o prodotti a base di fosfito, e deve indurre a procedere ad ulteriori approfondimenti in termini di valutazione delle potenziali origini legate alla positività rilevata. Quale strumento d’indagine, si suggerisce di acquisire l’elenco dei mezzi tecnici ed i lotti di produzione utilizzati dall’agricoltore per la fertilizzazione e la protezione nell’anno corrente e per le colture pluriennali anche negli anni precedenti, segnalandoli alle autorità responsabili del controllo per le successive verifiche di competenza. La decertificazione si applica, se del caso, al prodotto realizzato o ottenuto dall'operatore: della medesima non si dovrà tenere conto ai fini della reiterazione, qualora si verifichi che l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili alla volontà dell'operatore. Per quanto riguarda i prodotti biologici trasformati, non sussistono attualmente evidenze scientifiche che permettano di escludere il “falso positivo”. Per tali prodotti, tuttavia, l’OdC è tenuto ad avviare un’indagine volta ad accertare il possibile impiego di mezzi tecnici contenenti fosfito o di derivati dell'acido Etilfosfonico, anche da parte di eventuali fornitori della materia prima.” 

Conclusione

La problematica sui residui delle sostanze, che hanno portato all’emissione dell’allegato 2 del nuovo decreto sulla contaminazione accidentale, deriva dal fatto che la loro origine è molteplice ossia da prodotti fitosanitari ma anche dai fertilizzanti.

Una possibile soluzione sarebbe l’autorizzazione di sostanze attive la cui degradazione deriva unicamente dalla sostanza padre e non vi siano altre sostanze chimiche (ad esempio fertilizzanti) che contengano o possono determinare la formazione di fosfiti.

Con il Reg. UE 2019/1009 sui fertilizzanti, che sarà operativo entro il 2022, e modifiche alle norme italiane anche a seguito dei progetti MIPAAF ci potrebbero essere miglioramenti auspicabili per la risoluzione della criticità.

Per saperne di più

  • Mipaaf, https://www.politicheagricole.it
  • Sinab, http://www.sinab.it/
  • Ministero della salute, http://www.salute.gov.it
  • EFSA, https://www.efsa.europa.eu/it
  • EURL, https://www.eurl-pesticides.eu
  • Commissione Europea, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/

Norme di riferimento

  • Decreto 10.07.2020, Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»
  • Decreto 13.01.2011, Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica
  • DM 6793/2018, Italia. Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti europei sul biologico.
  • D.Lgs. 20/2018, Italia. Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica
  • Reg. (CE) N. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
  • Reg. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

Bibliografia

[1] CVUA Stoccard, EURL-SRM, Phosphonic Acid: Pesticide or “Foliar Fertilizier”? Residues in Organic and Conventional Samples from the German Market Marc Wieland, Nadja Bauer, Diana Ines Ströher Kolberg, Cristin Wildgrube, Michelangelo Anastassiades and Ellen Scherbaum
[2] EFSA Journal, Modifica dei livelli massimi di residui esistenti per i fosfonati di potassio in brassiche da fiore, cavoli cinesi, cavoli verdi e spinaci, 24 April 2020
[3] Arpa Speciali, I fosfiti: cosa sono, a cosa servono
[4] Wikipedia, l’enciclopedia libera, acido fosforoso
[5] Chimica-online.it, acido fosforoso, proprietàe caratteristiche dell’acido fosforoso
[6] EFSA, Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fosetyl, APPROVED: 24.05.2018, amended: 08.03.2019

aggiornamento del 18.02.2021

Autore: Marco Morelli